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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33869/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25181-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente avverso la sentenza n. 1617/25/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25181 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, emessa il 22 febbraio 2021, con cui la CTR della Campania ha dichiarato, in accoglimento di istanza presentata il 5 gennaio 2021 dal Comune di Mugnano di Napoli, estinto il processo su avviso di accertamento IMU 2012, per mancata riassunzione nel termine di sei mesi dalla interruzione dichiarata in udienza 17 febbraio 2020, a seguito di cancellazione dall'albo del difensore di esso ricorrente;

2. il Comune ha depositato controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relativamente al termine di riassunzione".

Il ricorrente deduce di avere notificato al Comune un atto di riassunzione del processo il 15 maggio 2020.

Argomenta che, a seguito della notifica di questo atto, l'ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza di trattazione ai sensi dell'art.43, comma 2, del d.lgs. 546/92, tenuto conto dei "64 giorni del periodo di stasi emergenziale" legato alla situazione pandemica (dal 9 marzo all'il maggio 2020 ex art. 83, d.l. 18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. 23/2020), era il 18 gennaio 2021; che, "proprio l'istanza di estinzione del 5 gennaio 2021, presentata dal Comune, per il principio di unità degli atti processuali ha provocato la fissazione della trattazione avvantaggiando il ricorrente che ha così potuto articolare le proprie difese rispetto alla nuova udienza del 22 febbraio 2021;

2. il motivo è infondato. 2.1.ai sensi dell'art. 43, comma 2, del cl.lgs. 546 del 1992, il processo interrotto deve essere riassunto "entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione" mediante "istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione", il quale provvede a norma dell'art. 30 dello stesso d.lgs. a fissare l'udienza di trattazione.

In mancanza di tempestiva istanza di trattazione il processo si estingue (art.45 d.lgs. cit.).

E' indiscusso che entro il termine semestrale decorrente da 17 febbraio 2020 non è stata presentata al presidente di sezione della CTR della Calabria alcuna "istanza di trattazione".

L'argomentazione del ricorrente (v. punto 1 che precede) è priva di fondamento.

In primo luogo, il termine entro il quale, mediante apposita istanza di trattazione, la causa interrotta deve essere riassunta, decorrente, come chiaramente stabilito dall'art.43 del d.lgs. 546/92, dalla data in cui è stata dichiarata in udienza l'interruzione del processo, è scaduto il 20 novembre 2020, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID.

Non ha alcuna base normativa la tesi per cui il dies a quo sarebbe stato spostato, con la notifica di un atto di riassunzione alla controporte, in avanti dalla data di dichiarazione dell'interruzione alla data della notifica stessa.

Né, in secondo luogo, ha alcuna base normativa il preteso "principio di continuità degli atti processuali" dal quale il ricorrente fa derivare che un'istanza presentata per far dichiarare estinto il processo per mancata riassunzione, presentato iprima della scadenza del termine di riassunzione -come, secondo l'errata tesi del ricorrente, prima della scadenza del termine sarebbe stato presentata l'istanza del Comune di Mugnano di Napoli-, potrebbe risolversi in una istanza di trattazione ex art.43;

3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 27 e 28 d.lgs. 546/92 in relazione agli artt. 43 e 54 dello stesso decreto e la "grave lesione del diritto di difesa" del ricorrente.

Questi deduce che il Presidente della sezione della CTR di fronte alla quale pendeva il processo non ha svolto alcun controllo preliminare della istanza del Comune, non ha pertanto rilevato che il termine semestrale per la riassunzione era, in ragione della spostamento del relativo dies a quo, ancora pendente al momento della presentazione dell'istanza, né ha rilevato che l'istanza era stata presentata da soggetto dichiaratosi funzionario dell'ufficio tributi del Comune il quale tuttavia, avendo nel frattempo assunto l'incarico di assessore presso altro Comune, era divenuto incompatibile con quell'ufficio.

Deduce inoltre che il Presidente della Sezione, alla domanda di esso ricorrente di copia di chiarimenti in ordine al decreto di fissazione dell'udienza ex artt. 43 e 30 d.lgs.546/92, segnatamente di chiarimenti in ordine al numero di quel decreto, alla pagina del registro di cancelleria in cui il decreto era annotato, alla nomina del relatore, aveva risposto che la fissazione di udienza era attività meramente organizzativa e che la fissazione dell'udienza e la nomina del relatore avvenivano con semplice annotazione sulla copertina del fascicolo "senza necessità di particolari formalità".

Deduce altresì che era stato gravemente pregiudicato il proprio diritto di difendersi davanti al collegio.

Deduce infine che la sentenza non contiene la precisa indicazione di quale sia "il giorno preciso in cui si è consumata la perenzione del ricorso per inattività delle parti" né precisa "quali osservazioni abbia svolto il relatore e come abbiano deciso e votato i componenti del collegio nella camera di consiglio";

4. il motivo veicola doglianze e deduzioni infondate o inammissibili.

4.1. In primo luogo, per quanto già detto in riferimento al primo motivo di ricorso, correttamente la CTR ha dichiarato estinto il giudizio per essere mancata un'istanza (tempestiva) di riassunzione.

In secondo luogo la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti, successivamente al provvedimento di interruzione, avrebbe potuto essere pronunciata anche dal Presidente di sezione, d'ufficio, con decreto.

4.2. Ai due superiori rilievi consegue, da un lato, l'evidente inammissibilità della censura per cui il Presidente della sezione della CTR di fronte alla quale pendeva il processo non avrebbe svolto alcun controllo preliminare sulla istanza di estinzione e non avrebbe rilevato la non avvenuta decorrenza del termine semestrale per la riassunzione nel momento in cui l'istanza era stata presentata, dall'altro lato, l'inammissibilità della censura per cui il Presidente non avrebbe rilevato che l'istanza di estinzione era stata presentata da soggetto dichiaratosi funzionario dell'ufficio tributi del Comune il quale tuttavia, avendo nel frattempo assunto l'incarico di assessore presso altro Comune, era divenuto incompatibile con quell'ufficio.

Riguardo a quest'ultima ipotetica incompatibilità, infatti, alla luce del secondo dei rilievi di cui al punto 4.1., risulta che la stessa, così come qualunque ipotetico vizio dell'istanza di estinzione, è del tutto irrilevante atteso che detta istanza è una mera sollecitazione all'esercizio di un potere ufficioso (art.45 d.lgs. 546/92).

4.3. La censura per cui la sentenza non contiene la precisa indicazione del "giorno preciso in cui si è consumata la perenzione del ricorso per inattività delle parti" né specifica "quali osservazioni abbia svolto il relatore e come abbiano deciso e votato i componenti del collegio nella camera di consiglio", censura con cui il ricorrente pare evocare la violazione dell'art. 132 c.p.c., è infondata.

La motivazione della sentenza in nessun modo può dirsi carente per non avere la CTR indicato il giorno di "perenzione del ricorso per inattività delle parti".

Nella sentenza è indicata la data di interruzione del processo (17.2.2020) ed ha chiaramente affermato che "si dovrà ritenere applicabile l'ordinario termine di sei mesi previsto ex lege per la riassunzione a seguito di interruzione (art.43 d.lgs. 546/92)".

Né, visti gli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 la motivazione della sentenza deve necessariamente riportare "quali osservazioni abbia svolto il relatore".

La tesi del ricorrente per cui la motivazione della sentenza sarebbe carente per non aver la CTR enunciato "come abbiano deciso e votato i componenti del collegio nella camera di consiglio", si scontra con la chiare previsione di legge per cui la decisione è deliberata "in segreto" nella camera di consiglio (art. 35 d.lgs. 546/92).

4.4. Le ulteriori doglianze -segnatamente quelle sulla mancata annotazione del numero del decreto di fissazione dell'udienza nei registro di cancelleria, sulla modalità di esternazione del decreto medesimo e del decreto di nomina del relatore ("con semplice annotazione sulla copertina del fascicolo")- sono inammissibilq non esistono disposizioni di legge che correlino a detta annotazione o alla scelta del supporto materiale per l'esternazione dei decreti un interesse rilevante della parte;

5. in conclusione il ricorso deve essere rigettato;

6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Mugnano di Napoli le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1400,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 1 5 % e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25181-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente avverso la sentenza n. 1617/25/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25181 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, emessa il 22 febbraio 2021, con cui la CTR della Campania ha dichiarato, in accoglimento di istanza presentata il 5 gennaio 2021 dal Comune di Mugnano di Napoli, estinto il processo su avviso di accertamento IMU 2012, per mancata riassunzione nel termine di sei mesi dalla interruzione dichiarata in udienza 17 febbraio 2020, a seguito di cancellazione dall'albo del difensore di esso ricorrente; 2. il Comune ha depositato controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relativamente al termine di riassunzione". Il ricorrente deduce di avere notificato al Comune un atto di riassunzione del processo il 15 maggio 2020. Argomenta che, a seguito della notifica di questo atto, l'ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza di trattazione ai sensi dell'art.43, comma 2, del d.lgs. 546/92, tenuto conto dei "64 giorni del periodo di stasi emergenziale" legato alla situazione pandemica (dal 9 marzo all'il maggio 2020 ex art. 83, d.l. 18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. 23/2020), era il 18 gennaio 2021; che, "proprio l'istanza di estinzione del 5 gennaio 2021, presentata dal Comune, per il principio di unità degli atti processuali ha provocato la fissazione della trattazione avvantaggiando il ricorrente che ha così potuto articolare le proprie difese rispetto alla nuova udienza del 22 febbraio 2021; 2. il motivo è infondato. 2.1.ai sensi dell'art. 43, comma 2, del cl.lgs. 546 del 1992, il processo interrotto deve essere riassunto "entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione" mediante "istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione", il quale provvede a norma dell'art. 30 dello stesso d.lgs. a fissare l'udienza di trattazione. In mancanza di tempestiva istanza di trattazione il processo si estingue (art.45 d.lgs. cit.). E' indiscusso che entro il termine semestrale decorrente da 17 febbraio 2020 non è stata presentata al presidente di sezione della CTR della Calabria alcuna "istanza di trattazione". L'argomentazione del ricorrente (v. punto 1 che precede) è priva di fondamento. In primo luogo, il termine entro il quale, mediante apposita istanza di trattazione, la causa interrotta deve essere riassunta, decorrente, come chiaramente stabilito dall'art.43 del d.lgs. 546/92, dalla data in cui è stata dichiarata in udienza l'interruzione del processo, è scaduto il 20 novembre 2020, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID. Non ha alcuna base normativa la tesi per cui il dies a quo sarebbe stato spostato, con la notifica di un atto di riassunzione alla controporte, in avanti dalla data di dichiarazione dell'interruzione alla data della notifica stessa. Né, in secondo luogo, ha alcuna base normativa il preteso "principio di continuità degli atti processuali" dal quale il ricorrente fa derivare che un'istanza presentata per far dichiarare estinto il processo per mancata riassunzione, presentato iprima della scadenza del termine di riassunzione -come, secondo l'errata tesi del ricorrente, prima della scadenza del termine sarebbe stato presentata l'istanza del Comune di Mugnano di Napoli-, potrebbe risolversi in una istanza di trattazione ex art.43; 3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 27 e 28 d.lgs. 546/92 in relazione agli artt. 43 e 54 dello stesso decreto e la "grave lesione del diritto di difesa" del ricorrente. Questi deduce che il Presidente della sezione della CTR di fronte alla quale pendeva il processo non ha svolto alcun controllo preliminare della istanza del Comune, non ha pertanto rilevato che il termine semestrale per la riassunzione era, in ragione della spostamento del relativo dies a quo, ancora pendente al momento della presentazione dell'istanza, né ha rilevato che l'istanza era stata presentata da soggetto dichiaratosi funzionario dell'ufficio tributi del Comune il quale tuttavia, avendo nel frattempo assunto l'incarico di assessore presso altro Comune, era divenuto incompatibile con quell'ufficio. Deduce inoltre che il Presidente della Sezione, alla domanda di esso ricorrente di copia di chiarimenti in ordine al decreto di fissazione dell'udienza ex artt. 43 e 30 d.lgs.546/92, segnatamente di chiarimenti in ordine al numero di quel decreto, alla pagina del registro di cancelleria in cui il decreto era annotato, alla nomina del relatore, aveva risposto che la fissazione di udienza era attività meramente organizzativa e che la fissazione dell'udienza e la nomina del relatore avvenivano con semplice annotazione sulla copertina del fascicolo "senza necessità di particolari formalità". Deduce altresì che era stato gravemente pregiudicato il proprio diritto di difendersi davanti al collegio. Deduce infine che la sentenza non contiene la precisa indicazione di quale sia "il giorno preciso in cui si è consumata la perenzione del ricorso per inattività delle parti" né precisa "quali osservazioni abbia svolto il relatore e come abbiano deciso e votato i componenti del collegio nella camera di consiglio"; 4. il motivo veicola doglianze e deduzioni infondate o inammissibili. 4.1. In primo luogo, per quanto già detto in riferimento al primo motivo di ricorso, correttamente la CTR ha dichiarato estinto il giudizio per essere mancata un'istanza (tempestiva) di riassunzione. In secondo luogo la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti, successivamente al provvedimento di interruzione, avrebbe potuto essere pronunciata anche dal Presidente di sezione, d'ufficio, con decreto. 4.2. Ai due superiori rilievi consegue, da un lato, l'evidente inammissibilità della censura per cui il Presidente della sezione della CTR di fronte alla quale pendeva il processo non avrebbe svolto alcun controllo preliminare sulla istanza di estinzione e non avrebbe rilevato la non avvenuta decorrenza del termine semestrale per la riassunzione nel momento in cui l'istanza era stata presentata, dall'altro lato, l'inammissibilità della censura per cui il Presidente non avrebbe rilevato che l'istanza di estinzione era stata presentata da soggetto dichiaratosi funzionario dell'ufficio tributi del Comune il quale tuttavia, avendo nel frattempo assunto l'incarico di assessore presso altro Comune, era divenuto incompatibile con quell'ufficio. Riguardo a quest'ultima ipotetica incompatibilità, infatti, alla luce del secondo dei rilievi di cui al punto 4.1., risulta che la stessa, così come qualunque ipotetico vizio dell'istanza di estinzione, è del tutto irrilevante atteso che detta istanza è una mera sollecitazione all'esercizio di un potere ufficioso (art.45 d.lgs. 546/92). 4.3. La censura per cui la sentenza non contiene la precisa indicazione del "giorno preciso in cui si è consumata la perenzione del ricorso per inattività delle parti" né specifica "quali osservazioni abbia svolto il relatore e come abbiano deciso e votato i componenti del collegio nella camera di consiglio", censura con cui il ricorrente pare evocare la violazione dell'art. 132 c.p.c., è infondata. La motivazione della sentenza in nessun modo può dirsi carente per non avere la CTR indicato il giorno di "perenzione del ricorso per inattività delle parti". Nella sentenza è indicata la data di interruzione del processo (17.2.2020) ed ha chiaramente affermato che "si dovrà ritenere applicabile l'ordinario termine di sei mesi previsto ex lege per la riassunzione a seguito di interruzione (art.43 d.lgs. 546/92)". Né, visti gli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 la motivazione della sentenza deve necessariamente riportare "quali osservazioni abbia svolto il relatore". La tesi del ricorrente per cui la motivazione della sentenza sarebbe carente per non aver la CTR enunciato "come abbiano deciso e votato i componenti del collegio nella camera di consiglio", si scontra con la chiare previsione di legge per cui la decisione è deliberata "in segreto" nella camera di consiglio (art. 35 d.lgs. 546/92). 4.4. Le ulteriori doglianze -segnatamente quelle sulla mancata annotazione del numero del decreto di fissazione dell'udienza nei registro di cancelleria, sulla modalità di esternazione del decreto medesimo e del decreto di nomina del relatore ("con semplice annotazione sulla copertina del fascicolo")- sono inammissibilq non esistono disposizioni di legge che correlino a detta annotazione o alla scelta del supporto materiale per l'esternazione dei decreti un interesse rilevante della parte; 5. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Mugnano di Napoli le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1400,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 1 5 % e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a no
Sentenza Cassazione n. 33869/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris