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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04900/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il morso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alle richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità e depositando nota spese; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 31/01/2020 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 15/11/2018, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere il primo, in qualità di amministratore unico di CGC [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed il secondo in qualità di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. (società controllante), distratto denaro e altre utilità della CGC trasferendoli in favore della [OSCURATO:SOCIETA] senza alcuna valida ragione economica, mediante una duplice condotta distrattiva consistita nell'avere ceduto, la fallita alla controllante, un ramo aziendale senza acquisire il corrispettivo di 327 mila euro, e nell'avere finanziato la stessa controllante, per oltre 2,6 milioni di euro, senza alcun beneficio; in parziale riforma, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per manifesta illogicità, sul rilievo che la gestione della fallita era rimessa al coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre la gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. risaliva in realtà alla famiglia Barbarino, che controllava la società con una quota dell'80%.

Il geometra [OSCURATO:PERSONA] era privo di poteri decisionali, era in giro per l'Italia sui vari cantieri, e non aveva neppure una scrivania; la [OSCURATO:PERSONA], storicamente di proprietà della famiglia Barbarino, possedeva la [OSCURATO:SOCIETA] completamente; del resto, sarebbe significativo che il [OSCURATO:PERSONA] riceveva uno stipendio di 3000 euro, mentre [OSCURATO:PERSONA], formalmente impiegata, ma compagna del Barbarino, riceveva uno stipendio di 10.000 euro.

La presenza del [OSCURATO:PERSONA] alla sottoscrizione degli atti non sarebbe significativa, trattandosi di atto dovuto, e non ricorre la prova di un concorso in termini di contributo causale del [OSCURATO:PERSONA], né di un previo accordo.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, sul rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a partecipare, quale legale rappresentante, ad una serie di atti, ma non è emersa la consapevolezza del dissesto, né l'intenzione di concorrere nell'aiutare l'amministratore nelle condotte distrattive.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.

2.4. Con successiva memoria il difensore, richiamando la sentenza 'Corvetta' (Sez. 5, n. 47502 del 2012), ha sostenuto la necessità che lo stato di insolvenza, in quanto evento del reato di bancarotta, deve porsi in rapporto causale con la condotta e debba essere sorretto dal dolo.3.

Ha proposto ricorso per cassazione altresì il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto sei motivi.

3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge penale e processuale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione.

Sulla diffusa premessa che il concorso in bancarotta esige la prova del dolo, e che, in concreto, il ricorrente sarebbe stato un mero prestanome, amministratore apparente, si assume che egli non abbia avuto consapevolezza dei disegni criminosi perseguiti dal coimputato, anche perché privo della qualità professionale necessaria a controllare l'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA].

Nel richiamare diffusamente estratti del testimoniale (il curatore Bucciarelli, il presidente del collegio sindacale Cilloni, [OSCURATO:PERSONA], Flaminio, Pizzi, Manfredi, Rinaldi, Pizzi), sostiene che il geometra [OSCURATO:PERSONA] non era consapevole della irregolarità delle operazioni finanziarie fra [OSCURATO:SOCIETA] e CGC, essendosi peraltro avvalso di professionisti provenienti da Napoli (come Barberino), sconosciuti al [OSCURATO:PERSONA], che non aveva autonomia decisionale in merito; [OSCURATO:PERSONA] era un mero prestanome, e non aveva la oggettiva possibilità di verificare in concreto la presenza o meno di anomalie gestionali, poiché non aveva il controllo contabile-amministrativo dell'azienda, essendo le sue competenze esclusivamente tecniche e limitate ai cantieri; del resto, le operazioni, pur se ‘attenzionate', non hanno suscitato particolare allarme nei componenti del collegio sindacale, e le operazioni tra controllata e controllante sono normali.

Se è vero che [OSCURATO:PERSONA] ha posto la sua firma su taluni atti di gestione aziendale, ciò è avvenuto senza che comprendesse e potesse valutare le conseguenze di tali atti, essendo un mero dipendente.

Del resto, è pendente dinanzi al Tribunale di Modena il procedimento penale a carico dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA].

Contesta inoltre che nel periodo tra la cessione e la retrocessione del ramo di azienda a CGC siano stati eseguiti incassi, ricevuto corrispettivi e pagamenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte sarebbe dunque incorsa in un travisamento dei fatti sul punto decisivo dell'accertamento del dolo.

Aggiunge che la modifica dell'art. 2497 cod. civ. abbia scardinato il principio dell'autonomia patrimoniale delle singole società controllate, e che le operazioni vadano inquadrate nell'ambito delle operazioni infra-gruppo e dei vantaggi compensativi.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato nella forma della bancarotta semplice, sul rilievo che si tratterebbe di operazioni di manifesta imprudenza, poiché il finanziamento era coperto da titoli di credito cambiari, e le operazioni non avevano il fine di depauperare senza una ragione il patrimonio della CGC, ma il fine di salvare entrambe le società che versavano in stato di difficoltà per la grave crisi del settore edilizio; la controllante ha rilasciato alla controllata titoli di credito cambiari che, regolarmente negoziati, non sono stati onorati per il subentrare della situazione di insolvenza della società controllante, mentre con la retrocessione del ramo di azienda l'assegno bancario non era più rappresentativo di alcun credito.

3.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, mediante escussione dei tesiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisizione dei verbali di udienza del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Modena a carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], espletamento di perizia contabile.

Il rigetto della Corte territoriale sarebbe viziato sotto diversi profili, in quanto la materializzazione del Barbarino quale amministratore di fatto della fallita è avvenuta in seguito alla compiuta istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado.

3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante del danno patrimoniale grave di cui all'art. 219 I.f., lamentando che tale aggravante non risulta contestata nel capo di imputazione, e che non rilevi l'ammontare del passivo, bensì quello degli atti distrattivi contestati.

3.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione omessa, quanto alla ritenuta aggravante dei più fatti distrattivi, laddove uno in particolare (l'omessa negoziazione di un assegno bancario) non sarebbe tale, mentre la cessione del ramo di azienda avrebbe comportato la realizzazione di oltre 1,3 milioni di euro.

3.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, non avendo considerato la buona fede dell'imputato, l'incensuratezza, il comportamento pienamente collaborativo e tutti gli elementi che denotano la sua estraneità alle logiche appropriative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova premettere che, secondo la ricostruzione dei fatti accertata dalle sentenze di merito, i ricorrenti sono stati condannati (con doppia conforme) per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale nella rispettiva veste di amministratore unico della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) e di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]), società controllante della fallita, nonché procuratore speciale della CGC.

In particolare, il reato di bancarotta patrimoniale è stato consumato mediante una duplice condotta distrattiva, consistita nell'avere ceduto, la fallita alla controllante, un ramo aziendale (concernente gli appalti pubblici) senza acquisire corrispettivo, e nell'avere finanziato Va stessa controllante pure senza alcun beneficio: al momento del fallimento esisteva un credito della CGC nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per circa sei milioni di euro, di cui oltre tre milioni rappresentati da cambiali attive mai onorate; nel febbraio del 2008 era stato sottoscritto tra la cedente CGC e la controllante [OSCURATO:SOCIETA], nella persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], un contratto di vendita del ramo di azienda operante nel settore dei lavori pubblici per un corrispettivo di 327.000 euro, compresi gli appalti già avviati; un assegno consegnato non era tuttavia mai stato versato nelle casse della CGC; in virtù di tale cessione, era [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], a gestire gli appalti di CGC, che, a sua volta, non aveva mai posto all'incasso l'assegno consegnato in corrispettivo; nel giugno 2008, CGC, in persona di [OSCURATO:PERSONA], aveva venduto 15 unità immobiliari, definite "i gioielli di famiglia", per un corrispettivo di oltre 4,5 milioni di euro, e lo stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] si era recato in banca in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], disponendo un primo bonifico di 941.000 euro in favore di [OSCURATO:SOCIETA], ed un secondo bonifico, il giorno successivo, di oltre 2,7 milioni di euro; [OSCURATO:SOCIETA], a fronte dei versamenti, aveva emesso cambiali che non erano mai state onorate.

Pertanto, con la cessione d'azienda stipulata nel 2008 la CGC era stata portata a decozione, e nell'arco di tre giorni, nel giugno 2008, la stessa si era privata di 15 unità immobiliari ceduti in leasing a [OSCURATO:SOCIETA], utilizzatrice, ed aveva poi girato alla stessa i proventi della cessione tramite due bonifici bancari per una cifra complessiva di oltre 3,6 milioni di euro a fronte dell'emissione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di cambiali mai onorate.

2. Tanto premesso, entrambi i ricorsi non contestano la ricostruzione delle condotte - salvo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tema delle operazioni infragruppo -, ma concentrano le proprie doglianze (in particolare con il primo motivo di ciascun ricorso) sul profilo dell'amministratore apparente.

Tali motivi, che meritano una valutazione congiunta, per la sovrapponibilità delle questioni, con cui si sostiene che entrambi i ricorrenti fossero mere 'teste di legno' del reale gestore, [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili sotto diversi profili, perché generici, nella parte in cui omettono un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha diffusamente motivato sul tema, perché manifestamente infondati, e perché propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla natura solo formale, apparente, della carica di amministratore di diritto rivestita da entrambi ed alla reale gestione decisionale da parte di un terzo.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che: sia [OSCURATO:PERSONA] - nipote del fondatore [OSCURATO:PERSONA], e già amministratore della CGC dal 1997 (grazie ad una procura generale) e poi dal 2005 -, sia [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della controllante [OSCURATO:SOCIETA], nonché proprietario al 20% della stessa (e, dunque, della CGC) - quale detentore del 20% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] -, e procuratore speciale della stessa CGC, erano imprenditori esperti - [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito il ruolo di amministratore in ben altre 10 società - ed operativi, non già apparenti, e svolgevano i propri compiti gestionali, partecipando personalmente agli atti dispositivi oggetto di contestazione (alla cessione del ramo di azienda, ai bonifici, ecc.).

La doglianza secondo cui, sulla premessa che il concorso in bancarotta esige la prova del dolo e che, in concreto, ricorrenti sarebbero stati meri prestanome, e non avrebbero avuto consapevolezza dei disegni criminosi perseguiti dal Barbarino, anche perché privi della qualità professionale necessaria a controllare l'amministratore di fatto, è manifestamente infondata, per quanto già, sotto il profilo fattuale, evidenziato dalla Corte territoriale, ma altresì per il rilievo che la condotta distrattivai è consistita nella dispersione di risorse finanziarie per un totale di 6.376.799,23 euro, tutte riversate in favore della controllante: un dato talmente eclatante nella sua dimensione, per apprezzare il quale non si richiede, francamente, una peculiare preparazione tecnica - che pure i due ricorrenti possedevano.

Va aggiunto che l'eventuale ruolo di [OSCURATO:PERSONA] - oggetto di un distinto accertamento processuale ancora in corso - comunque non eliderebbe la responsabilità penale diretta dell'amministratore di diritto ([OSCURATO:PERSONA]) e del procuratore speciale ([OSCURATO:PERSONA]) della società fallita, che hanno personalmente provveduto alla realizzazione degli atti depauperativi, che hanno ridotto la CGC ad una mera 'scatola vuota'.

Al riguardo, infatti, premesso che nella fattispecie non ricorre un'ipotesi di amministratore apparente, è assorbente rammentare che, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore (ex multis, Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767).

3. Il residuo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il motivo concernente la rilevanza delle operazioni infragruppo è generico e manifestamente infondato.Al riguardo, nel rammentare che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675), nella fattispecie il trasferimento di risorse dalla controllata alla controllante ha determinato soltanto lo svuotamento della fallita, senza che il ricorrente abbia neppure dedotto in merito alla realizzazione di un "saldo positivo", limitandosi ad una astratta invocazione di un preteso ed apodittico vantagigio compensativo.

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata derubricazione del reato nella forma della bancarotta semplice, è generico e manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha rilevato in proposito che un siffatto drenaggio di risorse non può essere qualificato alla stregua della mera imprudenza, laddove emerge con chiarezza la tenuta di comportamenti palesemente confliggenti con l'interesse della fallita.

Né, del resto, il ricorso deduce su quali basi previsionali e negoziali si fondasse l'attesa di un maggior rendimento, tenuto conto dei trasferimenti di risorse, degli assegni non incassati e delle cambiali non onorate.

3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, è inammissibile.

Va al riguardo rammentato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rilevato che le istanze di esame di testimoni formulate per la prima volta in appello sono inammissibili, e da disattendere anche nel merito, perché la prova dichiarativa deve emergere in un tempo successivo alla discussione del giudizio di merito, e perché irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità penale (con riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA]).3.4.

Il quarto motivo, con cui si lamenta il difetto di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, con riguardo al danno patrimoniale grave, è manifestamente infondato, in quanto la circostanza aggravante è descritta in fatto — con la precisa indicazione degli importi distratti, per diversi milioni di euro - nella imputazione in termini tanto chiari da consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa.

Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez.

U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430).

Anche la contestazione concernente l'integrazione dell'aggravante è manifestamente infondata, ove si consideri che il danno patrimoniale cagionato dalle distrazioni è stato individuato in oltre 6 milioni di euro.

3.5. Il quinto motivo, concernente l'aggravante della pluralità di fatti, è inammissibile, non soltanto perché contesta, con doglianze di fatto, la natura distrattiva della condotta di omessa negoziazione di un assegno bancario, ma altresì perché del tutto generica, non specificando perché non vi sarebbe una pluralità di condotte distrattive, e non confrontandosi con la sentenza impugnata, che ha accertato almeno due operazioni depauperative (la cessione del ramo di azienda ed il trasferimento di somme di denaro, entrambe senza corrispettivo).

Peraltro, l'aggravante è stata oggetto di giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.

3.6. Il sesto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile.

A prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, pena base pari a 4 anni di reclusione), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Inoltre, nel rammentare che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), o anche al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato, quali indici fattuali di commisurazione della pena, la gravità e la pluralità dei fatti e l'entità del danno cagionato.

4. Il residuo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4.1. Il secondo motivo, concernente l'elemento soggettivo, ripreso anche con le conclusioni scritte, con cui è stata invocata la sentenza 'Corvetta', è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.

Al riguardo, va infatti evidenziato che il principio di diritto richiamato dal ricorrente, secondo cui nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493), è stato affermato in un orientamento rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche in seguito, ha sovente ribadito che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407), e che non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741); invero, la condotta sanzionata dal reato di bancarotta non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 38:325 del 03/10/2013, dep. 2014, Ferro, Rv. 260378).

In tal senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro, Rv. 266804, che, in motivazione, ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza).

Anche con riferimento al dolo, le Sezioni Unite ‘Passarelli' hanno chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Tanto premesso, la doglianza, oltre ad essere manifestamente infondata, è altresì inammissibile per difetto di specificità, limitandosi ad una critica generica, peraltro fondata sull'isolato orientamento giurisprudenziale richiamato, concernente la pretesa erroneità dell'affermazione della sussistenza del dolo, affermata sulla base di affermazioni generiche ed assertive, prive di specifica attitudine dimostrativa.

4.2. Il terzo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, è inammissibile.

Quanto al trattamento sanzionatorio, nel richiamare quanto già evidenziato infra § 3.6., va evidenziato che la pena base determinata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è pari a 4 anni di reclusione, aumentata a 5 anni e 6 mesi per le aggravanti, ed è dunque ben al di sotto della media edittale.

Quanto attenuanti generiche, premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la gravità della condotta dell'imputato, nonché i suoi precedenti penali (per reati fiscali).

Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonché, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il morso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alle richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità e depositando nota spese; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 31/01/2020 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 15/11/2018, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere il primo, in qualità di amministratore unico di CGC [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed il secondo in qualità di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. (società controllante), distratto denaro e altre utilità della CGC trasferendoli in favore della [OSCURATO:SOCIETA] senza alcuna valida ragione economica, mediante una duplice condotta distrattiva consistita nell'avere ceduto, la fallita alla controllante, un ramo aziendale senza acquisire il corrispettivo di 327 mila euro, e nell'avere finanziato la stessa controllante, per oltre 2,6 milioni di euro, senza alcun beneficio; in parziale riforma, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per manifesta illogicità, sul rilievo che la gestione della fallita era rimessa al coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre la gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. risaliva in realtà alla famiglia Barbarino, che controllava la società con una quota dell'80%. Il geometra [OSCURATO:PERSONA] era privo di poteri decisionali, era in giro per l'Italia sui vari cantieri, e non aveva neppure una scrivania; la [OSCURATO:PERSONA], storicamente di proprietà della famiglia Barbarino, possedeva la [OSCURATO:SOCIETA] completamente; del resto, sarebbe significativo che il [OSCURATO:PERSONA] riceveva uno stipendio di 3000 euro, mentre [OSCURATO:PERSONA], formalmente impiegata, ma compagna del Barbarino, riceveva uno stipendio di 10.000 euro. La presenza del [OSCURATO:PERSONA] alla sottoscrizione degli atti non sarebbe significativa, trattandosi di atto dovuto, e non ricorre la prova di un concorso in termini di contributo causale del [OSCURATO:PERSONA], né di un previo accordo. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, sul rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a partecipare, quale legale rappresentante, ad una serie di atti, ma non è emersa la consapevolezza del dissesto, né l'intenzione di concorrere nell'aiutare l'amministratore nelle condotte distrattive. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. 2.4. Con successiva memoria il difensore, richiamando la sentenza 'Corvetta' (Sez. 5, n. 47502 del 2012), ha sostenuto la necessità che lo stato di insolvenza, in quanto evento del reato di bancarotta, deve porsi in rapporto causale con la condotta e debba essere sorretto dal dolo.3. Ha proposto ricorso per cassazione altresì il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto sei motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge penale e processuale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Sulla diffusa premessa che il concorso in bancarotta esige la prova del dolo, e che, in concreto, il ricorrente sarebbe stato un mero prestanome, amministratore apparente, si assume che egli non abbia avuto consapevolezza dei disegni criminosi perseguiti dal coimputato, anche perché privo della qualità professionale necessaria a controllare l'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA]. Nel richiamare diffusamente estratti del testimoniale (il curatore Bucciarelli, il presidente del collegio sindacale Cilloni, [OSCURATO:PERSONA], Flaminio, Pizzi, Manfredi, Rinaldi, Pizzi), sostiene che il geometra [OSCURATO:PERSONA] non era consapevole della irregolarità delle operazioni finanziarie fra [OSCURATO:SOCIETA] e CGC, essendosi peraltro avvalso di professionisti provenienti da Napoli (come Barberino), sconosciuti al [OSCURATO:PERSONA], che non aveva autonomia decisionale in merito; [OSCURATO:PERSONA] era un mero prestanome, e non aveva la oggettiva possibilità di verificare in concreto la presenza o meno di anomalie gestionali, poiché non aveva il controllo contabile-amministrativo dell'azienda, essendo le sue competenze esclusivamente tecniche e limitate ai cantieri; del resto, le operazioni, pur se ‘attenzionate', non hanno suscitato particolare allarme nei componenti del collegio sindacale, e le operazioni tra controllata e controllante sono normali. Se è vero che [OSCURATO:PERSONA] ha posto la sua firma su taluni atti di gestione aziendale, ciò è avvenuto senza che comprendesse e potesse valutare le conseguenze di tali atti, essendo un mero dipendente. Del resto, è pendente dinanzi al Tribunale di Modena il procedimento penale a carico dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA]. Contesta inoltre che nel periodo tra la cessione e la retrocessione del ramo di azienda a CGC siano stati eseguiti incassi, ricevuto corrispettivi e pagamenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte sarebbe dunque incorsa in un travisamento dei fatti sul punto decisivo dell'accertamento del dolo. Aggiunge che la modifica dell'art. 2497 cod. civ. abbia scardinato il principio dell'autonomia patrimoniale delle singole società controllate, e che le operazioni vadano inquadrate nell'ambito delle operazioni infra-gruppo e dei vantaggi compensativi. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato nella forma della bancarotta semplice, sul rilievo che si tratterebbe di operazioni di manifesta imprudenza, poiché il finanziamento era coperto da titoli di credito cambiari, e le operazioni non avevano il fine di depauperare senza una ragione il patrimonio della CGC, ma il fine di salvare entrambe le società che versavano in stato di difficoltà per la grave crisi del settore edilizio; la controllante ha rilasciato alla controllata titoli di credito cambiari che, regolarmente negoziati, non sono stati onorati per il subentrare della situazione di insolvenza della società controllante, mentre con la retrocessione del ramo di azienda l'assegno bancario non era più rappresentativo di alcun credito. 3.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, mediante escussione dei tesiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisizione dei verbali di udienza del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Modena a carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], espletamento di perizia contabile. Il rigetto della Corte territoriale sarebbe viziato sotto diversi profili, in quanto la materializzazione del Barbarino quale amministratore di fatto della fallita è avvenuta in seguito alla compiuta istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado. 3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante del danno patrimoniale grave di cui all'art. 219 I.f., lamentando che tale aggravante non risulta contestata nel capo di imputazione, e che non rilevi l'ammontare del passivo, bensì quello degli atti distrattivi contestati. 3.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione omessa, quanto alla ritenuta aggravante dei più fatti distrattivi, laddove uno in particolare (l'omessa negoziazione di un assegno bancario) non sarebbe tale, mentre la cessione del ramo di azienda avrebbe comportato la realizzazione di oltre 1,3 milioni di euro. 3.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, non avendo considerato la buona fede dell'imputato, l'incensuratezza, il comportamento pienamente collaborativo e tutti gli elementi che denotano la sua estraneità alle logiche appropriative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova premettere che, secondo la ricostruzione dei fatti accertata dalle sentenze di merito, i ricorrenti sono stati condannati (con doppia conforme) per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale nella rispettiva veste di amministratore unico della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) e di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]), società controllante della fallita, nonché procuratore speciale della CGC. In particolare, il reato di bancarotta patrimoniale è stato consumato mediante una duplice condotta distrattiva, consistita nell'avere ceduto, la fallita alla controllante, un ramo aziendale (concernente gli appalti pubblici) senza acquisire corrispettivo, e nell'avere finanziato Va stessa controllante pure senza alcun beneficio: al momento del fallimento esisteva un credito della CGC nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per circa sei milioni di euro, di cui oltre tre milioni rappresentati da cambiali attive mai onorate; nel febbraio del 2008 era stato sottoscritto tra la cedente CGC e la controllante [OSCURATO:SOCIETA], nella persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], un contratto di vendita del ramo di azienda operante nel settore dei lavori pubblici per un corrispettivo di 327.000 euro, compresi gli appalti già avviati; un assegno consegnato non era tuttavia mai stato versato nelle casse della CGC; in virtù di tale cessione, era [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], a gestire gli appalti di CGC, che, a sua volta, non aveva mai posto all'incasso l'assegno consegnato in corrispettivo; nel giugno 2008, CGC, in persona di [OSCURATO:PERSONA], aveva venduto 15 unità immobiliari, definite "i gioielli di famiglia", per un corrispettivo di oltre 4,5 milioni di euro, e lo stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] si era recato in banca in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], disponendo un primo bonifico di 941.000 euro in favore di [OSCURATO:SOCIETA], ed un secondo bonifico, il giorno successivo, di oltre 2,7 milioni di euro; [OSCURATO:SOCIETA], a fronte dei versamenti, aveva emesso cambiali che non erano mai state onorate. Pertanto, con la cessione d'azienda stipulata nel 2008 la CGC era stata portata a decozione, e nell'arco di tre giorni, nel giugno 2008, la stessa si era privata di 15 unità immobiliari ceduti in leasing a [OSCURATO:SOCIETA], utilizzatrice, ed aveva poi girato alla stessa i proventi della cessione tramite due bonifici bancari per una cifra complessiva di oltre 3,6 milioni di euro a fronte dell'emissione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di cambiali mai onorate. 2. Tanto premesso, entrambi i ricorsi non contestano la ricostruzione delle condotte - salvo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tema delle operazioni infragruppo -, ma concentrano le proprie doglianze (in particolare con il primo motivo di ciascun ricorso) sul profilo dell'amministratore apparente. Tali motivi, che meritano una valutazione congiunta, per la sovrapponibilità delle questioni, con cui si sostiene che entrambi i ricorrenti fossero mere 'teste di legno' del reale gestore, [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili sotto diversi profili, perché generici, nella parte in cui omettono un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha diffusamente motivato sul tema, perché manifestamente infondati, e perché propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla natura solo formale, apparente, della carica di amministratore di diritto rivestita da entrambi ed alla reale gestione decisionale da parte di un terzo. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che: sia [OSCURATO:PERSONA] - nipote del fondatore [OSCURATO:PERSONA], e già amministratore della CGC dal 1997 (grazie ad una procura generale) e poi dal 2005 -, sia [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della controllante [OSCURATO:SOCIETA], nonché proprietario al 20% della stessa (e, dunque, della CGC) - quale detentore del 20% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] -, e procuratore speciale della stessa CGC, erano imprenditori esperti - [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito il ruolo di amministratore in ben altre 10 società - ed operativi, non già apparenti, e svolgevano i propri compiti gestionali, partecipando personalmente agli atti dispositivi oggetto di contestazione (alla cessione del ramo di azienda, ai bonifici, ecc.). La doglianza secondo cui, sulla premessa che il concorso in bancarotta esige la prova del dolo e che, in concreto, ricorrenti sarebbero stati meri prestanome, e non avrebbero avuto consapevolezza dei disegni criminosi perseguiti dal Barbarino, anche perché privi della qualità professionale necessaria a controllare l'amministratore di fatto, è manifestamente infondata, per quanto già, sotto il profilo fattuale, evidenziato dalla Corte territoriale, ma altresì per il rilievo che la condotta distrattivai è consistita nella dispersione di risorse finanziarie per un totale di 6.376.799,23 euro, tutte riversate in favore della controllante: un dato talmente eclatante nella sua dimensione, per apprezzare il quale non si richiede, francamente, una peculiare preparazione tecnica - che pure i due ricorrenti possedevano. Va aggiunto che l'eventuale ruolo di [OSCURATO:PERSONA] - oggetto di un distinto accertamento processuale ancora in corso - comunque non eliderebbe la responsabilità penale diretta dell'amministratore di diritto ([OSCURATO:PERSONA]) e del procuratore speciale ([OSCURATO:PERSONA]) della società fallita, che hanno personalmente provveduto alla realizzazione degli atti depauperativi, che hanno ridotto la CGC ad una mera 'scatola vuota'. Al riguardo, infatti, premesso che nella fattispecie non ricorre un'ipotesi di amministratore apparente, è assorbente rammentare che, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore (ex multis, Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767). 3. Il residuo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il motivo concernente la rilevanza delle operazioni infragruppo è generico e manifestamente infondato.Al riguardo, nel rammentare che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675), nella fattispecie il trasferimento di risorse dalla controllata alla controllante ha determinato soltanto lo svuotamento della fallita, senza che il ricorrente abbia neppure dedotto in merito alla realizzazione di un "saldo positivo", limitandosi ad una astratta invocazione di un preteso ed apodittico vantagigio compensativo. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata derubricazione del reato nella forma della bancarotta semplice, è generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha rilevato in proposito che un siffatto drenaggio di risorse non può essere qualificato alla stregua della mera imprudenza, laddove emerge con chiarezza la tenuta di comportamenti palesemente confliggenti con l'interesse della fallita. Né, del resto, il ricorso deduce su quali basi previsionali e negoziali si fondasse l'attesa di un maggior rendimento, tenuto conto dei trasferimenti di risorse, degli assegni non incassati e delle cambiali non onorate. 3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, è inammissibile. Va al riguardo rammentato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rilevato che le istanze di esame di testimoni formulate per la prima volta in appello sono inammissibili, e da disattendere anche nel merito, perché la prova dichiarativa deve emergere in un tempo successivo alla discussione del giudizio di merito, e perché irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità penale (con riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA]).3.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta il difetto di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, con riguardo al danno patrimoniale grave, è manifestamente infondato, in quanto la circostanza aggravante è descritta in fatto — con la precisa indicazione degli importi distratti, per diversi milioni di euro - nella imputazione in termini tanto chiari da consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa. Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430). Anche la contestazione concernente l'integrazione dell'aggravante è manifestamente infondata, ove si consideri che il danno patrimoniale cagionato dalle distrazioni è stato individuato in oltre 6 milioni di euro. 3.5. Il quinto motivo, concernente l'aggravante della pluralità di fatti, è inammissibile, non soltanto perché contesta, con doglianze di fatto, la natura distrattiva della condotta di omessa negoziazione di un assegno bancario, ma altresì perché del tutto generica, non specificando perché non vi sarebbe una pluralità di condotte distrattive, e non confrontandosi con la sentenza impugnata, che ha accertato almeno due operazioni depauperative (la cessione del ramo di azienda ed il trasferimento di somme di denaro, entrambe senza corrispettivo). Peraltro, l'aggravante è stata oggetto di giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche. 3.6. Il sesto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile. A prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, pena base pari a 4 anni di reclusione), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, nel rammentare che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), o anche al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato, quali indici fattuali di commisurazione della pena, la gravità e la pluralità dei fatti e l'entità del danno cagionato. 4. Il residuo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Il secondo motivo, concernente l'elemento soggettivo, ripreso anche con le conclusioni scritte, con cui è stata invocata la sentenza 'Corvetta', è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. Al riguardo, va infatti evidenziato che il principio di diritto richiamato dal ricorrente, secondo cui nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493), è stato affermato in un orientamento rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche in seguito, ha sovente ribadito che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407), e che non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741); invero, la condotta sanzionata dal reato di bancarotta non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 38:325 del 03/10/2013, dep. 2014, Ferro, Rv. 260378). In tal senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro, Rv. 266804, che, in motivazione, ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza). Anche con riferimento al dolo, le Sezioni Unite ‘Passarelli' hanno chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Tanto premesso, la doglianza, oltre ad essere manifestamente infondata, è altresì inammissibile per difetto di specificità, limitandosi ad una critica generica, peraltro fondata sull'isolato orientamento giurisprudenziale richiamato, concernente la pretesa erroneità dell'affermazione della sussistenza del dolo, affermata sulla base di affermazioni generiche ed assertive, prive di specifica attitudine dimostrativa. 4.2. Il terzo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Quanto al trattamento sanzionatorio, nel richiamare quanto già evidenziato infra § 3.6., va evidenziato che la pena base determinata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è pari a 4 anni di reclusione, aumentata a 5 anni e 6 mesi per le aggravanti, ed è dunque ben al di sotto della media edittale. Quanto attenuanti generiche, premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la gravità della condotta dell'imputato, nonché i suoi precedenti penali (per reati fiscali). Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonché, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 04900/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris