CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10331-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 4862/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l'anno d'imposta 1995; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso della parte contribuente per invalidità insanabile mancando la procura alle liti e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che la mancata sottoscrizione della procura comporta l'inesistenza dell'atto. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un motivo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 e 182 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la mancata sottoscrizione della procura comporta l'inesistenza dell'atto mentre avrebbe dovuto ordinare alla parte di regolarizzare la situazione e solo in caso di inadempimento al predetto ordine Ric. 2021 n. 10331 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così decis