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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16253/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 6/2/2020 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 12/02/2014 del G.i.p. del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata per essere stata commessa da più persone riunite, con travisamento e con l'uso delle armi.

Deduce:

1.1. "Nullità della sentenza, ex art. 606, lett.

D) in relazione all'art. 438, co.

V, c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, co. 1, c.p.p., ai fini dell'audizione del teste indicato nella richiesta di giudizio abbreviato (già non accolto dal G.u.p.)".

Con il primo motivo il ricorrente premette di avere fatto richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'audizione di [OSCURATO:PERSONA] e che la richiesta è Onkbk stata rigettata dal G.u.p. con motivazione scarna e inadeguata, perpetuata anche dalla Corte di appello.

Secondo la difesa la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] si rendeva necessaria per rendere completo e per contrastare il quadro probatorio, così come delineatosi con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce di ciò, denuncia l'insufficienza e l'illogicità delle motivazioni rese dalla Corte di appello per rigettare l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione di [OSCURATO:PERSONA].

1.2. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione ex art. 606 comma 1, lett. b) c.p.p. in riferimento all'art. 533 c.p.p.

Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett.

E) c.p.p. in riferimento all'art. 192, c.p.p.".

Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione degli artt. 192 e 533, cod.proc.pen„ con specifico riguardo al principio secondo cui può essere pronunciata sentenza di condanna soltanto quando sia superato ogni ragionevole dubbio.

A sostegno dell'assunto vengono illustrate le ragioni opposte con l'atto di appello, in relazione alle felpe rinvenute nell'abitazione di Giacchetti e nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], al cappello nero rinvenuto anch'esso nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], all'arma usata nella rapina e all'autovettura utilizzata dai rapinatori per darsi alla fuga.

Si conclude affermando che "la valutazione delle prove acquisite e mal valutate dalla sentenza di appello, è in palese contrasto con il dettato dell'art.192 c.p.p. [...]", in quanto le risultanze processuali valorizzate dalla Corte di appello non sono idonee all'affermazione della penale responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso -con il quale si denuncia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.- è inammissibile perché manifestamente infondato, essendo pacifico il principio di diritto secondo cui «in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo», (Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 12/06/2018 Ud., dep. il 2019, Benvenuti, Rv. 276395 - 02; Sez. 6, Sentenza n. 4694 del 24/10/2017 Ud., dep. il 2018, Rv. 272197 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17103 del 24/03/2017, A. Rv. 270069 - 01).

1.2. Il secondo motivo di ricorso espone una ricostruzione alternativa delle emergenze processuali, da cui derivano plurime cause di inammissibilità.

1.2.1. In primo luogo, con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 192, cod.proc.pen., va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02).

1.2.2. A proposito del dedotto vizio di motivazione, poi, va rilevato come vengano congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata).

1.2.3. Da tali preliminari considerazioni discende l'ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso, che propone questioni non consentite in sede di legittimità.

A fronte di una sentenza che ha dato puntuale risposta, con adeguata motivazione, alle doglianze contenute nell'atto di appello, il ricorrente -in realtà- non espone alcuna censura che sia astrattamente incasellabile in alcuno dei motivi deducibili in sede di legittimità.

Le ragioni sviluppate con il ricorso, invero, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, risolvendosi in un'analisi delle risultanze processuali e nella proposta di un risultato probatorio alternativo e antagonista a quello raggiunto dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -carne nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di ./.1\tnJ\\X\..o puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 6/2/2020 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 12/02/2014 del G.i.p. del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata per essere stata commessa da più persone riunite, con travisamento e con l'uso delle armi. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza, ex art. 606, lett. D) in relazione all'art. 438, co. V, c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, co. 1, c.p.p., ai fini dell'audizione del teste indicato nella richiesta di giudizio abbreviato (già non accolto dal G.u.p.)". Con il primo motivo il ricorrente premette di avere fatto richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'audizione di [OSCURATO:PERSONA] e che la richiesta è Onkbk stata rigettata dal G.u.p. con motivazione scarna e inadeguata, perpetuata anche dalla Corte di appello. Secondo la difesa la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] si rendeva necessaria per rendere completo e per contrastare il quadro probatorio, così come delineatosi con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di ciò, denuncia l'insufficienza e l'illogicità delle motivazioni rese dalla Corte di appello per rigettare l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione ex art. 606 comma 1, lett. b) c.p.p. in riferimento all'art. 533 c.p.p. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. E) c.p.p. in riferimento all'art. 192, c.p.p.". Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione degli artt. 192 e 533, cod.proc.pen„ con specifico riguardo al principio secondo cui può essere pronunciata sentenza di condanna soltanto quando sia superato ogni ragionevole dubbio. A sostegno dell'assunto vengono illustrate le ragioni opposte con l'atto di appello, in relazione alle felpe rinvenute nell'abitazione di Giacchetti e nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], al cappello nero rinvenuto anch'esso nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], all'arma usata nella rapina e all'autovettura utilizzata dai rapinatori per darsi alla fuga. Si conclude affermando che "la valutazione delle prove acquisite e mal valutate dalla sentenza di appello, è in palese contrasto con il dettato dell'art.192 c.p.p. [...]", in quanto le risultanze processuali valorizzate dalla Corte di appello non sono idonee all'affermazione della penale responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso -con il quale si denuncia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.- è inammissibile perché manifestamente infondato, essendo pacifico il principio di diritto secondo cui «in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo», (Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 12/06/2018 Ud., dep. il 2019, Benvenuti, Rv. 276395 - 02; Sez. 6, Sentenza n. 4694 del 24/10/2017 Ud., dep. il 2018, Rv. 272197 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17103 del 24/03/2017, A. Rv. 270069 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso espone una ricostruzione alternativa delle emergenze processuali, da cui derivano plurime cause di inammissibilità. 1.2.1. In primo luogo, con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 192, cod.proc.pen., va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 1.2.2. A proposito del dedotto vizio di motivazione, poi, va rilevato come vengano congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata). 1.2.3. Da tali preliminari considerazioni discende l'ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso, che propone questioni non consentite in sede di legittimità. A fronte di una sentenza che ha dato puntuale risposta, con adeguata motivazione, alle doglianze contenute nell'atto di appello, il ricorrente -in realtà- non espone alcuna censura che sia astrattamente incasellabile in alcuno dei motivi deducibili in sede di legittimità. Le ragioni sviluppate con il ricorso, invero, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, risolvendosi in un'analisi delle risultanze processuali e nella proposta di un risultato probatorio alternativo e antagonista a quello raggiunto dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -carne nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di ./.1\tnJ\\X\..o puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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