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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 20988/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] SECARA è generico, poiché ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe disatteso i motivi di gravame relativi all'imputazione di cui al capo A., ma ha fatto generico rimando ad essi (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02) e, nel resto, ha addotto tramite l'indicazione di taluni passi delle deposizioni (e dunque, in maniera «monca» e «parcellizzata»), un travisamento della prova senza censurare in realtà l'iter argomentativo posto dai Giudici di merito a sostegno della decisione, bensì irritualmente prospettando a questa Corte di legittimità un apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - pure il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di SECARA in relazione all'imputazione di cui al capo C. è generico nella parte in cui ha dedotto il travisamento della prova nei medesimi termini parcellizzati appena rilevati in relazione al capo A.; ed è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la motivazione sarebbe quasi del tutto mancante, atteso che la Corte territoriale ha disatteso il gravame facendo espresso riferimento alle dichiarazioni a carico dell'imputato rese dal teste CINI; considerato che. - il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Alexandre PALINIUC (relativo all'imputazione di cui al capo A. a lui ascritto) non muove censure atte a inficiare effettivamente l'argomentazione sulla quale la Corte di appello, conformemente al primo Giudice, ha fondato la responsabilità dell'imputato per il delitto in discorso, ossia la rilevata convergenza delle dichiarazioni della persona offesa CINI nonché dei testi RICCI e MAGI che la difesa ha inteso confutare irritualmente alla luce di una lettura parcellizzata (e anche versata in fatto) e deducendo nel resto l'illogicità della motivazione sotto profili che non incidono su tale nucleo argomentativo (non occorrendo dilungarsi per rilevare che la redazione del verbale di identificazione quale indagato in data 16 novembre 2012 non è atta a dimostrare l'erroneità dell'asserto dei Giudici di merito secondo cui nell'immediatezza dei fatti gli operanti avevano rilevato la presenza del PALANCIUC nel luogo in cui è stato commesso): - il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PALINIUC, in relazione alle aggravanti relative all'imputazione di cui al capo A., è generico e versato in fatto rispetto alla circostanza di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., poiché ripercorre le testimonianze deducendo non un travisamento della prova, bensì irritualmente un travisamento del fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), e manifestamente infondato rispetto alla circostanza di cui agli artt. 577 n. 4, 61 n. 1 cod. pen., poiché la Corte ha chiarito la dinamica del fatto ascritto in concorso ad entrambi gli imputati e, di conseguenza, non occorreva alcuna motivazione sui presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione non è consentita proprio in quanto è stato ritenuto che la condotta sia stata commessa per futili motivi futili (cfr. art. 131-bis, comma 2, cit.); - infine, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PALINIUC, con il quale si è dedotta la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione, è versato in fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], Il Presidente p3ini SteoP.

D EP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] SECARA è generico, poiché ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe disatteso i motivi di gravame relativi all'imputazione di cui al capo A., ma ha fatto generico rimando ad essi (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02) e, nel resto, ha addotto tramite l'indicazione di taluni passi delle deposizioni (e dunque, in maniera «monca» e «parcellizzata»), un travisamento della prova senza censurare in realtà l'iter argomentativo posto dai Giudici di merito a sostegno della decisione, bensì irritualmente prospettando a questa Corte di legittimità un apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - pure il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di SECARA in relazione all'imputazione di cui al capo C. è generico nella parte in cui ha dedotto il travisamento della prova nei medesimi termini parcellizzati appena rilevati in relazione al capo A.; ed è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la motivazione sarebbe quasi del tutto mancante, atteso che la Corte territoriale ha disatteso il gravame facendo espresso riferimento alle dichiarazioni a carico dell'imputato rese dal teste CINI; considerato che. - il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Alexandre PALINIUC (relativo all'imputazione di cui al capo A. a lui ascritto) non muove censure atte a inficiare effettivamente l'argomentazione sulla quale la Corte di appello, conformemente al primo Giudice, ha fondato la responsabilità dell'imputato per il delitto in discorso, ossia la rilevata convergenza delle dichiarazioni della persona offesa CINI nonché dei testi RICCI e MAGI che la difesa ha inteso confutare irritualmente alla luce di una lettura parcellizzata (e anche versata in fatto) e deducendo nel resto l'illogicità della motivazione sotto profili che non incidono su tale nucleo argomentativo (non occorrendo dilungarsi per rilevare che la redazione del verbale di identificazione quale indagato in data 16 novembre 2012 non è atta a dimostrare l'erroneità dell'asserto dei Giudici di merito secondo cui nell'immediatezza dei fatti gli operanti avevano rilevato la presenza del PALANCIUC nel luogo in cui è stato commesso): - il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PALINIUC, in relazione alle aggravanti relative all'imputazione di cui al capo A., è generico e versato in fatto rispetto alla circostanza di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., poiché ripercorre le testimonianze deducendo non un travisamento della prova, bensì irritualmente un travisamento del fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), e manifestamente infondato rispetto alla circostanza di cui agli artt. 577 n. 4, 61 n. 1 cod. pen., poiché la Corte ha chiarito la dinamica del fatto ascritto in concorso ad entrambi gli imputati e, di conseguenza, non occorreva alcuna motivazione sui presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione non è consentita proprio in quanto è stato ritenuto che la condotta sia stata commessa per futili motivi futili (cfr. art. 131-bis, comma 2, cit.); - infine, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PALINIUC, con il quale si è dedotta la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione, è versato in fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], Il Presidente p3ini SteoP. D EP
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