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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06438/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., è manifestamente infondato, attesa la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con riferimento alla sorveglianza discontinua dell'addetta, in tal modo valutando in concreto l'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede, che è esclusa solo in presenza di condizioni di controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01); - Considerato, per altro verso, che il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., è manifestamente infondato, attesa la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con riferimento alla sorveglianza discontinua dell'addetta, in tal modo valutando in concreto l'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede, che è esclusa solo in presenza di condizioni di controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01); - Considerato, per altro verso, che il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 06438/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris