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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2024

Cassazione n. 12623/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 del GIP Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 479 e 640 comma 2 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre il Supani deducendo violazione di legge in merito all'espressione della volontà dell'imputato.

Rileva in proposito come l'accordo con il pubblico ministero sia stato stipulato, assente l'imputato, all'udienza del 16 luglio 2024 dal difensore munito di procura speciale, nella quale però, pur venendo conferito a quest'ultimo il potere di chiedere il rito alternativo non era indicata l'entità della pena in riferimento alla cui applicazione il ricorrente intendeva prestare il proprio consenso. [OSCURATO:PERSONA] peraltro non aveva compreso che la sentenza di patteggiamento fosse inappellabile e fosse potenzialmente in grado di divenire definitiva in tempi brevi, comportando dunque di riflesso la scelta del rito alternativo una sostanziale rinuncia ad avvalersi della prescrizione.

Inoltre lo stesso confidava nella possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Pur rientrando astrattamente il vizio del consenso dell'imputato tra quelli per cui ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p. è consentito impugnare dinanzi al giudice di legittimità la sentenza di applicazione della pena, il ricorso si rivela manifestamente infondato.

In proposito va anzitutto ricordato che la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, come tale rivestito di particolari formalità, sicché non è consentito al procuratore speciale del medesimo di travalicare i limiti del mandato ricevuto né in relazione alla pena, ove predeterminata, né con riguardo alle condizioni cui la richiesta sia stata eventualmente subordinata, conseguendone che la ratifica di un concordato affetto dalla violazione dei suddetti limiti determina la nullità della sentenza (ex multis Sez. 5, n. 37262 del 07/09/2015, R., Rv. 264764).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore non apponeva alcun limite alla pena concordabile dal procuratore.

Ne consegue che l'atto deve essere interpretato nel senso che l'imputato lo ha delegato in maniera incondizionata a contrattare l'entità della pena, prestando preventivamente il proprio consenso all'applicazione di quella dallo stesso concordata con il rappresentante della pubblica accusa. z Quanto all'asserita mancata comprensione da parte del Supani della disciplina relativa all'impugnazione della sentenza di patteggiamento è appena il caso di evidenziarne l'irrilevanza, trattandosi, a tutto concedere, di errore determinato da inescusabile ignoranza della legge, tanto più che l'imputato è stato costantemente assistito da un difensore di fiducia al quale ha conferito per l'appunto procura speciale al fine di negoziare il rito alternativo prescelto.

Peraltro la circostanza è stata prospettata in maniera generica e per l'appunto meramente assertiva, senza indicare le risultanze processuali da cui si evincerebbe (cfr. Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630).

Privo di qualsiasi fondamento è infine l'ultimo rilievo sollevato dal ricorrente, atteso che la speranza coltivata dall'imputato di lucrare la prescrizione del reato non è certo indice di un vizio del suo consenso al rito alternativo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 del GIP Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 479 e 640 comma 2 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre il Supani deducendo violazione di legge in merito all'espressione della volontà dell'imputato. Rileva in proposito come l'accordo con il pubblico ministero sia stato stipulato, assente l'imputato, all'udienza del 16 luglio 2024 dal difensore munito di procura speciale, nella quale però, pur venendo conferito a quest'ultimo il potere di chiedere il rito alternativo non era indicata l'entità della pena in riferimento alla cui applicazione il ricorrente intendeva prestare il proprio consenso. [OSCURATO:PERSONA] peraltro non aveva compreso che la sentenza di patteggiamento fosse inappellabile e fosse potenzialmente in grado di divenire definitiva in tempi brevi, comportando dunque di riflesso la scelta del rito alternativo una sostanziale rinuncia ad avvalersi della prescrizione. Inoltre lo stesso confidava nella possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pur rientrando astrattamente il vizio del consenso dell'imputato tra quelli per cui ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p. è consentito impugnare dinanzi al giudice di legittimità la sentenza di applicazione della pena, il ricorso si rivela manifestamente infondato. In proposito va anzitutto ricordato che la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, come tale rivestito di particolari formalità, sicché non è consentito al procuratore speciale del medesimo di travalicare i limiti del mandato ricevuto né in relazione alla pena, ove predeterminata, né con riguardo alle condizioni cui la richiesta sia stata eventualmente subordinata, conseguendone che la ratifica di un concordato affetto dalla violazione dei suddetti limiti determina la nullità della sentenza (ex multis Sez. 5, n. 37262 del 07/09/2015, R., Rv. 264764). Nel caso di specie la procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore non apponeva alcun limite alla pena concordabile dal procuratore. Ne consegue che l'atto deve essere interpretato nel senso che l'imputato lo ha delegato in maniera incondizionata a contrattare l'entità della pena, prestando preventivamente il proprio consenso all'applicazione di quella dallo stesso concordata con il rappresentante della pubblica accusa. z Quanto all'asserita mancata comprensione da parte del Supani della disciplina relativa all'impugnazione della sentenza di patteggiamento è appena il caso di evidenziarne l'irrilevanza, trattandosi, a tutto concedere, di errore determinato da inescusabile ignoranza della legge, tanto più che l'imputato è stato costantemente assistito da un difensore di fiducia al quale ha conferito per l'appunto procura speciale al fine di negoziare il rito alternativo prescelto. Peraltro la circostanza è stata prospettata in maniera generica e per l'appunto meramente assertiva, senza indicare le risultanze processuali da cui si evincerebbe (cfr. Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630). Privo di qualsiasi fondamento è infine l'ultimo rilievo sollevato dal ricorrente, atteso che la speranza coltivata dall'imputato di lucrare la prescrizione del reato non è certo indice di un vizio del suo consenso al rito alternativo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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