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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15517/2026

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te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente incidentale-Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA, in Napoli n. 10915/2018 depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di impianti pubblicitariinstallati nel territorio del Comune di Napoli e regolarmente autorizzati, haassunto di aver corrisposto nel tempo i canoni all’Amministrazionecomunale a titolo di canone sostitutivo dell’imposta di pubblicità (CIMP),determinati sulla base delle tariffe introdotte dal Comune con ordinanza del31 dicembre 2001, poi annullata dal T.A.R.

Campania con sentenza n.9438/2004.2.

In data 31 gennaio 2014, [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato al Comuneun’istanza di rimborso per i canoni versati in eccedenza negli anni 2009–2013.3.

Successivamente, il 1° dicembre 2016, ha avanzato due ulterioriistanze per gli anni 2014 e 2015.

Su tali istanze si è formato ilsilenzio-diniego dell’Amministrazione.4.

La società ha quindi proposto ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli nei confronti del Comune e della società ElpisS.r.l., concessionaria del servizio di riscossione, chiedendo l'annullamentodel silenzio-rifiuto e il rimborso delle somme ritenute indebitamenteversate.5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.16529/2017 depositata il 28 novembre 2017, ha rigettato il ricorso,ritenendo che il Comune avesse legittimamente applicato un canonesostitutivo dell’imposta di pubblicità cumulato al canone di occupazione delsuolo pubblico, senza eccedere i limiti previsti dalla normativa diriferimento.Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/20266. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania, insistendo sull’illegittima applicazionedelle tariffe derivanti dall’ordinanza del 31 dicembre 2001, già annullata dalTAR, e ribadendo che il canone applicato dal Comune superava il limitemassimo del 25% previsto dall’art. 62, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 446/97,e contestando l’illegittimità del criterio di calcolo del canone di occupazionedel suolo pubblico, commisurato alla superficie pubblicitaria invece che allaproiezione al suolo dell’impianto.

Il Comune di Napoli e la [OSCURATO:SOCIETA]. si sonocostituiti chiedendo il rigetto del gravame.7. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafeindicata, ha accolto l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA], rilevando che ilComune, con il Piano Generale degli Impianti del 1999, aveva esclusol’applicazione dell’imposta di pubblicità (ICP) a decorrere dal 1° gennaio2002, introducendo un canone sostitutivo ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs.446/97; le tariffe applicate dal Comune risultavano tuttavia superiori allimite previsto dalla legge, che consentiva un incremento massimo del 25%rispetto all’ultimo importo dell’ICP deliberato prima della sostituzione; laparte del canone riferita all’occupazione del suolo pubblico risultavaillegittimamente commisurata alla superficie espositiva dell’impianto,anziché alla proiezione al suolo, in violazione del novellato art. 9, comma 7,del D.Lgs. 507/1993; le istanze di rimborso presentate dalla contribuenteerano fondate, essendo stati versati importi superiori a quanto previsto dallimite normativo.

La CTR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-diniegodel Comune di Napoli e disposto il rimborso dei canoni versati in eccedenzaper gli anni 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015.8.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso incidentale per otto motivi complessivi la società [OSCURATO:PERSONA] InLiquidazione, nonché, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA].9.Il comune ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Comune di Napoli contesta la violazione efalsa applicazione degli artt.62 D.Lvo 446/97, art. 11 punto 10 L.449/97,art 9 comma 7 del D.Lvo 507/93, art. 12 D.Lvo 507/93 ai sensi dell’art.360,comma 1 n.3 c.p.c.Nello specifico si lamenta l’applicazione della normativa statale inmateria di imposizione sulla pubblicità e di canoni connessi all’installazionedegli impianti pubblicitari, ritenendo che la CTR di Napoli abbiaerroneamente qualificato come canone per l’installazione dei mezzipubblicitari (CIMP) il prelievo applicato dall’ente.

Secondo la prospettazionedel ricorrente, la Commissione regionale ha presupposto l’esistenza di unCIMP mai istituito, ritenendo conseguentemente illegittimo il superamentodel limite del 25% delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.

IlComune evidenzia, invece, di non aver mai esercitato la facoltà previstadall’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, poiché non è mai stato adottato ilregolamento necessario per l’introduzione del CIMP.

In assenza di tale attoregolamentare, non può ritenersi instaurato alcun regime sostitutivodell’imposta di pubblicità.

Il prelievo contestato deriverebbe, al contrario,dalla legittima coesistenza dell’imposta comunale sulla pubblicità, rimastainvariata nel suo ammontare, e di un distinto canone concessorio o locativodovuto per l’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio comunale aifini dell’installazione degli impianti pubblicitari, previsto dall’art. 9, comma7, del d.lgs. n. 507 del 1993.Tale canone, avente natura corrispettiva e non tributaria in sensostretto, sarebbe cumulabile con l’imposta di pubblicità e non soggetto ailimiti quantitativi previsti per il CIMP.

La CTR, confondendo queste diversefigure giuridiche, avrebbe dunque applicato in modo erroneo il limite delNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/202625%, disapplicando illegittimamente la disciplina comunale e travisando ilquadro normativo di riferimento.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Va premesso che si tratta di questione già affrontata da questaCorte in contenzioso seriale e consolidato che vede contrapposto il [OSCURATO:PERSONA] a diverse società concessionarie o gestori di spazi pubblicitari.

Laquestione giuridica sottesa attiene al rapporto tra la normativa sull'impostacomunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e la potestà regolamentare degli enti locali in materia di canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) prevista dall'articolo 62 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.La Corte di Cassazione, attraverso diverse pronunce, ha stabilito ilprincipio secondo cui la facoltà dei comuni di sostituire l'ICP con il CIMPpostula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento, il cuicontenuto deve essere conforme ai criteri previsti dal comma 2 dell'articolo62 del decreto legislativo n. 446 del 1997: in tema di canone perl'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'imposta comunalesulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con il canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. n.446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un appositoregolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 delcitato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventualeapprovazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è attogenerale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento,nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valoremeramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto delcitato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua atrovare applicazione secondo le tariffe vigenti "ratione temporis" ed ècumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, anche con il canoneconcessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione previstaNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo novellatodall'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001 (Cass. 05/07/2023,n. 19017 (Rv. 668253 - 01)).1.3.

Tale requisito formale e sostanziale non può ritenersi soddisfattodalla mera approvazione del Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA](PGI), atto che la giurisprudenza qualifica come generale ma nonnormativo, dotato di una funzione di pianificazione urbanistica e territorialeautonoma e distinta da quella regolamentare necessaria per l'istituzione deltributo.Indi, deve ritenersi che l'ente non abbia mai validamente introdotto ilCIMP, in quanto la previsione contenuta nel PGI del 1999 aveva valoremeramente programmatico e l'ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001,che tentava di attuare le nuove tariffe, è stata annullata dal giudiceamministrativo con sentenza passata in giudicato.

Ne consegue che, indifetto del citato regolamento istitutivo, non si è verificato l'effettosostitutivo previsto dalla legge; pertanto, l'[OSCURATO:PERSONA] sullaPubblicità (ICP) ha continuato a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis, determinate ai sensi dell'articolo 12 del decretolegislativo n. 507 del 1993.1.4.

Va anche chiarito che l'applicazione dell'ICP non esclude larichiesta di ulteriori somme a titolo di canone per l'occupazione di spazi edaree pubbliche (TOSAP o COSAP) o di canone concessorio non tributario.Tale cumulo è espressamente consentito dall'articolo 9, comma 7, deldecreto legislativo n. 507 del 1993, il quale prevede che qualora lapubblicità sia effettuata su impianti installati su beni comunali, l'impostasulla pubblicità non assorbe il corrispettivo dovuto per l'occupazione delsuolo pubblico: “1.3 La questione controversa (in relazione al medesimoente impositore, sulla base della sequenza provvedimentale riassunta alprecedente punto 1.2) è stata già scrutinata da questa Corte con vari arresti(Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass. Sez. Trib., 14 luglio 2023,Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), dalle cui uniformiconclusioni il collegio non intende discostarsi in questa sede. 1.4 A taleriguardo, si è affermato che la sostituzione dell'imposta comunale sullapubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs.15 novembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di unapposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventualeapprovazione del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI), che è attogenerale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento,nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valoremeramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto delcitato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua atrovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed ècumulabile, oltre che con la tassa per l'occupazione di spazi ed areepubbliche (TOSAP) o con il canone per l'occupazione di spazi ed areepubbliche (COSAP), anche con il canone concessorio per l'occupazione dispazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d),del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (Cass. 13/12/2025, n.32512)”1.5.

Da ciò discende un principio determinante per la quantificazionedel dovuto: il limite tariffario previsto dall'articolo 62, comma 2, lettera d),del decreto legislativo n. 446 del 1997, che imponeva al CIMP di nonsuperare di oltre il 25% le tariffe stabilite per l'ICP, non trova applicazionenel caso di specie.Poiché il Comune di Napoli non ha istituito il CIMP ma ha mantenutoin vita l'ICP affiancandola a un canone locativo/concessorio (cosiddettocanone ricognitorio), la somma dei due importi può legittimamenteNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026superare la soglia che sarebbe stata vincolante solo in caso di adozione delcanone unico sostitutivo.1.6.

In conclusione, il quadro giuridico delineato dalla giurisprudenzadi questa Corte di Cassazione stabilisce che le determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] non hanno dato luogo alla nascita del CIMP ex art. 62 d.lgs. 446/97per mancata adozione del regolamento necessario, determinando lasopravvivenza del regime duale (ICP ex art. 12 d.lgs. 507/93 più canoneconcessorio ex art. 9 d.lgs. 507/93).1.8.

Il motivo va dunque accolto.2.

Con il secondo motivo il Comune lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di specifica discussionetra le parti, ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c.2.1.

In particolare, la CTR avrebbe trascurato la fondamentaledistinzione tra il presupposto dell’imposta di pubblicità, che attieneesclusivamente al messaggio pubblicitario in quanto tale, e il presuppostodel canone di locazione o concessione, che riguarda invece l’occupazione oil godimento di spazi e beni pubblici mediante l’installazione degli impianti.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto illegittima la disciplina contenuta nelPiano Generale degli Impianti del Comune di Napoli, nella parte in cuicommisura il canone alla superficie pubblicitaria, affermandonel’abrogazione per incompatibilità con l’art. 9 del d.lgs. n. 507 del 1993,come modificato nel 2000.

Tuttavia, secondo il ricorrente, tale conclusioneè stata raggiunta senza confrontarsi con le articolate difese dell’ente, cheavevano chiarito come la disciplina applicata non incidesse sull’imposta dipubblicità, ma attenesse esclusivamente al canone concessorio,legittimamente previsto dalla normativa statale e cumulabile con il tributo.La CTR avrebbe così aderito in modo acritico alla tesi della contribuente,omettendo di esaminare un fatto decisivo e le relative argomentazionidifensive, con conseguente vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art.360, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/20262.2.

Il motivo è inammissibile e infondato.2.3.

In primo luogo, non si deduce con esattezza quale sarebbe il fattodecisivo pretermesso nell’esame, che - si rammenta - deve consistere in unfatto storico naturalistico, e non una interpretazione di norme, ipotesi chedetermina l’inammissibilità del motivo.

Sul punto questa Corte ha giàchiarito che ‹‹L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultantedalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per ilgiudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza insenso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o"argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguenteinammissibilità delle censure irritualmente formulate›› (Cass. 26/01/2022,n. 2268; Cass. 08/10/2014, 22152).2.4.

Comunque, per quanto è dato comprendere, secondo il motivol’imposta sulla pubblicità può coesistere con un canone locativo oconcessorio, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7, mentre lasentenza l’avrebbe escluso.2.5.

Sul punto deve osservarsi viceversa che la sentenza impugnatanon ha escluso la coesistenza, avendo invece semplicemente affermato che,se coesistenti, L'art. 3 del Titolo VI del PGI (Piano Generale degliImpianti) del 1999 ha determinato la parte di canone di occupazione delsuolo pubblico commisurandola alla superficie del cartello pubblicitario, enon a quella del suolo occupato dalla proiezione dell'impianto. .Laddove l’art. 9, comma 7 recita invece:

7. Qualora la pubblicitàsia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimentoal comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quelladella tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè ilpagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questiultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzopubblicitario .Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/20262.6.

Ed in effetti, le due prestazioni imposte possono coesistere: incaso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti alComune o da questo dati in godimento, l'applicazione dell'imposta sullapubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed areepubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione,1993, n. 507, ed essendo esclusa l'alternatività tra i due tributi perviolazione del divieto di doppia imposizione, in quanto l'imposta comunalesulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l'occupazione di spazied aree pubbliche, come emerge dal confronto fra gli artt. 5 e 38 del d.lgs.citato, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nelmezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell'area o dello spaziopubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato (Cass., 24gennaio 2022, n. 1951; Cass., 11 maggio 2017, n. 11673).2.8.

Il motivo non può quindi essere accolto.3.

Deve quindi passarsi ad esaminare il ricorso incidentale.4.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la carenza di giurisdizionedel giudice tributario in ordine all’avversa implicita richiesta dideterminazione di tariffe C.I.M.P., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1,c.p.c.La ricorrente incidentale lamenta che la Commissione TributariaRegionale abbia ritenuto sussistente la propria giurisdizione, benchél’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. implicasse una richiesta di determinazionegiudiziale delle tariffe del C.I.M.P., materia che non rientra nellagiurisdizione tributaria. [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Napoli non ha maiadottato il C.I.M.P. di cui all’art. 62 D.Lgs. 446/97, ma un diverso canonesostitutivo temporaneo; pertanto, la determinazione dell’importo tariffarionon poteva essere operata dal giudice tributario.

Tale questione, giàsollevata in primo e secondo grado, sarebbe stata ignorata dalla C.T.R.4.1.

La censura non merita accoglimento.Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/20264.2.

La domanda proposta dalla società contribuente, come esaminatadalla [OSCURATO:PERSONA], era diretta a contestare l’an e ilquantum del prelievo tributario richiesto, deducendone l’illegittimità sottomolteplici profili.

Si è, dunque, in presenza di una controversia concernenteun rapporto tributario, rientrante nella giurisdizione delle commissionitributarie ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce algiudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ognigenere e specie, comunque denominati (quanto al CIMP v.

Corte Cost., 8maggio 2009, n. 141).La circostanza che, secondo la ricorrente incidentale, il Comune nonabbia formalmente istituito il C.I.M.P. ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 446del 1997, ma abbia adottato un diverso canone sostitutivo, non muta lanatura della controversia, la quale resta incentrata sulla legittimità dellapretesa avanzata dall’ente in relazione all’installazione di mezzi pubblicitari.Anche l’eventuale verifica della correttezza delle tariffe applicate costituisceun accertamento incidentale funzionale alla decisione sul rapporto tributariodedotto in giudizio, e non integra esercizio di poteri sostitutivi o dideterminazione normativa riservati all’amministrazione.[OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, correttamenteaffermato la propria giurisdizione, non essendo configurabile alcunainvasione della sfera riservata al giudice amministrativo o ordinario.4.3.

Il motivo deve essere respinto.5.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omessa pronunciasull’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:SOCIETA]. inLiquidazione, con conseguente nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.ed error in procedendo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omessodi pronunciarsi sull’eccezione, riproposta in entrambi i gradi di merito, concui si contestava la legittimazione passiva della società. [OSCURATO:PERSONA] meroNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026concessionario della riscossione dei tributi locali per conto del Comune, enon essendo più competente dal 31 dicembre 2014 per effetto del subentrodi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., essa non poteva però più essere destinataria nédelle domande di annullamento del silenzio-rifiuto, né delle richieste dirimborso.

La mancanza di pronuncia sul punto integrerebbe dunqueviolazione dell’art. 112 c.p.c.5.1.

Il motivo merita accoglimento.5.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame dell’eccezione di difetto dilegitimatio ad causam.

Si assume, in particolare, che l’istanza di rimborsofosse stata rivolta al Comune, e non alla concessionaria (si veda ilcontroricorso della contribuente, fol. 3, ove si afferma che l’istanza dirimborso era stata indirizzata al Comune e che la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] erastata convenuta in giudizio al fine di ricevere compiuta conferma delregolare e corretto pagamento del canone da parte della ricorrente ) eche la concessione fosse cessata il 31 dicembre 2014 con subentro di nuovaconcessionaria.Stando così le cose, diviene dunque rilevante accertare la datadell’istanza di rimborso, ed il relativo contenuto (in specie se l’istanza fosserivolta al Comune di Napoli), poiché se l’istanza è successiva alla cessazionedella concessione, non poteva venire in considerazione la posizione delconcessionario cessato.5.3.

In materia, la Corte ha posto il principio di diritto secondo il quale,se sussistente la legitimatio ad causam, la conseguente legitimatio adprocessum, - conseguendo dal provvedimento concessorio di un pubblicoservizio (che, in quanto tale, reca una delega, ed attribuzione, di funzionipubbliche; v.

Cass., 22 febbraio 2016, n. 3449; Cass., 19 luglio 1999, n.7662) - per le controversie che involgano l’esercizio di dette funzionipubbliche (v.

Cass., 8 ottobre 2010, n. 20852; Cass., 19 marzo 2010, n.6772; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1138), va ricondotta (per le relativevicende modificative) alla fattispecie della successione a titolo particolareNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), con conseguente (e perdurante)legittimazione processuale della parte originaria del processo (se nonestromessa a seguito di intervento del successore a titolo particolare; Cass.,23 dicembre 2019, n. 34283; v., altresì, Cass., 28 marzo 2019, n. 8650).5.4.

Nello specifico del controricorso della contribuente si parla poi, inrealtà, di ben tre istanze di rimborso: una presentata nel gennaio 2014, duenel 2016.Si rende quindi necessario verificare a chi fossero state presentare leistanze di rimborso.5.5.

Ne consegue l’accoglimento del motivo.6.

Considerato che l’accertamento della legitimatio ad causam èpreliminare ad ogni altra questione, l’accoglimento della seconda censuradetermina l’assorbimento delle restanti doglianze, con le quali era statodedotto, rispettivamente:-con il terzo motivo di ricorso, l’omessa pronuncia sull’eccezione diparziale inammissibilità dell’istanza di rimborso del 31 gennaio 2014 perintervenuta decadenza di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92, conconseguente nullità della sentenza per violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. ed error inprocedendo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La ricorrenteincidentale ha lamentato che la C.T.R. abbia omesso di pronunciarsisull’eccezione relativa alla decadenza parziale dall’istanza di rimborso.

Aisensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92, la domanda di rimborso nonpuò essere proposta oltre due anni dal pagamento: devono quindi ritenersiirrimediabilmente decaduti i pagamenti anteriori al 31 gennaio 2012,compresi quelli degli anni 2009, 2010 e 2011.

Nonostante ciò, la sentenzaimpugnata avrebbe disposto il rimborso anche per tali annualità, senzaaffrontare l’eccezione.- con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente incidentale hadedotto la violazione e falsa applicazione del Piano Generale degli ImpiantiNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026(P.G.I.) approvato dal Comune di Napoli con Deliberazione del ConsiglioComunale n. 296 del 24 settembre 1999 (confermata con successivaDeliberazione C.C. n. 419 del 29 ottobre 1999), e in particolare dell’art. 5,Titolo VI, e dell’art. 2, Titolo VII del menzionato P.G.I., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza impugnata peravere qualificato il canone applicato dal Comune di Napoli come C.I.M.P. aisensi dell’art. 62 D.Lgs. 446/97, ritenendolo eccedente il limite di legge.

Laricorrente sostiene invece che il P.G.I. del 1999 non ha mai introdotto ilC.I.M.P., ma soltanto annunciato una futura attuazione che non è maiavvenuta.

Il canone in vigore sarebbe un canone sostitutivo temporaneo,non soggetto ai limiti dell’art. 62.

La C.T.R. avrebbe quindi falsamenteapplicato il P.G.I., disapplicando il canone vigente e sostituendolo con unatariffa non prevista.- con il quinto motivo di ricorso, ha dedotto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 9, comma VII, D.Lgs. 507/1993, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato, in particolare, che la C.T.R.abbia reputato illegittima la previsione del P.G.I. che commisura il canonedi occupazione del suolo pubblico alla superficie dell’impianto pubblicitario,anziché alla proiezione a terra.

Secondo la ricorrente, l’art. 9, comma 7,D.Lgs. 507/93 consente ai Comuni di applicare canoni di locazione oconcessione commisurati all’effettiva occupazione, concetto che deveintendersi riferito alla concessione e non alla locazione; inoltre, la sentenzan. 21545/2017 delle Sezioni Unite confermerebbe la compatibilità delladisciplina comunale.

La C.T.R. avrebbe dunque applicato erroneamente lanorma statale e travisato il contenuto del P.G.I.- con il sesto motivo di ricorso, ha dedotto l’omessa pronunciasull’eccezione di inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. perintervenuta acquiescenza, con violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. ed error in procedendo inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La ricorrente incidentale haNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026osservato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha effettuato per anni pagamentispontanei e senza riserva riguardanti i medesimi canoni poi contestati.

Talecomportamento avrebbe integrato acquiescenza, precludendo la possibilitàdi proporre ricorso avverso il silenzio-rifiuto.

Secondo costantegiurisprudenza, il contribuente che esegue spontaneamente il pagamentonon può poi contestare la debenza del tributo.

La C.T.R. avrebbe omesso dipronunciarsi sulla relativa eccezione.- con il settimo motivo di ricorso, ha eccepito l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le particon riferimento all’eccezione formulata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione diinammissibilità della disapplicazione delle sole parti del Piano Generale degliImpianti di Napoli relative agli importi dei tributi pubblicitari, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la C.T.R. abbiaomesso di considerare un fatto decisivo, ossia l’impossibilità per il giudicetributario di disapplicare selettivamente solo alcune parti del P.G.I. relativealle tariffe, poiché tali parti costituiscono requisito essenziale dell’interoregolamento.

Se si ritiene che una tariffa sia illegittima per violazionedell’art. 62 D.Lgs. 446/97, occorre disapplicare l’intero regolamento e nonuna sola sua porzione.

La C.T.R., avendo sostituito solo le tariffe, avrebbeesercitato un potere non spettantele.- con l’ottavo motivo di ricorso, ha contestato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, D.Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.: in via subordinata rispetto al motivo precedente, [OSCURATO:PERSONA] hacensurato la C.T.R. per avere esercitato in modo erroneo il potere didisapplicazione riconosciuto al giudice tributario dall’art. 7 D.Lgs. 546/92.Secondo la ricorrente, la C.T.R. ha sostituito in modo discrezionale le tariffefissate dal Comune con la tariffa massima prevista dall’art. 62 D.Lgs.446/97, compiendo un’attività non consentita e sovrapponendosi al potereregolamentare dell’ente locale.

Tale attività configurerebbe una falsaapplicazione della norma sul potere di disapplicazione.Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/20267.

Tutte tali censure, come detto, sono assorbite dall’accoglimento delsecondo motivo, per quanto sopra illustrato.8.

In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso principale edichiarato inammissibile il secondo, e va altresì accolto il secondo motivodel ricorso incidentale, rigettato il primo e assorbiti i restanti.

Va indi cassatala sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiarainammissibile il secondo; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale,rigetta il primo, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente incidentale-Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA, in Napoli n. 10915/2018 depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di impianti pubblicitariinstallati nel territorio del Comune di Napoli e regolarmente autorizzati, haassunto di aver corrisposto nel tempo i canoni all’Amministrazionecomunale a titolo di canone sostitutivo dell’imposta di pubblicità (CIMP),determinati sulla base delle tariffe introdotte dal Comune con ordinanza del31 dicembre 2001, poi annullata dal T.A.R. Campania con sentenza n.9438/2004.2. In data 31 gennaio 2014, [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato al Comuneun’istanza di rimborso per i canoni versati in eccedenza negli anni 2009–2013.3. Successivamente, il 1° dicembre 2016, ha avanzato due ulterioriistanze per gli anni 2014 e 2015. Su tali istanze si è formato ilsilenzio-diniego dell’Amministrazione.4. La società ha quindi proposto ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli nei confronti del Comune e della società ElpisS.r.l., concessionaria del servizio di riscossione, chiedendo l'annullamentodel silenzio-rifiuto e il rimborso delle somme ritenute indebitamenteversate.5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.16529/2017 depositata il 28 novembre 2017, ha rigettato il ricorso,ritenendo che il Comune avesse legittimamente applicato un canonesostitutivo dell’imposta di pubblicità cumulato al canone di occupazione delsuolo pubblico, senza eccedere i limiti previsti dalla normativa diriferimento.Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/20266. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania, insistendo sull’illegittima applicazionedelle tariffe derivanti dall’ordinanza del 31 dicembre 2001, già annullata dalTAR, e ribadendo che il canone applicato dal Comune superava il limitemassimo del 25% previsto dall’art. 62, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 446/97,e contestando l’illegittimità del criterio di calcolo del canone di occupazionedel suolo pubblico, commisurato alla superficie pubblicitaria invece che allaproiezione al suolo dell’impianto. Il Comune di Napoli e la [OSCURATO:SOCIETA]. si sonocostituiti chiedendo il rigetto del gravame.7. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafeindicata, ha accolto l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA], rilevando che ilComune, con il Piano Generale degli Impianti del 1999, aveva esclusol’applicazione dell’imposta di pubblicità (ICP) a decorrere dal 1° gennaio2002, introducendo un canone sostitutivo ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs.446/97; le tariffe applicate dal Comune risultavano tuttavia superiori allimite previsto dalla legge, che consentiva un incremento massimo del 25%rispetto all’ultimo importo dell’ICP deliberato prima della sostituzione; laparte del canone riferita all’occupazione del suolo pubblico risultavaillegittimamente commisurata alla superficie espositiva dell’impianto,anziché alla proiezione al suolo, in violazione del novellato art. 9, comma 7,del D.Lgs. 507/1993; le istanze di rimborso presentate dalla contribuenteerano fondate, essendo stati versati importi superiori a quanto previsto dallimite normativo. La CTR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-diniegodel Comune di Napoli e disposto il rimborso dei canoni versati in eccedenzaper gli anni 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015.8. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso incidentale per otto motivi complessivi la società [OSCURATO:PERSONA] InLiquidazione, nonché, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA].9.Il comune ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Comune di Napoli contesta la violazione efalsa applicazione degli artt.62 D.Lvo 446/97, art. 11 punto 10 L.449/97,art 9 comma 7 del D.Lvo 507/93, art. 12 D.Lvo 507/93 ai sensi dell’art.360,comma 1 n.3 c.p.c.Nello specifico si lamenta l’applicazione della normativa statale inmateria di imposizione sulla pubblicità e di canoni connessi all’installazionedegli impianti pubblicitari, ritenendo che la CTR di Napoli abbiaerroneamente qualificato come canone per l’installazione dei mezzipubblicitari (CIMP) il prelievo applicato dall’ente. Secondo la prospettazionedel ricorrente, la Commissione regionale ha presupposto l’esistenza di unCIMP mai istituito, ritenendo conseguentemente illegittimo il superamentodel limite del 25% delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità. IlComune evidenzia, invece, di non aver mai esercitato la facoltà previstadall’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, poiché non è mai stato adottato ilregolamento necessario per l’introduzione del CIMP. In assenza di tale attoregolamentare, non può ritenersi instaurato alcun regime sostitutivodell’imposta di pubblicità. Il prelievo contestato deriverebbe, al contrario,dalla legittima coesistenza dell’imposta comunale sulla pubblicità, rimastainvariata nel suo ammontare, e di un distinto canone concessorio o locativodovuto per l’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio comunale aifini dell’installazione degli impianti pubblicitari, previsto dall’art. 9, comma7, del d.lgs. n. 507 del 1993.Tale canone, avente natura corrispettiva e non tributaria in sensostretto, sarebbe cumulabile con l’imposta di pubblicità e non soggetto ailimiti quantitativi previsti per il CIMP. La CTR, confondendo queste diversefigure giuridiche, avrebbe dunque applicato in modo erroneo il limite delNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/202625%, disapplicando illegittimamente la disciplina comunale e travisando ilquadro normativo di riferimento.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Va premesso che si tratta di questione già affrontata da questaCorte in contenzioso seriale e consolidato che vede contrapposto il [OSCURATO:PERSONA] a diverse società concessionarie o gestori di spazi pubblicitari. Laquestione giuridica sottesa attiene al rapporto tra la normativa sull'impostacomunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e la potestà regolamentare degli enti locali in materia di canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) prevista dall'articolo 62 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.La Corte di Cassazione, attraverso diverse pronunce, ha stabilito ilprincipio secondo cui la facoltà dei comuni di sostituire l'ICP con il CIMPpostula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento, il cuicontenuto deve essere conforme ai criteri previsti dal comma 2 dell'articolo62 del decreto legislativo n. 446 del 1997: in tema di canone perl'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'imposta comunalesulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con il canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. n.446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un appositoregolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 delcitato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventualeapprovazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è attogenerale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento,nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valoremeramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto delcitato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua atrovare applicazione secondo le tariffe vigenti "ratione temporis" ed ècumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, anche con il canoneconcessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione previstaNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo novellatodall'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001 (Cass. 05/07/2023,n. 19017 (Rv. 668253 - 01)).1.3. Tale requisito formale e sostanziale non può ritenersi soddisfattodalla mera approvazione del Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA](PGI), atto che la giurisprudenza qualifica come generale ma nonnormativo, dotato di una funzione di pianificazione urbanistica e territorialeautonoma e distinta da quella regolamentare necessaria per l'istituzione deltributo.Indi, deve ritenersi che l'ente non abbia mai validamente introdotto ilCIMP, in quanto la previsione contenuta nel PGI del 1999 aveva valoremeramente programmatico e l'ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001,che tentava di attuare le nuove tariffe, è stata annullata dal giudiceamministrativo con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che, indifetto del citato regolamento istitutivo, non si è verificato l'effettosostitutivo previsto dalla legge; pertanto, l'[OSCURATO:PERSONA] sullaPubblicità (ICP) ha continuato a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis, determinate ai sensi dell'articolo 12 del decretolegislativo n. 507 del 1993.1.4. Va anche chiarito che l'applicazione dell'ICP non esclude larichiesta di ulteriori somme a titolo di canone per l'occupazione di spazi edaree pubbliche (TOSAP o COSAP) o di canone concessorio non tributario.Tale cumulo è espressamente consentito dall'articolo 9, comma 7, deldecreto legislativo n. 507 del 1993, il quale prevede che qualora lapubblicità sia effettuata su impianti installati su beni comunali, l'impostasulla pubblicità non assorbe il corrispettivo dovuto per l'occupazione delsuolo pubblico: “1.3 La questione controversa (in relazione al medesimoente impositore, sulla base della sequenza provvedimentale riassunta alprecedente punto 1.2) è stata già scrutinata da questa Corte con vari arresti(Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass. Sez. Trib., 14 luglio 2023,Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), dalle cui uniformiconclusioni il collegio non intende discostarsi in questa sede. 1.4 A taleriguardo, si è affermato che la sostituzione dell'imposta comunale sullapubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs.15 novembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di unapposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventualeapprovazione del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI), che è attogenerale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento,nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valoremeramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto delcitato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua atrovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed ècumulabile, oltre che con la tassa per l'occupazione di spazi ed areepubbliche (TOSAP) o con il canone per l'occupazione di spazi ed areepubbliche (COSAP), anche con il canone concessorio per l'occupazione dispazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d),del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (Cass. 13/12/2025, n.32512)”1.5. Da ciò discende un principio determinante per la quantificazionedel dovuto: il limite tariffario previsto dall'articolo 62, comma 2, lettera d),del decreto legislativo n. 446 del 1997, che imponeva al CIMP di nonsuperare di oltre il 25% le tariffe stabilite per l'ICP, non trova applicazionenel caso di specie.Poiché il Comune di Napoli non ha istituito il CIMP ma ha mantenutoin vita l'ICP affiancandola a un canone locativo/concessorio (cosiddettocanone ricognitorio), la somma dei due importi può legittimamenteNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026superare la soglia che sarebbe stata vincolante solo in caso di adozione delcanone unico sostitutivo.1.6. In conclusione, il quadro giuridico delineato dalla giurisprudenzadi questa Corte di Cassazione stabilisce che le determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] non hanno dato luogo alla nascita del CIMP ex art. 62 d.lgs. 446/97per mancata adozione del regolamento necessario, determinando lasopravvivenza del regime duale (ICP ex art. 12 d.lgs. 507/93 più canoneconcessorio ex art. 9 d.lgs. 507/93).1.8. Il motivo va dunque accolto.2. Con il secondo motivo il Comune lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di specifica discussionetra le parti, ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c.2.1. In particolare, la CTR avrebbe trascurato la fondamentaledistinzione tra il presupposto dell’imposta di pubblicità, che attieneesclusivamente al messaggio pubblicitario in quanto tale, e il presuppostodel canone di locazione o concessione, che riguarda invece l’occupazione oil godimento di spazi e beni pubblici mediante l’installazione degli impianti.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto illegittima la disciplina contenuta nelPiano Generale degli Impianti del Comune di Napoli, nella parte in cuicommisura il canone alla superficie pubblicitaria, affermandonel’abrogazione per incompatibilità con l’art. 9 del d.lgs. n. 507 del 1993,come modificato nel 2000. Tuttavia, secondo il ricorrente, tale conclusioneè stata raggiunta senza confrontarsi con le articolate difese dell’ente, cheavevano chiarito come la disciplina applicata non incidesse sull’imposta dipubblicità, ma attenesse esclusivamente al canone concessorio,legittimamente previsto dalla normativa statale e cumulabile con il tributo.La CTR avrebbe così aderito in modo acritico alla tesi della contribuente,omettendo di esaminare un fatto decisivo e le relative argomentazionidifensive, con conseguente vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art.360, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/20262.2. Il motivo è inammissibile e infondato.2.3. In primo luogo, non si deduce con esattezza quale sarebbe il fattodecisivo pretermesso nell’esame, che - si rammenta - deve consistere in unfatto storico naturalistico, e non una interpretazione di norme, ipotesi chedetermina l’inammissibilità del motivo. Sul punto questa Corte ha giàchiarito che ‹‹L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultantedalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per ilgiudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza insenso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o"argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguenteinammissibilità delle censure irritualmente formulate›› (Cass. 26/01/2022,n. 2268; Cass. 08/10/2014, 22152).2.4. Comunque, per quanto è dato comprendere, secondo il motivol’imposta sulla pubblicità può coesistere con un canone locativo oconcessorio, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7, mentre lasentenza l’avrebbe escluso.2.5. Sul punto deve osservarsi viceversa che la sentenza impugnatanon ha escluso la coesistenza, avendo invece semplicemente affermato che,se coesistenti, L'art. 3 del Titolo VI del PGI (Piano Generale degliImpianti) del 1999 ha determinato la parte di canone di occupazione delsuolo pubblico commisurandola alla superficie del cartello pubblicitario, enon a quella del suolo occupato dalla proiezione dell'impianto. .Laddove l’art. 9, comma 7 recita invece: 7. Qualora la pubblicitàsia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimentoal comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quelladella tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè ilpagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questiultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzopubblicitario .Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/20262.6. Ed in effetti, le due prestazioni imposte possono coesistere: incaso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti alComune o da questo dati in godimento, l'applicazione dell'imposta sullapubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed areepubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione,1993, n. 507, ed essendo esclusa l'alternatività tra i due tributi perviolazione del divieto di doppia imposizione, in quanto l'imposta comunalesulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l'occupazione di spazied aree pubbliche, come emerge dal confronto fra gli artt. 5 e 38 del d.lgs.citato, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nelmezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell'area o dello spaziopubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato (Cass., 24gennaio 2022, n. 1951; Cass., 11 maggio 2017, n. 11673).2.8. Il motivo non può quindi essere accolto.3. Deve quindi passarsi ad esaminare il ricorso incidentale.4. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la carenza di giurisdizionedel giudice tributario in ordine all’avversa implicita richiesta dideterminazione di tariffe C.I.M.P., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1,c.p.c.La ricorrente incidentale lamenta che la Commissione TributariaRegionale abbia ritenuto sussistente la propria giurisdizione, benchél’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. implicasse una richiesta di determinazionegiudiziale delle tariffe del C.I.M.P., materia che non rientra nellagiurisdizione tributaria. [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Napoli non ha maiadottato il C.I.M.P. di cui all’art. 62 D.Lgs. 446/97, ma un diverso canonesostitutivo temporaneo; pertanto, la determinazione dell’importo tariffarionon poteva essere operata dal giudice tributario. Tale questione, giàsollevata in primo e secondo grado, sarebbe stata ignorata dalla C.T.R.4.1. La censura non merita accoglimento.Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/20264.2. La domanda proposta dalla società contribuente, come esaminatadalla [OSCURATO:PERSONA], era diretta a contestare l’an e ilquantum del prelievo tributario richiesto, deducendone l’illegittimità sottomolteplici profili. Si è, dunque, in presenza di una controversia concernenteun rapporto tributario, rientrante nella giurisdizione delle commissionitributarie ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce algiudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ognigenere e specie, comunque denominati (quanto al CIMP v. Corte Cost., 8maggio 2009, n. 141).La circostanza che, secondo la ricorrente incidentale, il Comune nonabbia formalmente istituito il C.I.M.P. ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 446del 1997, ma abbia adottato un diverso canone sostitutivo, non muta lanatura della controversia, la quale resta incentrata sulla legittimità dellapretesa avanzata dall’ente in relazione all’installazione di mezzi pubblicitari.Anche l’eventuale verifica della correttezza delle tariffe applicate costituisceun accertamento incidentale funzionale alla decisione sul rapporto tributariodedotto in giudizio, e non integra esercizio di poteri sostitutivi o dideterminazione normativa riservati all’amministrazione.[OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, correttamenteaffermato la propria giurisdizione, non essendo configurabile alcunainvasione della sfera riservata al giudice amministrativo o ordinario.4.3. Il motivo deve essere respinto.5. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omessa pronunciasull’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:SOCIETA]. inLiquidazione, con conseguente nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.ed error in procedendo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omessodi pronunciarsi sull’eccezione, riproposta in entrambi i gradi di merito, concui si contestava la legittimazione passiva della società. [OSCURATO:PERSONA] meroNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026concessionario della riscossione dei tributi locali per conto del Comune, enon essendo più competente dal 31 dicembre 2014 per effetto del subentrodi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., essa non poteva però più essere destinataria nédelle domande di annullamento del silenzio-rifiuto, né delle richieste dirimborso. La mancanza di pronuncia sul punto integrerebbe dunqueviolazione dell’art. 112 c.p.c.5.1. Il motivo merita accoglimento.5.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame dell’eccezione di difetto dilegitimatio ad causam. Si assume, in particolare, che l’istanza di rimborsofosse stata rivolta al Comune, e non alla concessionaria (si veda ilcontroricorso della contribuente, fol. 3, ove si afferma che l’istanza dirimborso era stata indirizzata al Comune e che la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] erastata convenuta in giudizio al fine di ricevere compiuta conferma delregolare e corretto pagamento del canone da parte della ricorrente ) eche la concessione fosse cessata il 31 dicembre 2014 con subentro di nuovaconcessionaria.Stando così le cose, diviene dunque rilevante accertare la datadell’istanza di rimborso, ed il relativo contenuto (in specie se l’istanza fosserivolta al Comune di Napoli), poiché se l’istanza è successiva alla cessazionedella concessione, non poteva venire in considerazione la posizione delconcessionario cessato.5.3. In materia, la Corte ha posto il principio di diritto secondo il quale,se sussistente la legitimatio ad causam, la conseguente legitimatio adprocessum, - conseguendo dal provvedimento concessorio di un pubblicoservizio (che, in quanto tale, reca una delega, ed attribuzione, di funzionipubbliche; v. Cass., 22 febbraio 2016, n. 3449; Cass., 19 luglio 1999, n.7662) - per le controversie che involgano l’esercizio di dette funzionipubbliche (v. Cass., 8 ottobre 2010, n. 20852; Cass., 19 marzo 2010, n.6772; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1138), va ricondotta (per le relativevicende modificative) alla fattispecie della successione a titolo particolareNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), con conseguente (e perdurante)legittimazione processuale della parte originaria del processo (se nonestromessa a seguito di intervento del successore a titolo particolare; Cass.,23 dicembre 2019, n. 34283; v., altresì, Cass., 28 marzo 2019, n. 8650).5.4. Nello specifico del controricorso della contribuente si parla poi, inrealtà, di ben tre istanze di rimborso: una presentata nel gennaio 2014, duenel 2016.Si rende quindi necessario verificare a chi fossero state presentare leistanze di rimborso.5.5. Ne consegue l’accoglimento del motivo.6. Considerato che l’accertamento della legitimatio ad causam èpreliminare ad ogni altra questione, l’accoglimento della seconda censuradetermina l’assorbimento delle restanti doglianze, con le quali era statodedotto, rispettivamente:-con il terzo motivo di ricorso, l’omessa pronuncia sull’eccezione diparziale inammissibilità dell’istanza di rimborso del 31 gennaio 2014 perintervenuta decadenza di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92, conconseguente nullità della sentenza per violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. ed error inprocedendo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La ricorrenteincidentale ha lamentato che la C.T.R. abbia omesso di pronunciarsisull’eccezione relativa alla decadenza parziale dall’istanza di rimborso. Aisensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92, la domanda di rimborso nonpuò essere proposta oltre due anni dal pagamento: devono quindi ritenersiirrimediabilmente decaduti i pagamenti anteriori al 31 gennaio 2012,compresi quelli degli anni 2009, 2010 e 2011. Nonostante ciò, la sentenzaimpugnata avrebbe disposto il rimborso anche per tali annualità, senzaaffrontare l’eccezione.- con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente incidentale hadedotto la violazione e falsa applicazione del Piano Generale degli ImpiantiNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026(P.G.I.) approvato dal Comune di Napoli con Deliberazione del ConsiglioComunale n. 296 del 24 settembre 1999 (confermata con successivaDeliberazione C.C. n. 419 del 29 ottobre 1999), e in particolare dell’art. 5,Titolo VI, e dell’art. 2, Titolo VII del menzionato P.G.I., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza impugnata peravere qualificato il canone applicato dal Comune di Napoli come C.I.M.P. aisensi dell’art. 62 D.Lgs. 446/97, ritenendolo eccedente il limite di legge. Laricorrente sostiene invece che il P.G.I. del 1999 non ha mai introdotto ilC.I.M.P., ma soltanto annunciato una futura attuazione che non è maiavvenuta. Il canone in vigore sarebbe un canone sostitutivo temporaneo,non soggetto ai limiti dell’art. 62. La C.T.R. avrebbe quindi falsamenteapplicato il P.G.I., disapplicando il canone vigente e sostituendolo con unatariffa non prevista.- con il quinto motivo di ricorso, ha dedotto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 9, comma VII, D.Lgs. 507/1993, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato, in particolare, che la C.T.R.abbia reputato illegittima la previsione del P.G.I. che commisura il canonedi occupazione del suolo pubblico alla superficie dell’impianto pubblicitario,anziché alla proiezione a terra. Secondo la ricorrente, l’art. 9, comma 7,D.Lgs. 507/93 consente ai Comuni di applicare canoni di locazione oconcessione commisurati all’effettiva occupazione, concetto che deveintendersi riferito alla concessione e non alla locazione; inoltre, la sentenzan. 21545/2017 delle Sezioni Unite confermerebbe la compatibilità delladisciplina comunale. La C.T.R. avrebbe dunque applicato erroneamente lanorma statale e travisato il contenuto del P.G.I.- con il sesto motivo di ricorso, ha dedotto l’omessa pronunciasull’eccezione di inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. perintervenuta acquiescenza, con violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. ed error in procedendo inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La ricorrente incidentale haNumero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/2026osservato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha effettuato per anni pagamentispontanei e senza riserva riguardanti i medesimi canoni poi contestati. Talecomportamento avrebbe integrato acquiescenza, precludendo la possibilitàdi proporre ricorso avverso il silenzio-rifiuto. Secondo costantegiurisprudenza, il contribuente che esegue spontaneamente il pagamentonon può poi contestare la debenza del tributo. La C.T.R. avrebbe omesso dipronunciarsi sulla relativa eccezione.- con il settimo motivo di ricorso, ha eccepito l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le particon riferimento all’eccezione formulata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione diinammissibilità della disapplicazione delle sole parti del Piano Generale degliImpianti di Napoli relative agli importi dei tributi pubblicitari, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la C.T.R. abbiaomesso di considerare un fatto decisivo, ossia l’impossibilità per il giudicetributario di disapplicare selettivamente solo alcune parti del P.G.I. relativealle tariffe, poiché tali parti costituiscono requisito essenziale dell’interoregolamento. Se si ritiene che una tariffa sia illegittima per violazionedell’art. 62 D.Lgs. 446/97, occorre disapplicare l’intero regolamento e nonuna sola sua porzione. La C.T.R., avendo sostituito solo le tariffe, avrebbeesercitato un potere non spettantele.- con l’ottavo motivo di ricorso, ha contestato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, D.Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.: in via subordinata rispetto al motivo precedente, [OSCURATO:PERSONA] hacensurato la C.T.R. per avere esercitato in modo erroneo il potere didisapplicazione riconosciuto al giudice tributario dall’art. 7 D.Lgs. 546/92.Secondo la ricorrente, la C.T.R. ha sostituito in modo discrezionale le tariffefissate dal Comune con la tariffa massima prevista dall’art. 62 D.Lgs.446/97, compiendo un’attività non consentita e sovrapponendosi al potereregolamentare dell’ente locale. Tale attività configurerebbe una falsaapplicazione della norma sul potere di disapplicazione.Numero registro generale 18487/2019Numero sezionale 3767/2026Numero di raccolta generale 15517/2026Data pubblicazione 21/05/20267. Tutte tali censure, come detto, sono assorbite dall’accoglimento delsecondo motivo, per quanto sopra illustrato.8. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso principale edichiarato inammissibile il secondo, e va altresì accolto il secondo motivodel ricorso incidentale, rigettato il primo e assorbiti i restanti. Va indi cassatala sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiarainammissibile il secondo; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale,rigetta il primo, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15517/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris