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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24957/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Proc.

Gen.

Dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Trento -investito dell’opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286- ha confermato l'anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza, che aveva ordinato l'espulsione dallo Stato di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di sanzione alternativaalla detenzione.

2. Yousse f [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di un univo motivo con cui d educe violazione d i legge e manifestaillogicità della motivazione in relazione all’art. 19 d.lgs., 25 luglio 2998, n. 286.

Evidenzia che il decreto impugnato,oltre ad essere irragionevole, si basa su una falsa rappresentazione degli elementi fattuali presenti nella fattispecie.

E’ stato ignorato che il ricorrente aveva già un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e che non ha potuto rinnovarlo a causa dei problemi giudiziari Nonè stata presa in considerazione la disponibilità all'ospitalità da parte di uno zio presente nel territorio dello Stato pur documentata in apposita dichiarazione.

Erroneamente sono stati considerati rilevanti soltanto i legami con i parenti prossimi;deve, invece, essere attribuit o valore ad ogni altra forma di connessione familiare che possa consentire all'istante di poter continuare a sviluppare l'inserimento sociale nello Stato.

Non è stata trattata la questione della pericolosità sociale del ricorrente il qualeè stato condannato per reati lievi.

La motivazione è incompleta ed apparente perché si è limitata a richiamare la normativa ricorrendo aa formule di stile sulla posizione personale dell'interessato che nonconsentono l'esercizio del diritto di difesa .

E’ stata disattesala giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice d i sorveglianza,non avendo le clausole ostative all' espulsione dello straniero natura tassativa,deve operare , acquisendo ove occorre le necessarie informazioni, un giudizio di contemperamento tra le esigenze poste a fondamento del provvedimento è quella di salvaguardia delle relazioni specifiche del soggetto Non è stata presa in esame l'affermazione per ricorrente secondo cui non può ritornare nella città natalein Marocco non solo per ragioni di carattere politico, ma anche perché sarebbe costretto a vivere privo di legami familiari ed in una situazione di grave indigenza.

CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso infondato.

1. Sostiene il ricorrente che tra i presupposti applicativi della disposta espulsionevi sia la pericolosità s o cia l e del condannato .

L’assunto è erroneonei termini chiariti nel prosieguo.

2. I presupposti applicativi del l'espulsione dello straniero non appartenente all'Unione europea, identificato, irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena, anche residua, non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, sonocinque: a) lo stato detentivo; b) la durata della pena residua non superiore a due anni; c) l’identificazione certa del soggetto, tanto che, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 16, non può procedersi all’espulsione di straniero non identificato; d) il fatto che la pena in corso di espiazione non sia stata irrogata per i delitti previsti dall’art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter dello stesso testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; e) infine, l’irregolarità del soggiorno, dovendo lo straniero trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, T.u. immigrazione, che legittimano l’espulsione amministrativa. 3.A fondamento della disposizione vi è l'esigenza di ridurre la popolazione carceraria.Per tale ragione ne è esclusa l'applicazione a quanti, in relazione alla penada espiare, si trovino già sottoposti a una misura alternativa in senso proprio, oal regime di arresti domiciliari esecutivi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.,mentre non è di ostacolo la sola applicazione dei benefici del lavoro esterno edei permessi premio (Sez. 1, n. 5171 del 29/09/2015, dep. 2016, Meta, Rv. 266218-01;Sez. 1, n. 44143 del 16/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268290 - 01).

Finalitàdell’istituto è , quindi, quella di agevolare la fuoriuscita dal circuito penitenziarioe l’immediato rimpatrio dei condannati comunque non reintegrabili nellacomunità nazionale, perché sprovvisti di titolo per rimanervi, già non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i qual i non sussistano prevalenti esigenze di asilo, umanitarie ovvero di tutela della loro persona o delle loro relazionifamiliari (Sez. 1, n. 9425 del 18/02/2019, G., Rv. 274885 - 01; Sez. 1, n. 915del 17/10/2019, dep. 2020, Kouadio, Rv. 278065 - 01).

3. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità , l ’ espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, T.u. imm.,come peraltro ammesso dal lo stesso ricorrente, ha natura sostanzialmente amministrativa e la sua adozione è obbligatoria in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, Tello; Sez. 1, n. 6814 del 09/07/2015, dep. 2016, Nakai; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, dep. 29/12/2010, Turtulli, Rv. 249175-01).

La misura in esame non rientra , pertanto, nella categoria de lle misure alternative alla detenzione tipiche previste dall’ordinamento penitenziario , il cui presupposto applicativo, sottovari profili,è sempre l ’assenza di pericolosità sociale del condannto.

Il provvedimento che la dispone, infatti, ha natura “ ibrida ” , ess o , come di recente ribadito da ll a Corte costituzionale nella s entenza n. 73 del 2025 , in perfetta continuità con le ordinanze n. 422 e n. 226 del 2004e con la sentenza n. 202 del 2013 e n. 252 del 200 1 , oltre a determinare l a sospensione della esecuzione della pena anticipa l’espulsione amministrativa dovuta alla irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione.

I due profili, della incidenza sull’esecuzione della pena e della espulsione amministrativa, si integrano in una fattispecie complessa che può portare alla estinzione della pena.

La misura determina, infatti, una sorta di sospensione temporanea della potestàpunitiva dello Stato giacché, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 8, t.u. immigrazione, se il cittadino straniero non rientra irregolarmente nel territorio italiano entro il termine di dieci anni, la pena si estingue; in caso contrario, la potestà punitiva si riespande, lo stato di detenzione è ripristinato e l’esecuzione della pena riprende il suo corso».

5. L’espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 , comportando l’anticipazione di una misura espulsiva comunque irrogabile una volta concluso il trattamento, èsoggetto al medesimo bilanciamento, in relazione alle condizioni personali e familiari dell’interessato, cui è subordinata l’adozione della misuradi analogo contenuto da parte dell’autorità amministrativa.

Tale bilanciamento è, peraltro, rafforzato perché è posto direttamente in capo all’autorità giurisdizionale e perché è destinato a operare nel rispetto del contraddittorio processuale, ancorché differito.

D’altra parte, l’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 al comma 9, richiama espressamentel'art. 19 d.lgs. del medesimo testo normativo che prevede alcune specifiche ipotesi preclusive all’ espulsione che tuttavia sono state sempre consideratedalla giurisprudenza di legittimità come non tassative, ma suscettibili siad'interpretazione internamente estensiva (Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi,Rv. 268038 - 01, che al coniugio parifica la convivenza more uxorio; in termini, Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184 - 01), sia d'integrazione analogica alla luce dei principi della Costituzione e attraverso l'analisidelle fonti sovranazionali (Trattati e diritto derivato dell'Unione europea, [OSCURATO:PERSONA], CEDU).

6. Direcente l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. dalla legge 5maggio 2023, n. 50 ha riscritto il testo dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, tra l’altro abrogando il suoterzo e quarto periodo.

Comeprecisato nella sentenza di questa Sezione n. 43082 del 07/11/2024 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287150 – 01, anche dopo le citate modifiche normative l'espulsionedello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall'art.16, comma 5, stesso d.lgs., non può essere disposta, al pari di ogni altra formadi espulsione di natura penale, quando tale misura si risolva in un'ingerenza nellavita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione EDU,come interpretato dalla Corte di Strasburgo .

Lasentenza da ultima citata, anche valorizzando le affermazioni contenute nellarelazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione in legge(A.S. 591, XI legislatura), ha condivisibilmente osservato che : «l'abrogazionenon riveste il significato di scongiurare l'applicazione di norme eprincipi di valore sovraordinato - che, come osservato, avevano cittadinanza nell'ordinamentoa prescindere dalla formale vigenza delle norme soppresse - e quindidi limitare l'incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascentidall'art. 8 CEDU.

Tale conclusione è avvalorata dal quadro d'in sieme che ladisciplina legislativa in tema d'immigrazione restituisce, tuttora, all'interprete.

Il comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte superstite dopo l'intervento abrogativo, continua a vietare il respingimento, l'espulsione o l'estradizionedi una persona verso altro Stato, «qualora ricorrano gli obblighi di cuiall'articolo 5, comma 6» del medesimo d.lgs. (nel testo risultante dal d.l. n. 130 del 2020, conv. dalla legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi «costituzionalio internazionali dello Stato italiano».

Tra questi ultimi risaltano, comesi notava, gli obblighi di conformazione ai precetti della Convenzione EDU, lecui norme funzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato di conformità dell'ordinamento interno alla Carta repubblicana … L'interpretedovrà, d'ora innanzi, fare diretto riferimento ai criteri - largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenzasovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti di questa Corte di legittimità.

Non è inutile allora ribadire che, secondo la Corte di Strasburgo,se l'art. 8 della Convenzione non prevede un diritto assoluto di non espulsione per nessuna categoria di stranieri, esistono circostanze in cui l'espulsionemedesima si dimostra non necessaria in una società democratica e nonproporzionataal legittimo obiettivo perseguito, comportando così la violazione ditale disposizione (Beldjoudi c.

Francia, n. 12083/86, 26 marzo 1992; Amrollahi c.Danimarca, n. 56811/00, 11 luglio 2002; Yilmaz c.

Germania, n. 52853/99, 17 aprile 2003; Keles c.

Germania, n. 32231/02, 27 ottobre 2005).

Ed è altresì importantericordare che tra i criteri, considerati dalla Corte EDU pertinenti per valutarese una misura di espulsione sia lecita rispetto al parametro convenzionale, vannoannoverati, tra l'altro (Boultif c.

Svizzera, n. 54273/00, 2 agosto 2001, § 48), la natura e la gravità del reato commesso dal richiedente, la durata del soggiornodel richiedente nel Paese dal quale deve essere espulso, la situazione familiare del richiedente, la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrarenel paese verso cui deve essere espulso. »

7. In conclusione, né da una norma specifica né dalla natura giuridica si desumeche tra i presupposti per l’ applicazione dell’espulsione di cui all’art . 16, comma5 d.lgs. n. 286 del 1998 ci sia l’ attuale pericolosità sociale del condannato .

Ciò non significa che sia previsto un automa tismo espulsivo ; al contrario il magistrato di sorveglianza, dopo avere acquisi to non solo le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello straniero, ma qualsiasi informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l’espulsione, deve procedere , nell ’ ambito di una valutazione discrezionale, a d una ponderazione di interessi quanto agli effetti dell’eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata, la quale, giova ribadirlo, si trova in una condizione che ne imporrebbe, comunque, l’espulsione una volta espiata la pena.

8. L’ordinanza impugnata non si è discostata dai ricordati principi ed è pervenuta alla decisioneseguendo un percorso motivazionale che si sottrae alle critiche del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] sorveglianza, dopo avere ribadito che [OSCURATO:PERSONA] , così comerichiesto dal combinato disposto degli artt. 16, comma 5, e 13, coma 2 lett. b) d.lgs. n. 286 del 1998 per disporre la misura alternativa delladetenzione, è uncittadino straniero irregolare su l territorio dello Stato, ha escluso la rile vanza delle situazionidedotte quali condizioni o s t ative dell’espulsione , osservando che il condannato non aveva convissuto né intrattenuto rapporti , anche solo di frequentazione con gli zii [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , e che, al contrario , poteva godere del supporto nel Paese di origine d el la madre e d e i fratelli .

Né poteva attribuirsi rilevanzaal pericoloall’integrità fisica che il ricorrente sostiene di correre nel caso dirientro in Marocco, considerato che esso era stato allega to in termini generici senza alcun riferimento ad elementi concreti , se non a lla condizione di indigenza e povertà che affligge gran parte ella popolazione.

9. Per le esposte considerazioni, ilricorso deve essere rigettat o.

Segue la condannadel ricorrent e al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Proc. Gen. Dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Trento -investito dell’opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286- ha confermato l'anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza, che aveva ordinato l'espulsione dallo Stato di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di sanzione alternativaalla detenzione. 2. Yousse f [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di un univo motivo con cui d educe violazione d i legge e manifestaillogicità della motivazione in relazione all’art. 19 d.lgs., 25 luglio 2998, n. 286. Evidenzia che il decreto impugnato,oltre ad essere irragionevole, si basa su una falsa rappresentazione degli elementi fattuali presenti nella fattispecie. E’ stato ignorato che il ricorrente aveva già un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e che non ha potuto rinnovarlo a causa dei problemi giudiziari Nonè stata presa in considerazione la disponibilità all'ospitalità da parte di uno zio presente nel territorio dello Stato pur documentata in apposita dichiarazione. Erroneamente sono stati considerati rilevanti soltanto i legami con i parenti prossimi;deve, invece, essere attribuit o valore ad ogni altra forma di connessione familiare che possa consentire all'istante di poter continuare a sviluppare l'inserimento sociale nello Stato. Non è stata trattata la questione della pericolosità sociale del ricorrente il qualeè stato condannato per reati lievi. La motivazione è incompleta ed apparente perché si è limitata a richiamare la normativa ricorrendo aa formule di stile sulla posizione personale dell'interessato che nonconsentono l'esercizio del diritto di difesa . E’ stata disattesala giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice d i sorveglianza,non avendo le clausole ostative all' espulsione dello straniero natura tassativa,deve operare , acquisendo ove occorre le necessarie informazioni, un giudizio di contemperamento tra le esigenze poste a fondamento del provvedimento è quella di salvaguardia delle relazioni specifiche del soggetto Non è stata presa in esame l'affermazione per ricorrente secondo cui non può ritornare nella città natalein Marocco non solo per ragioni di carattere politico, ma anche perché sarebbe costretto a vivere privo di legami familiari ed in una situazione di grave indigenza. CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso infondato. 1. Sostiene il ricorrente che tra i presupposti applicativi della disposta espulsionevi sia la pericolosità s o cia l e del condannato . L’assunto è erroneonei termini chiariti nel prosieguo. 2. I presupposti applicativi del l'espulsione dello straniero non appartenente all'Unione europea, identificato, irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena, anche residua, non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, sonocinque: a) lo stato detentivo; b) la durata della pena residua non superiore a due anni; c) l’identificazione certa del soggetto, tanto che, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 16, non può procedersi all’espulsione di straniero non identificato; d) il fatto che la pena in corso di espiazione non sia stata irrogata per i delitti previsti dall’art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter dello stesso testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; e) infine, l’irregolarità del soggiorno, dovendo lo straniero trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, T.u. immigrazione, che legittimano l’espulsione amministrativa. 3.A fondamento della disposizione vi è l'esigenza di ridurre la popolazione carceraria.Per tale ragione ne è esclusa l'applicazione a quanti, in relazione alla penada espiare, si trovino già sottoposti a una misura alternativa in senso proprio, oal regime di arresti domiciliari esecutivi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.,mentre non è di ostacolo la sola applicazione dei benefici del lavoro esterno edei permessi premio (Sez. 1, n. 5171 del 29/09/2015, dep. 2016, Meta, Rv. 266218-01;Sez. 1, n. 44143 del 16/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268290 - 01). Finalitàdell’istituto è , quindi, quella di agevolare la fuoriuscita dal circuito penitenziarioe l’immediato rimpatrio dei condannati comunque non reintegrabili nellacomunità nazionale, perché sprovvisti di titolo per rimanervi, già non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i qual i non sussistano prevalenti esigenze di asilo, umanitarie ovvero di tutela della loro persona o delle loro relazionifamiliari (Sez. 1, n. 9425 del 18/02/2019, G., Rv. 274885 - 01; Sez. 1, n. 915del 17/10/2019, dep. 2020, Kouadio, Rv. 278065 - 01). 3. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità , l ’ espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, T.u. imm.,come peraltro ammesso dal lo stesso ricorrente, ha natura sostanzialmente amministrativa e la sua adozione è obbligatoria in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, Tello; Sez. 1, n. 6814 del 09/07/2015, dep. 2016, Nakai; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, dep. 29/12/2010, Turtulli, Rv. 249175-01). La misura in esame non rientra , pertanto, nella categoria de lle misure alternative alla detenzione tipiche previste dall’ordinamento penitenziario , il cui presupposto applicativo, sottovari profili,è sempre l ’assenza di pericolosità sociale del condannto. Il provvedimento che la dispone, infatti, ha natura “ ibrida ” , ess o , come di recente ribadito da ll a Corte costituzionale nella s entenza n. 73 del 2025 , in perfetta continuità con le ordinanze n. 422 e n. 226 del 2004e con la sentenza n. 202 del 2013 e n. 252 del 200 1 , oltre a determinare l a sospensione della esecuzione della pena anticipa l’espulsione amministrativa dovuta alla irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione. I due profili, della incidenza sull’esecuzione della pena e della espulsione amministrativa, si integrano in una fattispecie complessa che può portare alla estinzione della pena. La misura determina, infatti, una sorta di sospensione temporanea della potestàpunitiva dello Stato giacché, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 8, t.u. immigrazione, se il cittadino straniero non rientra irregolarmente nel territorio italiano entro il termine di dieci anni, la pena si estingue; in caso contrario, la potestà punitiva si riespande, lo stato di detenzione è ripristinato e l’esecuzione della pena riprende il suo corso». 5. L’espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 , comportando l’anticipazione di una misura espulsiva comunque irrogabile una volta concluso il trattamento, èsoggetto al medesimo bilanciamento, in relazione alle condizioni personali e familiari dell’interessato, cui è subordinata l’adozione della misuradi analogo contenuto da parte dell’autorità amministrativa. Tale bilanciamento è, peraltro, rafforzato perché è posto direttamente in capo all’autorità giurisdizionale e perché è destinato a operare nel rispetto del contraddittorio processuale, ancorché differito. D’altra parte, l’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 al comma 9, richiama espressamentel'art. 19 d.lgs. del medesimo testo normativo che prevede alcune specifiche ipotesi preclusive all’ espulsione che tuttavia sono state sempre consideratedalla giurisprudenza di legittimità come non tassative, ma suscettibili siad'interpretazione internamente estensiva (Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi,Rv. 268038 - 01, che al coniugio parifica la convivenza more uxorio; in termini, Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184 - 01), sia d'integrazione analogica alla luce dei principi della Costituzione e attraverso l'analisidelle fonti sovranazionali (Trattati e diritto derivato dell'Unione europea, [OSCURATO:PERSONA], CEDU). 6. Direcente l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. dalla legge 5maggio 2023, n. 50 ha riscritto il testo dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, tra l’altro abrogando il suoterzo e quarto periodo. Comeprecisato nella sentenza di questa Sezione n. 43082 del 07/11/2024 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287150 – 01, anche dopo le citate modifiche normative l'espulsionedello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall'art.16, comma 5, stesso d.lgs., non può essere disposta, al pari di ogni altra formadi espulsione di natura penale, quando tale misura si risolva in un'ingerenza nellavita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione EDU,come interpretato dalla Corte di Strasburgo . Lasentenza da ultima citata, anche valorizzando le affermazioni contenute nellarelazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione in legge(A.S. 591, XI legislatura), ha condivisibilmente osservato che : «l'abrogazionenon riveste il significato di scongiurare l'applicazione di norme eprincipi di valore sovraordinato - che, come osservato, avevano cittadinanza nell'ordinamentoa prescindere dalla formale vigenza delle norme soppresse - e quindidi limitare l'incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascentidall'art. 8 CEDU. Tale conclusione è avvalorata dal quadro d'in sieme che ladisciplina legislativa in tema d'immigrazione restituisce, tuttora, all'interprete. Il comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte superstite dopo l'intervento abrogativo, continua a vietare il respingimento, l'espulsione o l'estradizionedi una persona verso altro Stato, «qualora ricorrano gli obblighi di cuiall'articolo 5, comma 6» del medesimo d.lgs. (nel testo risultante dal d.l. n. 130 del 2020, conv. dalla legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi «costituzionalio internazionali dello Stato italiano». Tra questi ultimi risaltano, comesi notava, gli obblighi di conformazione ai precetti della Convenzione EDU, lecui norme funzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato di conformità dell'ordinamento interno alla Carta repubblicana … L'interpretedovrà, d'ora innanzi, fare diretto riferimento ai criteri - largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenzasovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti di questa Corte di legittimità. Non è inutile allora ribadire che, secondo la Corte di Strasburgo,se l'art. 8 della Convenzione non prevede un diritto assoluto di non espulsione per nessuna categoria di stranieri, esistono circostanze in cui l'espulsionemedesima si dimostra non necessaria in una società democratica e nonproporzionataal legittimo obiettivo perseguito, comportando così la violazione ditale disposizione (Beldjoudi c. Francia, n. 12083/86, 26 marzo 1992; Amrollahi c.Danimarca, n. 56811/00, 11 luglio 2002; Yilmaz c. Germania, n. 52853/99, 17 aprile 2003; Keles c. Germania, n. 32231/02, 27 ottobre 2005). Ed è altresì importantericordare che tra i criteri, considerati dalla Corte EDU pertinenti per valutarese una misura di espulsione sia lecita rispetto al parametro convenzionale, vannoannoverati, tra l'altro (Boultif c. Svizzera, n. 54273/00, 2 agosto 2001, § 48), la natura e la gravità del reato commesso dal richiedente, la durata del soggiornodel richiedente nel Paese dal quale deve essere espulso, la situazione familiare del richiedente, la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrarenel paese verso cui deve essere espulso. » 7. In conclusione, né da una norma specifica né dalla natura giuridica si desumeche tra i presupposti per l’ applicazione dell’espulsione di cui all’art . 16, comma5 d.lgs. n. 286 del 1998 ci sia l’ attuale pericolosità sociale del condannato . Ciò non significa che sia previsto un automa tismo espulsivo ; al contrario il magistrato di sorveglianza, dopo avere acquisi to non solo le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello straniero, ma qualsiasi informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l’espulsione, deve procedere , nell ’ ambito di una valutazione discrezionale, a d una ponderazione di interessi quanto agli effetti dell’eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata, la quale, giova ribadirlo, si trova in una condizione che ne imporrebbe, comunque, l’espulsione una volta espiata la pena. 8. L’ordinanza impugnata non si è discostata dai ricordati principi ed è pervenuta alla decisioneseguendo un percorso motivazionale che si sottrae alle critiche del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] sorveglianza, dopo avere ribadito che [OSCURATO:PERSONA] , così comerichiesto dal combinato disposto degli artt. 16, comma 5, e 13, coma 2 lett. b) d.lgs. n. 286 del 1998 per disporre la misura alternativa delladetenzione, è uncittadino straniero irregolare su l territorio dello Stato, ha escluso la rile vanza delle situazionidedotte quali condizioni o s t ative dell’espulsione , osservando che il condannato non aveva convissuto né intrattenuto rapporti , anche solo di frequentazione con gli zii [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , e che, al contrario , poteva godere del supporto nel Paese di origine d el la madre e d e i fratelli . Né poteva attribuirsi rilevanzaal pericoloall’integrità fisica che il ricorrente sostiene di correre nel caso dirientro in Marocco, considerato che esso era stato allega to in termini generici senza alcun riferimento ad elementi concreti , se non a lla condizione di indigenza e povertà che affligge gran parte ella popolazione. 9. Per le esposte considerazioni, ilricorso deve essere rigettat o. Segue la condannadel ricorrent e al pagamento delle spese p
Decreto Cassazione n. 24957/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris