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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 40016/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 22 gennaio 2024 , applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Cardinali, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 125 comma terzo cod.proc.pen. e difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., per motivazione incoerente ed insufficiente quanto alla valutazione degli elementi probatori.

3. Il ricorso è proposto per motivi totalmente generici avverso sentenza di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 23 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. na " LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] P uz Ilis [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 22 gennaio 2024 , applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Cardinali, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 125 comma terzo cod.proc.pen. e difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., per motivazione incoerente ed insufficiente quanto alla valutazione degli elementi probatori. 3. Il ricorso è proposto per motivi totalmente generici avverso sentenza di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. na " LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] P uz Ilis [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40016/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris