CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione e rilevato che il difensore ha presentato una memoria chiedendo l'assegnazione ad altra sezione e sostenendo l'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la riconducibilità del fatto all'imputato, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro é coerente delineato dalla doppia conforme di condanna: gli autori del furto, sopresi dalla polizia giudiziaria, sono fuggiti a piedi, abbandonando l'autovettura con tutta la refurtiva; a bordo dell'autovettura vi erano i documenti e il telefono cellulare del ricorrente, il quale è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria che ha effettuato l'intervento come uno dei due soggetti fuggiti; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 7 e 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de