CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 34313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 024657Z) avverso la sentenza del 27/03/2023 emessa dal Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di "patteggiamento" è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca di violazione di legge nonché vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Inoltre, sono inammissibili anche i motivi relativi alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla erronea qualificazione giuridica del fatto, perché non deducibili. In particolare, quanto al secondo profilo - ferma restando l'assoluta genericità della censura - si osserva che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha qualificato il fatto contestato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TU Stup. e il ricorrente si è limitato a invocare una "erronea qualificazione giuridica del fatto" senza neppure indicare quale sarebbe la qualificazione corretta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il C nsigliere e n