CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 46082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 21 aprile 2022 dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 163 e 165 cod. pen., poiché i giudici di merito hanno irritualnnente subordinato la sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile di cui si contesta l'occupazione abusiva. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole della mancata pronuncia di non doversi procedere. La Corte di appello, invero, ha ritenuto non interamente decorso il termine prescrizionale, ancorandone il dies a quo alla data della pronuncia di primo grado, laddove un contrario orientamento qualifica il delitto in questione come reato istantaneo con effetti permanenti. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. Ai sensi dell'art. 165 cod. pen., «la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna». La giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più autorevole, distingue in tale disposizione una prima parte, relativa agli obblighi risarcitori e restitutori, riguardanti solo il danno civilistico (di modo che il giudice può subordinarvi il beneficio solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile), e una seconda parte che tiene in considerazione il danno criminale e si incentra sull'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, per cui si prescindende dalla costituzione in giudizio della parte civile (Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023, Selvaggio, Rv. 284969). Del tutto corretta e coerente con il quadro normativo appare dunque la statuizione dei giudici di merito. Nel caso di specie, infatti, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile in favore dell'amministrazione è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 primo comma, secondo periodo, cod. pen., perché la restituzione della res assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall'imputato. Peraltro, il permanere dell'occupazione abusiva impedisce l'uso del bene secondo le finalità che l'amministrazione intende conseguire (Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella, Rv. 233233). Il motivo è dunque infondato. 2. Quanto alla natura del delitto per cui si procede, la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente e ormai consolidata - da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi, pur consapevole di un'isolata pronuncia di segno contrario - ritiene che il delitto previsto e punito dall'art. 633 cod. pen., laddove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione ma avvenga con un'occupazione protratta nel tempo (come nel caso in esame), ha natura di reato permanente; la nozione di "invasione" non si riferisce, infatti, ad una connotazione della condotta in termini di violenza, che può anche mancare in concreto, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" (contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso). La conseguente occupazione costituisce, quindi, soltanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale essa è stata inizialmente posta in essere (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018, Morello, 274671). Il termine prescrizionale inizia dunque a decorrere solo dal 21 aprile 2022, data della pronuncia di primo grado (peraltro, i giudici di merito danno espressamente atto - e gli scritti defensionali lo confermano - che risulta provata e comunque indubitabile la protrazione della condotta illecita sino a tale data). 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrent