CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19109/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29543/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA],non costituita in giudizio, –intimata – nonché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore non costituita in giudizio, –intimata – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania n. 4494 / 48 /201 6 , depositata il 17 maggio 2016; [OSCURATO:PERSONA].G. N.29543/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del22 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] riceveva comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01776-2014-00000122000, basata sulla cartella di pagamento n. 017-2007-00082192600001, con la quale si intimava il pagamento di € 659.249,01, importo dovuto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.R. della Campania n. 209/25/2005, con cui si accertava la debenza di tributi diretti relativi agli anni di imposta 1994 e 1995. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria citato dinanzi alla Commissione T ributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 567/02/2015, depositata il 19 maggio 2015, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato e condannando sia l’Agenzia delle Entrate sia Equitalia sud s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate e appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n. 4494/48/2016 , pronunciata il 25 febbraio 2016e depositata in segreteria il 17 maggio 2016, rigettava l’appelloproposto dall’ente impositore, condannando sia l’Agenzia delle Entrate sia Equitalia sud s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 13 dicembre 2016). R.G. N.29543/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] risultano intimati. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 22 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione delle norme sulla legittimazione passiva e dell’art. 81 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe erroneamente riconosciuto la propria legittimazione passiva nonostante l’impugnativa riguardasse un atto meramente esattoriale, quale è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Secondo l’Ufficio,infatti, nessuna contestazione formulata dalla contribuente riguarderebbe né il merito delle imposte o i ruoli sottesi alla cartella di pagamento sottesa all’iscrizione ipotecaria, né, comunque, vizi di nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento per omesso contraddittorio endoprocedimentale. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente eccepisce violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Deducel’Ufficio che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto definito il debito oggetto della cartella di pagamento, in quanto, al contrario, il giudizio sulla legittimità della cartella di pagamento si sarebbe concluso con la sentenza di questa Corte n. 23553/2015 con la quale si rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la richiesta di pronunzia di cessazione R.G. N.29543/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della materia del contendere per sopravvenuta estinzione dell’obbligazione tributaria. Secondo l’Ufficio, pertanto, il giudice di seconde cure avrebbe deciso in contrasto con il giudicato formatosi in merito al mancato perfezionamento della definizione agevolata. 2. Con comunicazione in data 15 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere proceduto (in esecuzione di sentenza sfavorevole emessa dalla C.T.R. della Campania n. 2756/15/2017) allo sgravio totale della partita di ruolo contenuta nella cartella di pagamento n. 017 - 2007 - 00082192600001, posta a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 01776- 2014 - 00000122000 , oggetto dell’odierna impugnazione. 3. Conseguel’intervenuta carenza di interesse della ricorrente Agenzia delle Entrate, il che determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate. P.Q.M. La