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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 00580/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della espressa rinuncia allo stesso, effettuata dal difensore (munito di procura speciale) di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 luglio 2023, avendo l'imputato ottenuto - successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione - la correzione della impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze rispetto alla lamentata discrasia tra dispositivo e motivazione; Ritenuto che alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della espressa rinuncia allo stesso, effettuata dal difensore (munito di procura speciale) di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 luglio 2023, avendo l'imputato ottenuto - successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione - la correzione della impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze rispetto alla lamentata discrasia tra dispositivo e motivazione; Ritenuto che alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 00580/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris