CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 11 marzo 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Amico responsabile per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena che è stata rideterminata nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dai giudici di merito (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata) ai numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, peraltro anche per reati della stessa specie di quelli per cui si procede, nonché all'assenza di elementi positivamente valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in questa sede (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato che, come è noto, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]