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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 50748/2023

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a seguente ORDINANZA sulla richiesta di ufficio nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza emessa dalla Sesta Sezione Penale nel ricorso avente il n. 25461/2023 visti gli atti; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA].

RILEVA E OSSERVA 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, qualificati i reati come furti aggravati, è stata annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona del 20 ottobre 2022.

Tuttavia, per mero errore materiale, del dispositivo riportato sul ruolo informatico è stata indicata la Corte di rinvio in altra Se2:ione della Corte di appello di Ancona, anziché la Corte di appello di Perugia.

Va, pertanto, disposta, ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale indicato come da dispositivo.

I. P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 26 ottobre 2023 in relazione al ricorso n. 25641/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dove figura l'espressione "ad altra Sezione della Corte di appello di Ancona" deve intendersi "alla Corte di appello di Perugia".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso il 7 novembre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla richiesta di ufficio nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza emessa dalla Sesta Sezione Penale nel ricorso avente il n. 25461/2023 visti gli atti; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]. RILEVA E OSSERVA 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, qualificati i reati come furti aggravati, è stata annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona del 20 ottobre 2022. Tuttavia, per mero errore materiale, del dispositivo riportato sul ruolo informatico è stata indicata la Corte di rinvio in altra Se2:ione della Corte di appello di Ancona, anziché la Corte di appello di Perugia. Va, pertanto, disposta, ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale indicato come da dispositivo. I. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 26 ottobre 2023 in relazione al ricorso n. 25641/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dove figura l'espressione "ad altra Sezione della Corte di appello di Ancona" deve intendersi "alla Corte di appello di Perugia". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso il 7 novembre 2023 I
Sentenza Cassazione n. 50748/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris