CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07764/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15714/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Milano , via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia-Sezione staccata di Brescia n. 1044 / 67 /1 6 , depositata il 22 febbraio 2016 e notificata in data 27 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1044/67/16 del 22 / 02 /201 6 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di Oggetto: Tributi -IVA -Rimborso -Art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Officina) nei confronti del la sentenza n. 131/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Cremona (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un diniego di rimborso per IVA relativa all’anno d’imposta 2006; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, il credito IVA vantato dalla società contribuente conseguiva al versamento dell’imposta dovuta in ragione di uno splafonamento contestato dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e riconosciuto da Officina, che provvedeva ad un pagamento rateale e, quindi, chiedeva il rimborso con istanza non evasa; 1.2. la CTR accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , evidenziando che la società contribuente aveva versato l’IVA a debito dovuta dal fornitore, sicché aveva il diritto di portare detta IVA in detrazione ovvero, come nel caso di specie, chiederne il rimborso, essendo già decorso il termine per la detrazione; 2. a vverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a un unico motivo; 3. Officina resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unicomotivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 17, 19, 21 e 60, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la CTR riconosciuto il diritto al rimborso senza considerare che l’avviso di accertamento, con il quale era stato chiesto il pagamento dell’imposta non assolta, era divenuto definitivo in data anteriore al 24/01/2012, termine prima del quale troverebbe tuttora applicazione la disciplina dell’art. 60, settimo comma,del d.P.R. n. 633 del 1972 nella versione antecedente alle modifiche apportate dall’art. 93 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. nella l. 24 marzo Cons. est. G.M. Nonno 2012, n. 27, essendo l’avviso di accertamento divenuto definitivo già nell’anno 2011 in ragione della mancata impugnazione; 1.1. la decisione della presente controversia involge la questione della portata retroattiva o meno dell’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, come novellato dall'art. 93 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012; 1.2. in ragione della rilevanza di tale questione e di quelle ad essa connesse e consequenziali appare opportuno rinviare la trattazione della presente controversia in pubblica udienza, anche alla luce di analogo rinvio effettuato da Cass. n. 13378 del 16/05/2023 in fattispecie similare. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in