CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERONI, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, con le quali la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 14 ottobre 2022 il Tribunale di Napoli — Sezione per il riesame, accoglieva l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] — che aveva rigettato l'originaria mozione cautelare di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi prossimi 1\ congiunti, unitamente al divieto di comunicazione con gli stessi — nei confronti di C.A. per il delitto di atti persecutori. Ai fini della migliore comprensione del ricorso, basti qui evidenziare che il Gip con una prima ordinanza rigettava la domanda cautelare, ritenendo non certa la capacità di intendere e di volere della C.A. al momento dei fatti. Il Pubblico ministero non impugnava la già menzionata ordinanza, ma richiedeva chiarimenti al consulente tecnico e all'esito proponeva una nuova richiesta di misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] rigettava nuovamente la richiesta e a quel punto il Pubblico ministero proponeva appello, ex art. 310 cod. proc. pen., in relazione al quale il Tribunale del riesame ha emesso l'ordinanza ora impugnata. 2. Avverso tale ordinanza C.A. a mezzo dei difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 70 e 178 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente. L'ordinanza impugnata avrebbe errato nel non rilevare la nullità per violazione delle norme citate, avendo il pubblico ministero proceduto all'accertamento della capacità di intendere e di volere non a mezzo di incidente probatorio, come prescritto dall'ad. 70, comma 3, cod. proc. pen., sia nella fase iniziale delle indagini preliminari, sia anche a seguito del rigetto della prima mozione cautelare, limitandosi a chiedere chiarimenti all'esperto, in assenza di contraddittorio. 4. Il secondo motivo denuncia violazione dell'ad. 649 cod. proc. pen. per violazione del cd. giudicato cautelare, avendo l'ordinanza impugnata violato la preclusione endoprocessuale conseguente all'omessa impugnazione della prima ordinanza cautelare emessa dal Gip, né potendo ritenersi che, alla luce dei nuovi quesiti posti dal pubblico ministero, l'integrazione della consulenza tecnica — in assenza di nuova visita alla C.A. - costituisca l'approfondimento sulle condizioni psicofisiche dell'indagata sollecitato dal Gip. 5. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 85 e 88 cod. pen., 273, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in conto che anche il dubbio sulla capacità di intendere e volere vieta l'applicazione della misura cautelare. Nel caso in esame il dubbio sarebbe da trarsi dalla lettura dall'elaborato di altro consulente tecnico che, in altri procedimenti, aveva ritenuto l'incapacità predetta, tanto da condurre al proscioglimento dell'imputata. Proprio tali conclusioni avevano indotto il Gip a rigettare le due richieste di misura cautelare, mentre il Tribunale del riesame, invece, non avrebbe comparato gli elaborati degli altri procedimenti con quello allegato dal pubblico ministero, rendendo una motivazione carente in relazione al rilievo del 'refuso' che avrebbe corretto il consulente in sede di integrazione. Per altro l'ordinanza impugnata rende una motivazione contraddittoria allorchè esclude la incapacità di intendere e volere, affermando che la C.A. non sia in grado di controllarsi. 6. Il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 282 -ter cod. proc. pen. per non aver indicato i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e dai prossimi congiunti, nonché le modalità di attuazione, in considerazione della circostanza che con riferimento alla abitazione delle persone offese lalC.A.1 deve frequentarla per proprie esigenze abitative. 7. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Quanto al primo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 70, comma 3, cod. proc. pen. A ben vedere la norma che si ritiene violata non attiene al thema posto dal ricorso, in quanto riguarda la capacità di partecipare al processo, per infermità sopravvenuta al fatto, e non i presupposti necessari per l'applicazione della misura cautelare, quindi la incapacità di intendere e di volere al momento del fatto ai sensi dell'art. 85 cod. pen., la cui assenza ai sensi dell'art. 273, comma 2, cod. proc.pen., vieta l'applicazione ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità. D'altro canto, il Tribunale del riesame, respingendo la tesi difensiva, evidenziava a buona ragione come «nessun aggancio normativa» la rendesse fondata. Ne consegue che il motivo è mal posto e generico, in quanto difetta sul punto della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Infatti, in tema di impugnazioni cautelari può costituire "elemento nuovo", Idoneo a superare l'effetto preclusivo derivante dal cd. giudicato cautelare, formatosi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesa mini dal punto di vista tecnico-scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi (Sez. 4, n. 25104 del 03/06/2021, Clemente, Rv. 281493 - 01; Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411 - 01). Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha valutato la novità della integrazione della consulenza posta alla base della nuova richiesta di misura cautelare: non risulta formulata l'eccezione di giudicato cautelare da parte della difesa, alla quale quindi non risponde il Tribunale del riesame, che però, nel fatti, valorizza l'elemento di novità proposto dal pubblico ministero, con ciò facendo buon governo del principio di diritto ora citato. 4. Il terzo motivo risulta in parte generico per aspecificità, difettando per altro di autosufficienza, come rilevato dalla Procura generale, per altra parte infondato. 4.1 A ben vedere corretto è l'approccio del ricorso, che richiama i principi per cui In tema di misure cautelari personali l'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., vieta l'applicazione ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità, non è richiesto che questa debba essere provata in termini di certezza, ma semplicemente che esista un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di essa (Sez. 5, n. 11957 del 03/03/2020, Marchese, Rv. 278860 - 01, in una fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato una misura coercitiva sul presupposto che non fosse emerso con certezza il difetto di imputabilità dell'indagato, malgrado dagli atti risultasse che era affetto da un grave ed irreversibile "deficit" cognitivo e volitivo; Sez. 1, Sentenza n. 72 del 26/11/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA]. 249287 - 01). E però, nel caso in esame, con una valutazione di merito non manifestamente illogica o contraddittoria, quanto al profilo della autonomia delle valutazioni afferenti la imputabilità in questo procedimento rispetto agli esiti delle perizie in altri procedimenti, il Tribunale del riesame rileva non esservi alcun dubbio in ordine alla natura parziale e non totale del vizio di mente, facendo propria la valutazione del consulente tecnico, che aveva riscontrato una disabilità cognitiva di grado moderato, e rilevando come le perizie svolte in altri procedimenti fossero riferite ad altri momenti, rispetto ai quali le condizioni dellalc .A. I erano mutate nel tempo, fino al momento del delitto di atti persecutori ora all'esame del giudice della cautela. In ciò, il Tribunale del riesame correttamente applica il principio per cui ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei (Sez. 6, n. 27747 del 15/09/2020, A., Rv. 279619 - 01). In tal senso deve quindi evidenziarsi che, se vi fosse stato un travisamento nella valutazione della consulenza tecnica, come integrata, spettava alla ricorrente corredare il ricorso degli atti che si ritenevano oggetto del medesimo, il che non è avvenuto: ciò per consentire alla Corte di legittimità di apprezzarlo. Infatti, in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sei. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 2650535ez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 4.2 D'altro canto, però, la ricorrente censura per contraddittorietà la motivazione nella parte in cui, facendo proprio il contenuto dell'elaborato tecnico del consulente Sperandeo, afferma che « L.) in condizioni di stress e di pressione ambientale (quale può essere la condizione familiare problematica della C.A. i cui genitori sono ritenuti responsabili di provocare agiti aggressivi), la perizianda non riesce a controllare comportamenti che sa, però, essere inadeguati essendo, del pari, pienamente consapevole delle conseguenze giudiziarie che ne derivano».In sostanza, lamenta la ricorrente che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto in conto che l'assenza di capacità di volere, pur in presenza della capacità di intendere, determini difetto di imputabilità. La necessità della contestuale sussistenza delle due capacità va però declinata tenendo conto dei principi condivisi da questo Collegio e qui ribaditi richiamando Sez. 6, n. 18458 del 05/04/2012, Bondi, Rv. 252686 - 01 (conf. Sez. 5, n. 8282 del 09/02/2006, Scarpinato, Rv. 233228 - 01): «Quanto alla specifica questione dei rapporti tra "intendere" e "volere", rammenta poi il Collegio, nella scarsa giurisprudenza sul punto, che la "capacità di volere assente" può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt.85 e 88 c.p., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano peraltro le due essenziali e concorrenti condizioni che seguono: a) che gli impulsi all'azione, che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere), siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) che ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita (Sez. 6, 43285/09, R.v. 245253; Sez. 5, 8282/2006, Rv. 233228). [...] la esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere considerata come causa, da sola, sufficiente a determinare "un'azione incoerente con il sistema di valori di chi la compie", essendo invece onere dell'interessato dimostrare il "carattere cogente", nel singolo caso, dell'impulso stesso, nella specie peraltro "in allora" ragionevolmente escluso dagli psichiatri (cfr. anche Sezioni Unite: n. 9163 del 2005 Rv. 230317)». Nel caso in esame, non sussiste la condizione sub a), in quanto il Tribunale del riesame chiarisce come sia assicurata nella C.A. la consapevolezza della «inadeguatezza» dei comportamenti nonché la piena consapevolezza delle conseguenze giudiziarie che derivano dalle condotte poste in essere, il che esclude che l'assenza di controllo — capacità di volere — sia tale da integrare un vizio totale di mente. Pertanto può ribadirsi il principio per cui in tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen, anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di ei p p rezza rn e le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso. Ne consegue la infondatezza della censura. 5. Fondato è invece il quarto motivo. L'ordinanza impugnata, che accogliendo l'appello del pubblico ministero applica la misura cautelare del divieto di avvicinamento nella opzione del non avvicinamento ‹ca luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa» (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) richiede la determinazione specifica di tali luoghi, come indicato da Sez. U n. 39005 del 29/04/2021, G., Rv. 281957 — 01, per le quali il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, A tale principio l'ordinanza impugnata non si è attenuta, cosìcchè dovrà il Tribunale del riesame Indicare quali modalità di esecuzione e quali limitazioni siano da assumere ai sensi dell'art. 282-ter, comma 4, cod. proc. pen. quanto più ove vi sia la necessità, per quanto dedotto in ricorso, di conciliare la misura cautelare con le esigenze abitative della indagata. 6. Ne consegue l'annullamento con rinvio, nei limiti indicati con riferimento ai solo quarto motivo, al Tribunale del riesame di Napoli con funzioni di appello. 7. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d,igs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela del diritti e della dignità degli interessati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni della misura cautelare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, Sezione del riesame. Rigetta il ricorso nel resto.In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 08/03/2023 Il Consigliere estensore