CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31306/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in ordine alla ritualità della querela presentata in nome e per conto della persona giuridica da uno dei soci, senza la specificazione dei poteri di rappresentanza ed anzi essendone sprovvisto, è manifestamente infondato e privo di specificità, atteso che: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cui si è uniformata la Corte territoriale), il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); nel caso in esame il telefono cellulare oggetto materiale del reato è stato ritenuto nella disponibilità anche di [OSCURATO:PERSONA], socia dell'ente che esercita l'attività di «bar tabacchino», nei cui locali ha avuto luogo l'impossessamento, la quale ha sporto querela; il ricorso in maniera del tutto assertiva ha negato che ella avesse il possesso del telefono sol perché non sarebbe stata presente nel locale al momento del furto (ragion per cui, ad avviso della difesa, solo l'altro socio ne sarebbe stato possessore), senza considerare - come già esposto - che «il possesso penalistico [...] non implica necessariamente una relazione fisica con il bene» (ivi) e che esso non può dirsi escluso sol perché - come prospetta la difesa - nella specie la relazione fisica con il bene doveva attribuirsi all'altro socio che ex se, alla luce delle generiche allegazioni difensive, lo qualificherebbe come compossessore; considerato che il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e alla sussistenza della recidiva specifica e reiterata, sono manifestamenti infondati e privi della necessaria specificità, in quanto: - in ogni caso l'imputato ha riportato condanna per reati della stessa indole (cfr. punti 3. e 10. del certificato penale) di cui neppure la difesa - che ha del tutto pretermesso il fatto di cui al n. 10 - ha prospettato l'estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; - con riguardo all'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen., pure tali reati sono stati indicati dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto in parte qua del gravame perché dimostrativi dell'abitualità del comportamento dell'imputato (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); - e in ragione dei medesimi reati, per l'appunto della stessa indole, è immune dalle censure difensive (incentrate sulla possibilità di apprezzare, a tal fine, il solo reato di cui al punto 3. del certificato penale, nonostante la condanna anche per quello di cui al n. 10 la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle