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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 28521/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Asti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 ottobre 2023, il Tribunale di Asti ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale, emesso in data 11 ottobre 2023, con il quale, su richiesta del Pubblico Ministero, era stato convalidato il sequestro, eseguito dalla polizia giudiziaria, di tutti i terreni boscati di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] - di cui l'indagata è legale rappresentante - siti nei Comuni di Narzole e di Novello, individuati nelle istanze AsL di comunicazione semplice per interventi selvicolturali del 13 ottobre 2021 e del 7 aprile 2023, per i reati di cui agli artt. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, 734 cod. pen., in relazione alla violazione degli artt. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004, 8 del d.lgs. n. 34 del 2018, e 96, comma 1, lettera d), del r.d. n. 523 del 1904.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 325 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 309, comma 9, 292, 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine a profili essenziali e decisivi per l'accertamento del fatto, nonché con riferimento all'inosservanza o erronea applicazione di alcune norme, anche regionali, di settore.

Secondo la prospettazione difensiva, la motivazione del Tribunale sarebbe meramente apparente, omettendo qualsivoglia confronto con le doglianze sollevate relativamente .al fumus commissi delicti.

Come già il Gip nel provvedimento di sequestro preventivo, anche il giudice cautelare avrebbe erroneamente ritenuto necessaria l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - reputando integrate le fattispecie previste dagli artt.734 cod. pen. e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 - sul rilievo che, lungi dal rappresentare mere operazioni di gestione, l'attività posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - concretandosi nell'estirpo quasi integrale della copertura forestale e in lavori di dissodamento del terreno - stesse impedendo la rinnovazione naturale del bosco, nonostante che, a parere del ricorrente, non fosse individuabile, nel caso di specie, alcuna attività volta alla trasformazione della superficie boschiva, coincidente con i concetti di disboscamento o deforestazione.

Nella fattispecie, ci si sarebbe, dunque, soffermati solo sul mero dato formale delle due comunicazioni semplici, omettendo tuttavia di valutarne i contenuti e i presupposti; né si sarebbe correttamente vagliata la normativa di settore vigente in materia - e, segnatamente, gli artt. 4 del regolamento regionale forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 4 del 2009, 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, 6 e 14 della legge regionale n. 4 del 2009, 2 del d.P.R. n. 31 del 2017, 3, comma 3, della legge regionale Piemonte n. 32 del 2008, nonché 6, comma 4, e 7, comma 13, del d.lgs. n. 34 del 2018 - limitandosi a confinare le contestazioni difensive alla mera indicazione dell'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, che escluderebbe l'obbligo di ottenere l'autorizzazione paesaggistica per le attività di taglio colturale - da equipararsi ai tagli selvicolturali - ritenendo dunque erroneamente che l'indagata abbia agito in assenza della prescritta autorizzazione.Nello specifico, sostiene l'indagata che il Tribunale di Asti ha mancato di confrontarsi con le circostanze che: a) la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha eseguito regolarmente i lavori nei comuni di Novello e Narzole, sulla base di due specifiche autorizzazioni adottate e riscontrate positivamente in data 13 ottobre 2023, ai sensi del regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale Piemonte n. 4 del 2009, afferenti, in entrambi i casi, ad interventi da eseguire nel termine massimo di due anni e consistenti in lavori di tagli e di diradamento di cui all'art. 22 del regolamento forestale, il quale, disciplinando le modalità di esecuzioni di tali operazioni, prevede proprio il rilascio di una copertura minima a fine intervento non inferiore al 50%; b) dunque, la società, sino alla data del 14 ottobre 2023, ben avrebbe potuto compiere gli interventi di taglio, pulitura e diradamento, non essendo stato prescritto dalle autorità preposte nessun adempimento ulteriore; c) la stessa regione Piemonte, mediante PEC, avrebbe ritenuto legittimo il taglio sino a quel momento eseguito, disponendo altresì la possibilità per l'indagata di procedere con ulteriori interventi di taglio relativamente alle piante senescenti, deperienti e/o fortemente inclinate e alla necessaria trinciatura in alcune aree, senza riferimento ad alcuna autorizzazione paesaggistica o idrogeologica; d) la finalizzazione dell'attività suddetta avrebbe necessariamente richiesto, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento regionale forestale di attuazione della legge regionale, non solo la relativa pulitura ed i connessi sfogli, ma anche l'eventuale sgombero di piante morte o schiantate da aventi atmosferici dalle altre aree controllate ex art. 2 del medesimo regolamento; e) la trinciatura, il taglio e l'utilizzazione delle piante che in un dato soprassuolo boschivo sono considerate soprannumerarie o infestanti, e cioè eccedenti il numero che costituisce, all'età data e con le dimensioni raggiunte, la densità normale del bosco, è operazione passiva dal punto di vista economico, spesso abbinata al taglio di ripulitura.

Secondo la difesa, inoltre, anche con riferimento alle operazioni interessanti le zone limitrofe al [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Asti avrebbe omesso di considerare che l'attività di sistemazione di frane, diretta alla sola rimozione degli alberi e dei fusti che ostruivano il normale deflusso delle acque, espletata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'art. 2 dell'allegato n. 25 del d.P.R. n. 31 del 2017, non è assoggettata a regime autorizzatorio, espressamente escluso, non solo da tale norma, ma anche dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 45 del 1989.

A parere del ricorrente, l'attività era necessaria per consentire la ricognizione orografica della porzione di territorio interessato da una precedente frana e dei conseguenti discostamenti del terreno - peraltro oggetto di rilievi fotografici prodotti dalla difesa ed erroneamente disattesi dal giudice - onde operare i successivi interventi ricadenti sull'area in modo sicuro ed in condizioni di stabilità geomorfologica.

Il dissodamento del terreno indebitamente contestato all'indagata sarebbe servito, dunque, esclusivamente a liberare un piccolissimo tratto del fiume dai resti di alcuni tronchi d'albero caduti naturalmente, che determinavano un concreto pericolo in caso di piogge alluvionali; di talché nessuna alterazione della morfologia del corso d'acqua sarebbe stata posta in essere, né sarebbe possibile individuare un evento che abbia mutato in modo rilevante„ anche sotto il profilo temporale, le sue caratteristiche ambientali.

Il giudice cautelare si sarebbe, infine, erroneamente astenuto dal motivare la denunciata discrasia con la fattispecie astratta, contestata ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, l'art. 181 menzionato esclude espressamente dal novero delle condotte penalmente rilevanti gli interventi consistenti sia nella manutenzione nell'esercizio dell'attività agro- silvo-pastorale, che non comporti l'alterazione dei luoghi, che in attività di taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Inoltre, non potrebbe attribuirsi rilevanza penale ad interventi del tutto marginali sul territorio, debitamente autorizzati, necessari e propedeutici alla sua sistemazione sotto il profilo paesaggistico, e non anche alla sua modificazione o alterazione.

2.2. Con un secondo motivo di censura, il ricorrente lamenta, poi, la violazione dell'art. 734 cod. pen., per l'assenza di motivazione della sentenza, nella parte in cui omette di motivare in ordine all'applicabilità del principio di offensività e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Sotto il primo profilo, osserva l'indagata che, nel caso di specie, non vi è alcuna effettiva lesione del paesaggio, essendo stati realizzati interventi soltanto marginali, debitamente autorizzati, necessari alla sistemazione stessa del territorio sotto il profilo paesaggistico, e non anche alla sua alterazione.

Quanto, invece, alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo, la ricorrente valorizza l'autorizzazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA], al fine di evidenziare il legittimo affidamento; di talché, nel caso di specie, mancherebbe quel pregiudizio concreto e tangibile alle bellezze naturali cui la natura di reato di danno dell'art.734 cod. pen. subordina, all'opposto, la configurabilità del reato stesso.

2.3. Con un terzo motivo di censura, ci si duole infine della violazione di legge, anche sotto il profilo della motivazione apparente, in relazione al periculum in mora ed ai principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità.

Secondo la prospettazione difensiva, nel caso di specie, difetterebbe il periculum in mora, sul rilievo che la [OSCURATO:SOCIETA]., pur avendo espresso la volontà di proseguire i lavori, finalizzati esclusivamente a porre in essere le attività già autorizzate e da completare entro due anni, avrebbe posto in essere attività lecite, in quanto rappresentanti mere operazioni di gestione dell'area, senza far prevedere, dunque, alcuna attività di disboscamento, abbattimento alberi o estirpazione dei ceppi delle piante esistenti.

Oltre a ciò, nessun argomento sarebbe stato speso sulla necessità di apporre il vincolo reale su tutti i terreni siti nel comune di Novello, solo in minima parte interessati dalle attività di trinciatura, ed in quello di Narzole, di cui soltanto poche particelle sarebbe invece risultate interessate dai lavori - segnatamente, quelle limitrofe al rio - essendo il resto della proprietà costituita da campi da golf, nei quali, non essendovi boschi di sorta, non sarebbe possibile eseguire trasformazione boschiva.

Il sequestro, essendo stato allargato a tutti i terreni di proprietà dell'indagata, risulterebbe dunque lesivo dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità di cui all'art. 275 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di censura, relativo alla violazione dell'art. 325 cod. prod. pen., in relazione agli artt. 125, 309, comma 9, 292, 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen., nonché con riferimento all'inosservanza o erronea applicazione di alcune norme, anche regionali, di settore, è inammissibile in quanto diretto ad ottenere valutazioni di merito, non solo già adeguatamente sviluppate dal giudice del gravame, ma in ogni caso precluse al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, limitato alla violazione di legge dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Le asserzioni difensive propongono, infatti, una ricostruzione fattuale che omette di considerare le risultanze probatorie, le emergenze della documentazione e i rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria, che rappresentano l'effettuazione di interventi ben più ampi ed incisivi di quelli oggetto delle clue comunicazioni semplici richiamate dalla difesa.

Nello specifico, come accertato dagli operanti di polizia giudiziaria, a fronte della comunicazione semplice n. 60939/2021, avente ad oggetto «il taglio selettivo all'interno del robineto a carico di piante morte in piedi, deperienti, mal conformate o fortemente inclinate, nel rispetto dei limiti dell'art. 22 del Regolamento forestale, nonché l'apertura di una nuova via temporanea di esbosco, i lavori concretamente effettuati nel Comune di Novello», gli interventi, lungi dal concretarsi in mere operazioni di ordinaria gestione e di pulizia delle aree interessate - per le quali effettivamente le norme richiamate dalla difesa non prevedono alcuna specifica autorizzazione paesaggistica - sono consistiti in realtà in una massiva trasformazione di uso del suolo, con eliminazione del bosco su alcune porzioni, di trinciatura, con conseguente eliminazione della rinnovazione su altre porzioni, di costruzione di nuova strada, di lunghezza pari a 187 metri e larga 2,5, nel Comune di Novello, nonché in lavori di movimento terra ed eliminazione della vegetazione in fascia di rispetto del vincolo idraulico del [OSCURATO:PERSONA], su un tratto di 900 metri circa nei Comuni di Novello e Narzole.

Parimenti, nonostante la comunicazione semplice n. 74325/2023, relativa ai lavori effettuati nel Comune di Narzole, facesse riferimento a «tagli fisiosanitari nel governo misto di piante morte in piedi, gravemente compromesse, con obbligo di rilascio di una copertura minima almeno pari al 50%», le ispezioni effettuate dalla polizia giudiziaria hanno riscontrato lavori di trasformazione d'uso del suolo, con eliminazione del bosco su diversi ettari, oltre che lavori di movimento terra ed eliminazione della vegetazione sulle sponde del [OSCURATO:PERSONA], per circa 900 metri.

Le due comunicazioni semplici prodotte dalla difesa risultano - allo stato attuale del quadro indiziario - del tutto inconferenti, perché riferite ad opere minori e diverse da quelle concretamente poste in essere dall'indagata ed accertate dalla polizia giudiziaria: ciò che, non solo risulta adeguatamente motivato dal provvedimento impugnato, ma appare altresì precluso al sindac:ato di legittimità, per la natura fattuale che la relativa valutazione andrebbe ad assumere.

Alla luce degli accertamenti effettuati dagli operanti del Corpo forestale dei Carabinieri, il giudice del gravame ha, dunque, motivato sufficientemente la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, muovendo dalla incompatibilità dell'ordinaria gestione forestale dell'area con i lavori concretamente effettuati dall'indagata, consistenti in operazioni di dissodamento del terreno, sradicamento ed estirpo delle piante esistenti e in lavori di movimento terra, a seguito dei quali - come accertato dalla polizia giudiziaria - la copertura forestale di quell'area è risultata quasi del tutto estirpata; operazioni dunque concretanti una vera e propria trasformazione del bosco, tutelata dall'art. 8 del d.lgs. n 34 del 2018, per la quale - come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame - avrebbe dovuto ottenersi la specifica autorizzazione paesaggistica richiesta dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Per quanto concerne, infine, la denunciata discrasia tra la fattispecie concreta e quella astratta di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, va ribadito che l'ordinanza ha fornito adeguata e completa motivazione in crdine all'effettivo riconoscimento della necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi posti in essere e, dunque, in relazione alla sussistenza del fumus del reato, allorché (pagg. 7-8), ha dato debitamente conto della portata e della effettività dei lavori, accertati, del resto, dai rilievi effettuati dagli operanti del Corpo forestale dei Carabinieri, in termini di operazioni di estirpo quasi integrale della copertura forestale e di dissodamento del terreno, tali da impedire la futura rinnovazione del bosco.1.2.

Il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art.734 cod. pen. per l'assenza di motivazione in ordine all'applicabilità del principio di offensività e alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è parimenti inammissibile.

Come correttamente rilevato anche dal Tribunale del riesame, il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen. tutela l'interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall'armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località; con la conseguenza che, per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi, è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura, tanto da turbarne sensibilmente il godimento estetico (Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019, Rv. 276359-02).

Fatte queste premesse, quanto al primo versante, relativo alla presunta inoffensività delle condotte in contestazione, va precisato che, nel caso di specie, esse sono state ritenute di per sé fonte di alterazione della bellezza naturale protetta, secondo un giudizio riservato al motivato apprezzamento del giudice di merito, non rilevando, dunque, per escludere il reato ipotizzato, la ricostruzione difensiva alternativa - smentita dagli atti - secondo cui queste avevano solo carattere marginale.

In secondo luogo, occorre comunque ribadire che, nella specie, come correttamente rappresentato dal Tribunale del riesame, i rilievi 'effettuati dagli operanti hanno riscontrato conseguenze ben visibili e percepibili sul patrimonio estetico del paesaggio interessato.

Quanto alla pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, valgono invece le considerazioni svolte sub 1.1., relativamente all'insufficienza delle comunicazioni semplici prodotte dalla difesa, le quali, non coprendo le opere concretamente compiute, non possono certamente fondare alcun legittimo affidamento opponibile, da parte dell'indagata, alla contestazione della contravvenzione ex art. 734 cod. pen. 1.3.

Anche il terzo motivo di impugnazione - con il quale si lamenta la violazione di legge per mancanza di motivazione, in relazione al periculum in mora ed ai principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità - è inammissibile.

L'ordinanza impugnata appare logicamente argomentata, allorché (pag. 9) richiama espressamente la complessiva valutazione svolta in ordine al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, derivante dalla espressa dichiarazione di continuare i lavori, nonostante la diffida in tal senso comunicata all'indagata dalla polizia giudiziaria subito dopo il primo intervento, come tale evidentemente dimostrativa del rischio di reiterazione.

Il provvedimento', inoltre, ha motivato sufficientemente in ordine al rispetto dei principi di gradualità, adeguatezza e proporzionalità del vincolo, nella parte in cui As e precisa espressamente che: per quanto concerne il Comune di Narzole, tutti i terreni indicati nella relativa comunicazione semplice paiono coinvolti nei lavori; mentre, per quanto riguarda il Comune di Novello, le operazioni di trinciatura erano appena iniziate; di talché l'apposizione del vincolo reale in contestazione non poteva che riguardare la totalità dei terreni in proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e non soltanto le parti in cui i lavori fossero stati effettivamente eseguiti, come pure richiesto dalla difesa.

2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Asti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2023, il Tribunale di Asti ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale, emesso in data 11 ottobre 2023, con il quale, su richiesta del Pubblico Ministero, era stato convalidato il sequestro, eseguito dalla polizia giudiziaria, di tutti i terreni boscati di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] - di cui l'indagata è legale rappresentante - siti nei Comuni di Narzole e di Novello, individuati nelle istanze AsL di comunicazione semplice per interventi selvicolturali del 13 ottobre 2021 e del 7 aprile 2023, per i reati di cui agli artt. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, 734 cod. pen., in relazione alla violazione degli artt. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004, 8 del d.lgs. n. 34 del 2018, e 96, comma 1, lettera d), del r.d. n. 523 del 1904. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 325 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 309, comma 9, 292, 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine a profili essenziali e decisivi per l'accertamento del fatto, nonché con riferimento all'inosservanza o erronea applicazione di alcune norme, anche regionali, di settore. Secondo la prospettazione difensiva, la motivazione del Tribunale sarebbe meramente apparente, omettendo qualsivoglia confronto con le doglianze sollevate relativamente .al fumus commissi delicti. Come già il Gip nel provvedimento di sequestro preventivo, anche il giudice cautelare avrebbe erroneamente ritenuto necessaria l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - reputando integrate le fattispecie previste dagli artt.734 cod. pen. e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 - sul rilievo che, lungi dal rappresentare mere operazioni di gestione, l'attività posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - concretandosi nell'estirpo quasi integrale della copertura forestale e in lavori di dissodamento del terreno - stesse impedendo la rinnovazione naturale del bosco, nonostante che, a parere del ricorrente, non fosse individuabile, nel caso di specie, alcuna attività volta alla trasformazione della superficie boschiva, coincidente con i concetti di disboscamento o deforestazione. Nella fattispecie, ci si sarebbe, dunque, soffermati solo sul mero dato formale delle due comunicazioni semplici, omettendo tuttavia di valutarne i contenuti e i presupposti; né si sarebbe correttamente vagliata la normativa di settore vigente in materia - e, segnatamente, gli artt. 4 del regolamento regionale forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 4 del 2009, 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, 6 e 14 della legge regionale n. 4 del 2009, 2 del d.P.R. n. 31 del 2017, 3, comma 3, della legge regionale Piemonte n. 32 del 2008, nonché 6, comma 4, e 7, comma 13, del d.lgs. n. 34 del 2018 - limitandosi a confinare le contestazioni difensive alla mera indicazione dell'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, che escluderebbe l'obbligo di ottenere l'autorizzazione paesaggistica per le attività di taglio colturale - da equipararsi ai tagli selvicolturali - ritenendo dunque erroneamente che l'indagata abbia agito in assenza della prescritta autorizzazione.Nello specifico, sostiene l'indagata che il Tribunale di Asti ha mancato di confrontarsi con le circostanze che: a) la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha eseguito regolarmente i lavori nei comuni di Novello e Narzole, sulla base di due specifiche autorizzazioni adottate e riscontrate positivamente in data 13 ottobre 2023, ai sensi del regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale Piemonte n. 4 del 2009, afferenti, in entrambi i casi, ad interventi da eseguire nel termine massimo di due anni e consistenti in lavori di tagli e di diradamento di cui all'art. 22 del regolamento forestale, il quale, disciplinando le modalità di esecuzioni di tali operazioni, prevede proprio il rilascio di una copertura minima a fine intervento non inferiore al 50%; b) dunque, la società, sino alla data del 14 ottobre 2023, ben avrebbe potuto compiere gli interventi di taglio, pulitura e diradamento, non essendo stato prescritto dalle autorità preposte nessun adempimento ulteriore; c) la stessa regione Piemonte, mediante PEC, avrebbe ritenuto legittimo il taglio sino a quel momento eseguito, disponendo altresì la possibilità per l'indagata di procedere con ulteriori interventi di taglio relativamente alle piante senescenti, deperienti e/o fortemente inclinate e alla necessaria trinciatura in alcune aree, senza riferimento ad alcuna autorizzazione paesaggistica o idrogeologica; d) la finalizzazione dell'attività suddetta avrebbe necessariamente richiesto, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento regionale forestale di attuazione della legge regionale, non solo la relativa pulitura ed i connessi sfogli, ma anche l'eventuale sgombero di piante morte o schiantate da aventi atmosferici dalle altre aree controllate ex art. 2 del medesimo regolamento; e) la trinciatura, il taglio e l'utilizzazione delle piante che in un dato soprassuolo boschivo sono considerate soprannumerarie o infestanti, e cioè eccedenti il numero che costituisce, all'età data e con le dimensioni raggiunte, la densità normale del bosco, è operazione passiva dal punto di vista economico, spesso abbinata al taglio di ripulitura. Secondo la difesa, inoltre, anche con riferimento alle operazioni interessanti le zone limitrofe al [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Asti avrebbe omesso di considerare che l'attività di sistemazione di frane, diretta alla sola rimozione degli alberi e dei fusti che ostruivano il normale deflusso delle acque, espletata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'art. 2 dell'allegato n. 25 del d.P.R. n. 31 del 2017, non è assoggettata a regime autorizzatorio, espressamente escluso, non solo da tale norma, ma anche dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 45 del 1989. A parere del ricorrente, l'attività era necessaria per consentire la ricognizione orografica della porzione di territorio interessato da una precedente frana e dei conseguenti discostamenti del terreno - peraltro oggetto di rilievi fotografici prodotti dalla difesa ed erroneamente disattesi dal giudice - onde operare i successivi interventi ricadenti sull'area in modo sicuro ed in condizioni di stabilità geomorfologica. Il dissodamento del terreno indebitamente contestato all'indagata sarebbe servito, dunque, esclusivamente a liberare un piccolissimo tratto del fiume dai resti di alcuni tronchi d'albero caduti naturalmente, che determinavano un concreto pericolo in caso di piogge alluvionali; di talché nessuna alterazione della morfologia del corso d'acqua sarebbe stata posta in essere, né sarebbe possibile individuare un evento che abbia mutato in modo rilevante„ anche sotto il profilo temporale, le sue caratteristiche ambientali. Il giudice cautelare si sarebbe, infine, erroneamente astenuto dal motivare la denunciata discrasia con la fattispecie astratta, contestata ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, l'art. 181 menzionato esclude espressamente dal novero delle condotte penalmente rilevanti gli interventi consistenti sia nella manutenzione nell'esercizio dell'attività agro- silvo-pastorale, che non comporti l'alterazione dei luoghi, che in attività di taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia. Inoltre, non potrebbe attribuirsi rilevanza penale ad interventi del tutto marginali sul territorio, debitamente autorizzati, necessari e propedeutici alla sua sistemazione sotto il profilo paesaggistico, e non anche alla sua modificazione o alterazione. 2.2. Con un secondo motivo di censura, il ricorrente lamenta, poi, la violazione dell'art. 734 cod. pen., per l'assenza di motivazione della sentenza, nella parte in cui omette di motivare in ordine all'applicabilità del principio di offensività e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. Sotto il primo profilo, osserva l'indagata che, nel caso di specie, non vi è alcuna effettiva lesione del paesaggio, essendo stati realizzati interventi soltanto marginali, debitamente autorizzati, necessari alla sistemazione stessa del territorio sotto il profilo paesaggistico, e non anche alla sua alterazione. Quanto, invece, alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo, la ricorrente valorizza l'autorizzazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA], al fine di evidenziare il legittimo affidamento; di talché, nel caso di specie, mancherebbe quel pregiudizio concreto e tangibile alle bellezze naturali cui la natura di reato di danno dell'art.734 cod. pen. subordina, all'opposto, la configurabilità del reato stesso. 2.3. Con un terzo motivo di censura, ci si duole infine della violazione di legge, anche sotto il profilo della motivazione apparente, in relazione al periculum in mora ed ai principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità. Secondo la prospettazione difensiva, nel caso di specie, difetterebbe il periculum in mora, sul rilievo che la [OSCURATO:SOCIETA]., pur avendo espresso la volontà di proseguire i lavori, finalizzati esclusivamente a porre in essere le attività già autorizzate e da completare entro due anni, avrebbe posto in essere attività lecite, in quanto rappresentanti mere operazioni di gestione dell'area, senza far prevedere, dunque, alcuna attività di disboscamento, abbattimento alberi o estirpazione dei ceppi delle piante esistenti. Oltre a ciò, nessun argomento sarebbe stato speso sulla necessità di apporre il vincolo reale su tutti i terreni siti nel comune di Novello, solo in minima parte interessati dalle attività di trinciatura, ed in quello di Narzole, di cui soltanto poche particelle sarebbe invece risultate interessate dai lavori - segnatamente, quelle limitrofe al rio - essendo il resto della proprietà costituita da campi da golf, nei quali, non essendovi boschi di sorta, non sarebbe possibile eseguire trasformazione boschiva. Il sequestro, essendo stato allargato a tutti i terreni di proprietà dell'indagata, risulterebbe dunque lesivo dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità di cui all'art. 275 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di censura, relativo alla violazione dell'art. 325 cod. prod. pen., in relazione agli artt. 125, 309, comma 9, 292, 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen., nonché con riferimento all'inosservanza o erronea applicazione di alcune norme, anche regionali, di settore, è inammissibile in quanto diretto ad ottenere valutazioni di merito, non solo già adeguatamente sviluppate dal giudice del gravame, ma in ogni caso precluse al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, limitato alla violazione di legge dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Le asserzioni difensive propongono, infatti, una ricostruzione fattuale che omette di considerare le risultanze probatorie, le emergenze della documentazione e i rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria, che rappresentano l'effettuazione di interventi ben più ampi ed incisivi di quelli oggetto delle clue comunicazioni semplici richiamate dalla difesa. Nello specifico, come accertato dagli operanti di polizia giudiziaria, a fronte della comunicazione semplice n. 60939/2021, avente ad oggetto «il taglio selettivo all'interno del robineto a carico di piante morte in piedi, deperienti, mal conformate o fortemente inclinate, nel rispetto dei limiti dell'art. 22 del Regolamento forestale, nonché l'apertura di una nuova via temporanea di esbosco, i lavori concretamente effettuati nel Comune di Novello», gli interventi, lungi dal concretarsi in mere operazioni di ordinaria gestione e di pulizia delle aree interessate - per le quali effettivamente le norme richiamate dalla difesa non prevedono alcuna specifica autorizzazione paesaggistica - sono consistiti in realtà in una massiva trasformazione di uso del suolo, con eliminazione del bosco su alcune porzioni, di trinciatura, con conseguente eliminazione della rinnovazione su altre porzioni, di costruzione di nuova strada, di lunghezza pari a 187 metri e larga 2,5, nel Comune di Novello, nonché in lavori di movimento terra ed eliminazione della vegetazione in fascia di rispetto del vincolo idraulico del [OSCURATO:PERSONA], su un tratto di 900 metri circa nei Comuni di Novello e Narzole. Parimenti, nonostante la comunicazione semplice n. 74325/2023, relativa ai lavori effettuati nel Comune di Narzole, facesse riferimento a «tagli fisiosanitari nel governo misto di piante morte in piedi, gravemente compromesse, con obbligo di rilascio di una copertura minima almeno pari al 50%», le ispezioni effettuate dalla polizia giudiziaria hanno riscontrato lavori di trasformazione d'uso del suolo, con eliminazione del bosco su diversi ettari, oltre che lavori di movimento terra ed eliminazione della vegetazione sulle sponde del [OSCURATO:PERSONA], per circa 900 metri. Le due comunicazioni semplici prodotte dalla difesa risultano - allo stato attuale del quadro indiziario - del tutto inconferenti, perché riferite ad opere minori e diverse da quelle concretamente poste in essere dall'indagata ed accertate dalla polizia giudiziaria: ciò che, non solo risulta adeguatamente motivato dal provvedimento impugnato, ma appare altresì precluso al sindac:ato di legittimità, per la natura fattuale che la relativa valutazione andrebbe ad assumere. Alla luce degli accertamenti effettuati dagli operanti del Corpo forestale dei Carabinieri, il giudice del gravame ha, dunque, motivato sufficientemente la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, muovendo dalla incompatibilità dell'ordinaria gestione forestale dell'area con i lavori concretamente effettuati dall'indagata, consistenti in operazioni di dissodamento del terreno, sradicamento ed estirpo delle piante esistenti e in lavori di movimento terra, a seguito dei quali - come accertato dalla polizia giudiziaria - la copertura forestale di quell'area è risultata quasi del tutto estirpata; operazioni dunque concretanti una vera e propria trasformazione del bosco, tutelata dall'art. 8 del d.lgs. n 34 del 2018, per la quale - come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame - avrebbe dovuto ottenersi la specifica autorizzazione paesaggistica richiesta dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. Per quanto concerne, infine, la denunciata discrasia tra la fattispecie concreta e quella astratta di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, va ribadito che l'ordinanza ha fornito adeguata e completa motivazione in crdine all'effettivo riconoscimento della necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi posti in essere e, dunque, in relazione alla sussistenza del fumus del reato, allorché (pagg. 7-8), ha dato debitamente conto della portata e della effettività dei lavori, accertati, del resto, dai rilievi effettuati dagli operanti del Corpo forestale dei Carabinieri, in termini di operazioni di estirpo quasi integrale della copertura forestale e di dissodamento del terreno, tali da impedire la futura rinnovazione del bosco.1.2. Il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art.734 cod. pen. per l'assenza di motivazione in ordine all'applicabilità del principio di offensività e alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è parimenti inammissibile. Come correttamente rilevato anche dal Tribunale del riesame, il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen. tutela l'interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall'armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località; con la conseguenza che, per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi, è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura, tanto da turbarne sensibilmente il godimento estetico (Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019, Rv. 276359-02). Fatte queste premesse, quanto al primo versante, relativo alla presunta inoffensività delle condotte in contestazione, va precisato che, nel caso di specie, esse sono state ritenute di per sé fonte di alterazione della bellezza naturale protetta, secondo un giudizio riservato al motivato apprezzamento del giudice di merito, non rilevando, dunque, per escludere il reato ipotizzato, la ricostruzione difensiva alternativa - smentita dagli atti - secondo cui queste avevano solo carattere marginale. In secondo luogo, occorre comunque ribadire che, nella specie, come correttamente rappresentato dal Tribunale del riesame, i rilievi 'effettuati dagli operanti hanno riscontrato conseguenze ben visibili e percepibili sul patrimonio estetico del paesaggio interessato. Quanto alla pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, valgono invece le considerazioni svolte sub 1.1., relativamente all'insufficienza delle comunicazioni semplici prodotte dalla difesa, le quali, non coprendo le opere concretamente compiute, non possono certamente fondare alcun legittimo affidamento opponibile, da parte dell'indagata, alla contestazione della contravvenzione ex art. 734 cod. pen. 1.3. Anche il terzo motivo di impugnazione - con il quale si lamenta la violazione di legge per mancanza di motivazione, in relazione al periculum in mora ed ai principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità - è inammissibile. L'ordinanza impugnata appare logicamente argomentata, allorché (pag. 9) richiama espressamente la complessiva valutazione svolta in ordine al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, derivante dalla espressa dichiarazione di continuare i lavori, nonostante la diffida in tal senso comunicata all'indagata dalla polizia giudiziaria subito dopo il primo intervento, come tale evidentemente dimostrativa del rischio di reiterazione. Il provvedimento', inoltre, ha motivato sufficientemente in ordine al rispetto dei principi di gradualità, adeguatezza e proporzionalità del vincolo, nella parte in cui As e precisa espressamente che: per quanto concerne il Comune di Narzole, tutti i terreni indicati nella relativa comunicazione semplice paiono coinvolti nei lavori; mentre, per quanto riguarda il Comune di Novello, le operazioni di trinciatura erano appena iniziate; di talché l'apposizione del vincolo reale in contestazione non poteva che riguardare la totalità dei terreni in proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e non soltanto le parti in cui i lavori fossero stati effettivamente eseguiti, come pure richiesto dalla difesa. 2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativame
Sentenza Cassazione n. 28521/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris