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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29917/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 47 -sexies, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, il fatto (l'imputato, autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per motivi sanitari, vi tornò con un ritardo di pochi minuti), configurando una mera trasgressione sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen. (motivo 1); mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen. anche nella forma putativa (il ritardo fu determinato da un guasto al motorino) (motivo 2); mancata applicazione dell'art. 385, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione (motivo 3); ritenuto che il primo motivo, formulato peraltro in termini generici, riproduce censure già adeguatamente disattese dalla Corte d'appello la quale ha correttamente osservato che non si dà equivalenza tra la presenza di apposita autorizzazione e la mera violazione delle prescrizioni ex art. 276 cod. proc. pen. (richiedendosi una valutazione caso per caso) e che, soprattutto, la visita medica per la quale l'imputato era stato autorizzato non si svolse affatto in quella data, poiché era stata anticipata di ben nove giorni dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto non previamente dedotti in appello (art. 606, ult. comma, cod. proc. pen.), oltre che perché formulati in termini affatto aspecifici; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M P.Q.MLA Fabio •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 47 -sexies, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, il fatto (l'imputato, autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per motivi sanitari, vi tornò con un ritardo di pochi minuti), configurando una mera trasgressione sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen. (motivo 1); mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen. anche nella forma putativa (il ritardo fu determinato da un guasto al motorino) (motivo 2); mancata applicazione dell'art. 385, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione (motivo 3); ritenuto che il primo motivo, formulato peraltro in termini generici, riproduce censure già adeguatamente disattese dalla Corte d'appello la quale ha correttamente osservato che non si dà equivalenza tra la presenza di apposita autorizzazione e la mera violazione delle prescrizioni ex art. 276 cod. proc. pen. (richiedendosi una valutazione caso per caso) e che, soprattutto, la visita medica per la quale l'imputato era stato autorizzato non si svolse affatto in quella data, poiché era stata anticipata di ben nove giorni dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto non previamente dedotti in appello (art. 606, ult. comma, cod. proc. pen.), oltre che perché formulati in termini affatto aspecifici; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M P.Q.MLA Fabio •
Sentenza Cassazione n. 29917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris