CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 37301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da gli av v . ti [OSCURATO:PERSONA] cesca Bianchetti, con domicilio eletto presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - controricorrente - avverso la sentenza n. 2230 /202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 20maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’app ell o propost o dall’I.N.P.S. in accoglimento dell ’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], atteso che la questione relativa alla legittimità della iscrizione del professionista alla gestione separata era stata definita con sentenza passata in giudicato n. 1510 del 2017 resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 giugno 2017, che aveva annullato l’avviso di addebito relativo alla medesima causale e al medesimo anno 2009; 2. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione , deducendo un unico motivo di censura, cui resiste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, comma 2 e commi 26-31, della l. n. 335del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del dPCM del 10 giugno 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2010 disposto in favore di tutti «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposte regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze(…); 2.il ricorso è inammissibile ( fra mol te, Cass. Sez. 5, 03/08/2007, n. 17125, secondo cui «La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum”della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ..»; in senso conforme, Cass. Sez. 1, 18/02/2011, n. 4036), in quanto la censura svolta non è attinente al decisum della sentenza impugnata , che ha respinto il gravame dell’Istituto previdenziale in ragione dell’accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno e non già per aver ritenuto prescritti i contributi; 3. alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna – secondo la regola della soccombenza – dell a parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, mentre non sussistono i presupposti per la sollecitata condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non apprezzandosi un’ipotesi di lite temeraria, bensì di verosimile erronea formulazione del ricorso da parte dell’Istituto previdenziale, avuto riguardo al nutrito contenzioso insorto sulla specifica questione; 4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se d