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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23646/2026

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!Numero registro generale 1071/2026Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 23646/2026Data pubblicazione 21/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 1071/2026 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sassi;- ricorrente –controMINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA – [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –avverso l’ordinanza del Consiglio di Stato, n. 4385 del 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 12 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 1071/2026Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 23646/2026Data pubblicazione 21/07/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 1071/2026Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 23646/2026Data pubblicazione 21/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 1071/2026 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sassi;- ricorrente –controMINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA – [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –avverso l’ordinanza del Consiglio di Stato, n. 4385 del 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 12 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 1071/2026Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 23646/2026Data pubblicazione 21/07/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
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