CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2019
Cassazione n. 13883/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA t sul ricorso 18098-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5904/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 18098 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- RG 18098/2020 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avanti alla CTP di Roma avverso l'iscrizione ipotecaria ex art 77 del D.P.R. nr 602/1973 su beni immobili di loro proprietà ,costituenti un fondo patrimoniale, posta a garanzia del recupero di diverse pretese di natura tributaria ed extratributaria. Il primo giudice , con pronuncia nr 16823/2017,accoglieva l'opposizione limitatamente ai debiti di natura tributaria garantiti da ipoteca non fossero riconducili ai bisogni della famiglia bensì all'attività imprenditoriale del contribuente. Avverso tale sentenza l'Agente della Riscossione proponeva appello avanti alla CTR del Lazio che con la decisione qui impugnata accoglieva il gravame. Il giudice di appello rilevava la correttezza del procedimento notificatorio eseguito tramite pec alla luce del disposto dell'ad 16 del d.L. 199/2018 che ne aveva previsto l'ammissibilità pur in presenza di un giudizio svoltosi in primo grado in forma cartacea. Osservava poi con riguardo ai rilievi relative a presunte difformità fra gli atti digitali e le copie cartacee depositate la genericità della contestazione e l'irrilevanza dovendosi avere riguardo al solo testo notificato tramite Pec e alle relative ricevute di consegna e accettazione depositate in forma telematica. Sottolineava che l'iscrizione ipotecaria non poteva considerarsi atto del procedimento esecutivo e doveva inoltre considerarsi legittima essendo posta a garanzia di debiti estranei ai bisogni della famiglia. Con riguardo all'elemento soggettivo , vale a dire alla consapevolezza dell'amministrazione creditrice di agire in violazione della regola di cui all'ad 170 c.c. i contribuenti non avevano assolto all'onere probatorio su di essi incombente limitandosi ad invocare una presunzione di consapevolezza senza indicare alcun concreto elemento presuntivo a proprio favore. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste l'Amministrazione finanziaria con controricorso in cui viene dato atto dell'annullamento parziale o totale di alcuni crediti tributari insistendo per il resto per l'annullamento del ricorso. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art 16 bis del D.L. nr 546/1992 e degli art 9 e 10 del D.M nr 163 /2013 in relazione all'art 360 nr 3 c.p.c. per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità del gravame in considerazione del fatto che lo stesso era stato notificato via pec senza essere stato iscritto a ruolo in via telematica. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'ad 170 c.c. e 167 c.c.in combinato disposto con l'art 77 del D.P.R. 602 del 1973 in relazione all'ad 360 nr 3 c.p.c. per avere la CTR accertato l'inapplicabilità 170 c.c. all'ipotesi di iscrizione ipotecaria ex art 77 del D.P.R. 602/1973 e per avere accertato che l'afferenza dei crediti tributari azionati dall'Agente della riscossione all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi fosse compatibile con i bisogni della famiglia. La Corte ritiene che le tematiche trattate giustifichino il rinvio alla sezione ordinaria in assenza di precedenti specifici. P.Q.M. La Corte rinvia alla sezione V. Roma 22.3.2022 Il lresident ( dott ,T(ur,p7t/I "61EPOS