Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42912/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione. 2.Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazione nel giudizio di primo grado eseguita a mani di soggetto non convivente; al vizio di motivazione in relazione alla pena inflitta, al diniego di applicazione delle circostanze innominate e applicazione di aumento per la recidiva. 3.11 ricorso è basato su censure generiche e manifestamente infondate.

La Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la dedotta eccezione di nullità del dibattimento e corretta la conclusione del giudice di primo grado dal momento che il decreto di citazione era stato regolarmente notificato a mani dell'imputato (in data 18 dicembre 2017) e questi, detenuto per altro, aveva rinunciato a comparire in udienza.

Alcuna nullità inficia, pertanto, il giudizio di primo grado.

I precedenti penali e le concrete modalità del fatto sono stati, con argomentazioni non censurabili per illogicità manifesta, per determinare il trattamento sanzionatorio, denegare le circostanze attenuanti generiche e applicare l'aumento di pena per la recidiva apprezzando la commissione del reato per il quale si procede come sintomatica di accresciuta pericolosità sociale.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il residen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione. 2.Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazione nel giudizio di primo grado eseguita a mani di soggetto non convivente; al vizio di motivazione in relazione alla pena inflitta, al diniego di applicazione delle circostanze innominate e applicazione di aumento per la recidiva. 3.11 ricorso è basato su censure generiche e manifestamente infondate. La Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la dedotta eccezione di nullità del dibattimento e corretta la conclusione del giudice di primo grado dal momento che il decreto di citazione era stato regolarmente notificato a mani dell'imputato (in data 18 dicembre 2017) e questi, detenuto per altro, aveva rinunciato a comparire in udienza. Alcuna nullità inficia, pertanto, il giudizio di primo grado. I precedenti penali e le concrete modalità del fatto sono stati, con argomentazioni non censurabili per illogicità manifesta, per determinare il trattamento sanzionatorio, denegare le circostanze attenuanti generiche e applicare l'aumento di pena per la recidiva apprezzando la commissione del reato per il quale si procede come sintomatica di accresciuta pericolosità sociale. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il residen
Decreto Cassazione n. 42912/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris