CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01XQJNO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della sessa città il 19 giugno 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 628 e 582 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per la tentata rapina, non è consentito, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha difatti compiutamente ricostruito la vicenda, sottolineando le ragioni dell'attendibilità del racconto reso dalla persona offesa, a fronte di una narrazione dei fatti da parte dell'imputato priva di riscontri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente