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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04572/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma decidendo in sede di rinvio, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 50828 del 13/06/2023) del precedente decreto dell'8 novembre 2022, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 21 marzo 2022 adottato dal Tribunale di Roma, che aveva applicato loro la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre (ridotta ad un anno) e relative prescrizioni, affermando ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c), la pericolosità sociale dei due soggetti, ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto unitario, articolato in due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 e vizi di motivazione, affermando che la Corte di appello sarebbe incorsa nelle medesime carenze motivazionali censurate dal giudice di legittimità per ciò che concerne l'attualità della pericolosità.

I ricorrenti lamentano l'omessa valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta della misura di prevenzione ad oggi.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudice di appello avrebbe trattato congiuntamente le posizioni dei due ricorrenti, come se fossero un'unica persona, cioè senza operare le necessarie distinzioni in ordine all'applicazione della misura adottata.

3. Con requisitoria scritta del 21.10.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Con note conclusive depositate il 31 ottobre 2024, i difensori dei ricorrenti insistevano per l'assenza dell'attualità della pericolosità, in assenza di elementi concreti per trarre la relativa prova, oltre che per la mancata differenziazione da parte della Corte di appello delle rispettive posizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto nei limiti di seguito specificati, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento.Siffatto principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto al d.lgs. n. 159 del 2011, è valido tuttora, in quanto l'art. 10, comma 3, di tale decreto, pure richiamato dall'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge.

Ciò esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione, che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, valutati dai giudici di merito.

Di contro, sono rilevanti solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito", trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

3. Passando allo scrutinio della posizione di [OSCURATO:PERSONA] deve precisarsi che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice ad quem per rispettare il principio di diritto è tenuto a motivare adeguatamente ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente (ex ceteris, Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, PMT in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 280660).

Ebbene, nella fattispecie in esame, la pronuncia rescindente aveva annullato il decreto ponendo in rilievo l'inadeguatezza della motivazione dello stesso rispetto all'attualità della pericolosità sociale del proposto.

Tale decisione aveva evidenziato l'esigenza che il giudice del rinvio fornisse argomentazioni idonee a giustificare la persistenza della sociale del proposto, alla stregua del criterio di attualità.

E' richiesto un maggiore sforzo motivazionale proprio laddove emerga ictu ()cui/ una discrasia temporale tra la realizzazione delle condotte illecite e l'applicazione della misura di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c).

A fronte di queste puntuali indicazioni della decisione di annullamento, il giudice del rinvio ha compiuto solo formalmente una valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto le condotte illecite realizzate, opportunamente ritenute sintomatiche di una tendenziale dedizione ad attività illecite, si collocano in un arco temporale lontano rispetto al momento dell'applicazione della misura di prevenzione personale (circa due anni), basata sulla pericolosità prevista dall'art. art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011.

Il giudice di merito richiama condanne e decreti che dispongono il giudizio per reati contro il patrimonio quali estorsione, rapina, sequestro di persona, lesionl aggravate, furto, danneggiamento, violazioni edilizie, violazione fiscali, comprese in temporale compreso tra il 10 gennaio 2016 ed il 21 agosto 2020.In ossequio a tali indicazioni, il giudice del merito dovrà valutare se la pericolosità sociale del proposto persista, alla stregua del criterio di attualità.

4. Le censure di [OSCURATO:PERSONA] investono sostanzialmente la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale giacché i giudici di appello hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti pericolosi ex art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, destinatario della misura di prevenzione, la Corte di appello ha ampiamente motivato sia quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura applicata, che quanto alla puntuale determinazione del requisito della pericolosità, in considerazione della sua delimitazione temporale, avendo motivatamente ritenuto la ricorrenza della pericolosità sociale sulla base di numerosi elementi di riscontro, affrontando specificamente le doglianze difensive su ogni punto dedotto plurime condanne e non per reati contro il patrimonio quali estorsione, truffa, usura, decreti che dispongono il giudizio per il delitti di rapina, sequestro di persona e lesioni, in un arco temporale che arriva al 30 novembre 2020, con la precisazione che nei suoi confronti è stata eseguita la pena, giusto decreto del 16 febbraio 2023 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (v. p. 11 del provvedimento impugnato).

La Corte di appello ha anche vagliato il requisito della attualità della pericolosità sociale posto che in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215).

La Corte territoriale, con motivazione logicamente ineccepibile, ha ritenuto attuale la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della contiguità temporale tra i delitti prima richiamati e l'adozione della misura di prevenzione avvenuta il 21 marzo 2022, nonché della reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale in un arco di tempo assai considerevole.

Emerge quindi dalla semplice lettura del provvedimento impugnato che la Corte di appello ha svolto un attento giudizio sulla pericolosità sociale del prevenuto valorizzando i suoi precedenti penali, unitamente ad altri elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione e rappresentati dalle intercettazioni, e dai verbali di udienza, valutandoli congiuntamente in una prospettiva diversa rispetto a quella a cui è rivolto il processo penale e pervenendo, all'esito, alla formulazione del giudizio di pericolosità sociale.

Le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici, in primo e secondo grado, risultano pienamente conformi all'orientamento costante di questa Corte, condiviso dal Collegio, che ha teorizzato l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale; in tal senso il giudice della prevenzione è tenuto ad utilizzare gli elementi costituiti dai precedenti o dalle pendenze giudiziarie del proposto, con il preciso onere di sottoporre i relativi fatti, ivi compresi quelli che hanno dato luogo a pronunce assolutorie„ a nuova ed autonoma valutazione, dando atto delle ragioni in virtù delle quali da tali fatti si ritiene di dovere desumere elementi sintomatici per un giudizio di pericolosità sociale (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488).

Al riguardo deve rilevarsi che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può valorizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché, naturalmente, dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano e altri, Rv. 254417).

5. Infondato è l'ulteriore doglianza (comune ai due ricorrenti) con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta il trattamento congiunto delle rispettive posizioni, giacché dalla piana lettura del decreto impugnato emerge come la Corte di Appello ha operato le necessarie distinzioni in ordine all'applicazione della misura adottata, richiamando per ciascuno di essi le singole vicende processuali che li hanno coinvolti.

Il provvedimento qui impugnato ha proceduto alla necessaria differenziazione tra i due proposti, poiché afferma la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] offrendo un'adeguata motivazione relativa alla sua specifica posizione, tenendo conto dei diversi reati commessi e del diverso profilo personale.

6. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamente all'accertamento della attualità della pericolosità.

Essendo il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma decidendo in sede di rinvio, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 50828 del 13/06/2023) del precedente decreto dell'8 novembre 2022, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 21 marzo 2022 adottato dal Tribunale di Roma, che aveva applicato loro la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre (ridotta ad un anno) e relative prescrizioni, affermando ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c), la pericolosità sociale dei due soggetti, ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto unitario, articolato in due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 e vizi di motivazione, affermando che la Corte di appello sarebbe incorsa nelle medesime carenze motivazionali censurate dal giudice di legittimità per ciò che concerne l'attualità della pericolosità. I ricorrenti lamentano l'omessa valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta della misura di prevenzione ad oggi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudice di appello avrebbe trattato congiuntamente le posizioni dei due ricorrenti, come se fossero un'unica persona, cioè senza operare le necessarie distinzioni in ordine all'applicazione della misura adottata. 3. Con requisitoria scritta del 21.10.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con note conclusive depositate il 31 ottobre 2024, i difensori dei ricorrenti insistevano per l'assenza dell'attualità della pericolosità, in assenza di elementi concreti per trarre la relativa prova, oltre che per la mancata differenziazione da parte della Corte di appello delle rispettive posizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto nei limiti di seguito specificati, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento.Siffatto principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto al d.lgs. n. 159 del 2011, è valido tuttora, in quanto l'art. 10, comma 3, di tale decreto, pure richiamato dall'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge. Ciò esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione, che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, valutati dai giudici di merito. Di contro, sono rilevanti solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito", trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 3. Passando allo scrutinio della posizione di [OSCURATO:PERSONA] deve precisarsi che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice ad quem per rispettare il principio di diritto è tenuto a motivare adeguatamente ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente (ex ceteris, Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, PMT in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 280660). Ebbene, nella fattispecie in esame, la pronuncia rescindente aveva annullato il decreto ponendo in rilievo l'inadeguatezza della motivazione dello stesso rispetto all'attualità della pericolosità sociale del proposto. Tale decisione aveva evidenziato l'esigenza che il giudice del rinvio fornisse argomentazioni idonee a giustificare la persistenza della sociale del proposto, alla stregua del criterio di attualità. E' richiesto un maggiore sforzo motivazionale proprio laddove emerga ictu ()cui/ una discrasia temporale tra la realizzazione delle condotte illecite e l'applicazione della misura di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c). A fronte di queste puntuali indicazioni della decisione di annullamento, il giudice del rinvio ha compiuto solo formalmente una valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto le condotte illecite realizzate, opportunamente ritenute sintomatiche di una tendenziale dedizione ad attività illecite, si collocano in un arco temporale lontano rispetto al momento dell'applicazione della misura di prevenzione personale (circa due anni), basata sulla pericolosità prevista dall'art. art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice di merito richiama condanne e decreti che dispongono il giudizio per reati contro il patrimonio quali estorsione, rapina, sequestro di persona, lesionl aggravate, furto, danneggiamento, violazioni edilizie, violazione fiscali, comprese in temporale compreso tra il 10 gennaio 2016 ed il 21 agosto 2020.In ossequio a tali indicazioni, il giudice del merito dovrà valutare se la pericolosità sociale del proposto persista, alla stregua del criterio di attualità. 4. Le censure di [OSCURATO:PERSONA] investono sostanzialmente la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale giacché i giudici di appello hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti pericolosi ex art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, destinatario della misura di prevenzione, la Corte di appello ha ampiamente motivato sia quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura applicata, che quanto alla puntuale determinazione del requisito della pericolosità, in considerazione della sua delimitazione temporale, avendo motivatamente ritenuto la ricorrenza della pericolosità sociale sulla base di numerosi elementi di riscontro, affrontando specificamente le doglianze difensive su ogni punto dedotto plurime condanne e non per reati contro il patrimonio quali estorsione, truffa, usura, decreti che dispongono il giudizio per il delitti di rapina, sequestro di persona e lesioni, in un arco temporale che arriva al 30 novembre 2020, con la precisazione che nei suoi confronti è stata eseguita la pena, giusto decreto del 16 febbraio 2023 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (v. p. 11 del provvedimento impugnato). La Corte di appello ha anche vagliato il requisito della attualità della pericolosità sociale posto che in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215). La Corte territoriale, con motivazione logicamente ineccepibile, ha ritenuto attuale la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della contiguità temporale tra i delitti prima richiamati e l'adozione della misura di prevenzione avvenuta il 21 marzo 2022, nonché della reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale in un arco di tempo assai considerevole. Emerge quindi dalla semplice lettura del provvedimento impugnato che la Corte di appello ha svolto un attento giudizio sulla pericolosità sociale del prevenuto valorizzando i suoi precedenti penali, unitamente ad altri elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione e rappresentati dalle intercettazioni, e dai verbali di udienza, valutandoli congiuntamente in una prospettiva diversa rispetto a quella a cui è rivolto il processo penale e pervenendo, all'esito, alla formulazione del giudizio di pericolosità sociale. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici, in primo e secondo grado, risultano pienamente conformi all'orientamento costante di questa Corte, condiviso dal Collegio, che ha teorizzato l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale; in tal senso il giudice della prevenzione è tenuto ad utilizzare gli elementi costituiti dai precedenti o dalle pendenze giudiziarie del proposto, con il preciso onere di sottoporre i relativi fatti, ivi compresi quelli che hanno dato luogo a pronunce assolutorie„ a nuova ed autonoma valutazione, dando atto delle ragioni in virtù delle quali da tali fatti si ritiene di dovere desumere elementi sintomatici per un giudizio di pericolosità sociale (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488). Al riguardo deve rilevarsi che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può valorizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché, naturalmente, dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano e altri, Rv. 254417). 5. Infondato è l'ulteriore doglianza (comune ai due ricorrenti) con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta il trattamento congiunto delle rispettive posizioni, giacché dalla piana lettura del decreto impugnato emerge come la Corte di Appello ha operato le necessarie distinzioni in ordine all'applicazione della misura adottata, richiamando per ciascuno di essi le singole vicende processuali che li hanno coinvolti. Il provvedimento qui impugnato ha proceduto alla necessaria differenziazione tra i due proposti, poiché afferma la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] offrendo un'adeguata motivazione relativa alla sua specifica posizione, tenendo conto dei diversi reati commessi e del diverso profilo personale. 6. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamente all'accertamento della attualità della pericolosità. Essendo il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese proce
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