CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22908/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi a) e b) di imputazione e l'inammissibilità nel resto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 20/04/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 612 comma 2, 581, 635 comma 2 e 341-bis cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che il giudice di appello era incorso in una palese violazione di legge nella parte in cui aveva erroneamente applicato la disciplina del concorso formale tra reati, giudicando in continuazione i reati di cui al capo c) (danneggiamento con violenza o minaccia) e i reati di cui ai capi a) e b) (minaccia e percosse), visto che l'azione posta in essere dall'imputato era stata unica e quindi i reati di cui ai capi a) e b) dovevano ritenersi assorbiti in quello di cui al capo c). 1.2 Il difensore lamenta inoltre la mancata assunzione di una prova decisiva, ed in particolare di un cd contenente filmati girati dalle persone offese e pubblicata su un sito web il giorno seguente ai fatti oggetto di imputazione, in cui le persone offese sminuivano i fatti di reato, affermando che la minaccia non li aveva intimoriti, schernendo [OSCURATO:PERSONA], e la illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto che il cd non fosse acquisibile ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. 1.3 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen., nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione circa l'effettiva offensività della minaccia, o comunque della sua gravità nei termini di cui all'art. 612 comma 2, prima parte, cod. pen., come emergeva dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 Il difensore lamenta l'erronea applicazione e inosservanza dell'art. 341- bis cod. pen. nella parte in cui era stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, nonostante le parole offensive di [OSCURATO:PERSONA] non fossero state proferite contestualmente ad un atto d'ufficio posto in essere dall'ispettore Paiana. 1,5 Il difensore eccepisce l'illogicità, mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto effettivo il danneggiamento della telecamera nonostante il mancato accertamento del danno e dando alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] una interpretazione incompatibile con il contenuto delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato.1.1 Deve infatti essere ribadito il principio secondo il quale "il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall'art. 2, comma 1, lett. I), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assorbe quello di cui all'art. 581 cod. pen., in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica" (Sez.2, n. 28847 del 12/06/2019, Paolucci, Rv. 276729); tale principio è certamente applicabile al caso in esame in cui le percosse sono state contestuali al danneggiamento posto che, come si legge nella sentenza di appello "Zarcone, nell'intento di colpire la telecamera" (oggetto del danneggiamento) "colpiva altresì il Bevacqua ai polpacci" (pag. 2 sentenza impugnata). Analogo discorso vale per il reato di minaccia, in quanto "Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime rappresentino un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo, con la conseguenza che, in questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato" (Sez.2, n. n. 1377 del 12/12/2014, dep. 14/01/2015, Pompili, Rv. 261824); ciò in quanto, se non sussistesse la minaccia, non sarebbe neppure configurabile il reato di danneggiamento, visto che con la riformulazione della fattispecie dell'art. 635 c.p., per effetto del d. Igs.15 gennaio 2016, n. 8 (cd. decreto di "depenalizzazione"), non sussistendo i presupposti per la configurabilità delle ipotesi previste dal comma 2, il reato di danneggiamento può ritenersi integrato solo se si ritiene che la condotta sia avvenuta "con violenza alla persona o con minaccia"; la minaccia verrebbe quindi contestata due volte, una come reato autonomo, ed una come elemento costitutivo del reato di danneggiamento; visto l'accoglimento del primo motivo, devono ritenersi assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Pertanto, premesso che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali sia con riferimento alle percosse che alla minaccia (si vedano pagg.5 e 6 della sentenza impugnata), rispondendo anche alle censure reiterate in ricorso relative al comportamento tenuto dalle persone offese il giorno successivo ai fatti (pag.5) e ritenendo quindi irrilevante l'acquisizione del video chiesta dalla difesa, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, potendo questa Corte direttamente determinare la pena con l'eliminazione d quella inflitta per i reati di cui ai capi a) e b). 1.2 Relativamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., la Corte di appello ha evidenziato che la frase oltraggiosa è stata pronunciata in luogo pubblico (il municipio di Messina), in presenza di più persone e nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio, così integrando tutti i requisiti del reato contestato; sul punto, il motivo di ricorso propone censure di fatto, come tali inammissibili. 1.3 Quanto al mancato danneggiamento della telecamera, il motivo è inammissibile in quanto pretende di fornire una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione contenuta nell'ultimo periodo di pag.7 della sentenza di appello, nella quale sono indicate le prove che attestano la rottura dell'obiettivo della telecamera (dichiarazioni dei testi Arimetea, Pace e Giunta. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento ai reati di cui ai capi a) e b), con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art.585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di minaccia co mm o (capo a) e percosse (capo b), perchè assorbite nel reato di danneggiamento ed z elimina la relativa pena pari a gg. 30 di reclusione, determinando la pena finale o i%) > in mesi sette di