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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2028

Cassazione n. 22444/2026

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todel ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 19 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Tarantorigettava l’istanza presentata dall’odierno ricorrente volta ad ottenere la misura alternativaalla detenzione dell’affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 9ottobre 1990.

Osservava che il ricorrente, condannato per il delitto di omicidio volontariocommesso con armi nel 2007, era in espiazione della pena la cui fine era prevista per il6.10.2028; che egli aveva beneficiato della misura alternativa della semilibertà che, tuttavia,era stata revocata nel maggio 2024 non avendo egli rispettato i limiti territoriali impostigli eavendo assunto cocaina.

Sulla base di tali elementi riteneva che la misura richiesta, in formac.d. ambulatoriale, non fosse idonea a contenere il pericolo di recidiva specifico, in quantolasciava al beneficiario un margine di libertà molto più ampio di quello in precedenzaconcesso che pure egli non era stato in grado di gestire.

Rilevava che, comunque, eglipoteva beneficiare del supporto del Serd interno all’istituto.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico composito motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta neilimiti strettamente necessari alla motivazione.Osserva che la motivazione del rigetto trascura l’esito della relazione di aggiornamentodell’equipe trattamentale, che ha espresso parere favorevole alla concessione della misurafondato sul percorso rieducativo condotto e sulla totale revisione critica dell’azionecommessa nonché sulla disponibilità di attività lavorativa e di attività di volontariato.

Ladecisione si è fondata, invece, solo sulla pregressa esperienza negativa e non ha dato rilievoalla volontà di intraprendere un percorso terapeutico idoneo a scongiurare il pericolo direcidiva, del quale non ha neanche valutato l’idoneità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.

Ha osservato che l’ordinanza impugnata ha fondato il giudizio prognosticonegativo sulla condotta successiva al reato serbata dal condannato caratterizzatadalla revoca della semilibertà nel maggio del 2024 e che, in senso contrario, nonrileva l’omesso esplicito riferimento al contenuto della relazione di sintesi, nella qualesi prospetterebbe l’idoneità trattamentale dell’affidamento terapeutico richiesto, ai cuiesiti il giudice non è vincolato pur dovendone apprezzare le riferite informazioni,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostantila misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (così, di recente, tra lealtre, Sez. 1, Sentenza n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402-01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, in quanto proposto per motivi infondati, deve essere rigettato.2.

L’affidamento in casi particolari regolamentato dall’art. 94 d.P.R. n. 309del 1990 e, “per quanto non diversamente disciplinato” dalla legge n. 354 del1975 sull’ordinamento penitenziario e dal suo Regolamento di esecuzione di cuial D.P.R. n. 230 del 2000, è istituto che, pur costituendo una species del genusdell’affidamento in prova disciplinato dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario,se ne distacca in quanto si fonda su presupposti diversi e persegue finalitàdiverse.

Presuppone, infatti, lo stato di tossicodipendenza e l’idoneità delprogramma terapeutico al recupero del condannato e persegue la finalità di curae affrancamento dalla dipendenza e lo scopo rieducativo (Sez. 1, n. 13542 del03/03/2010).La sua concessione è subordinata a presupposti specifici, oggettivi esoggettivi.

Quelli soggettivi sono costituiti: dallo stato di attuale dipendenza dastupefacenti o da alcool; dall’esistenza di un programma di recupero terapeuticoe socio-riabilitativo che può avere carattere residenziale, semiresidenzialepresso una comunità terapeutico, ovvero ambulatoriale presso la strutturasanitaria territoriale di riferimento; dalla certificazione rilasciata dalla ASL o dauna struttura autorizzata che attesti lo stato di tossicodipendenza, la proceduracon la quale tale stato è stato accertato, l’idoneità del programma di recupero eil suo andamento, se già in corso.Quello oggettivo è, invece, correlato alla durata della pena inflitta o ancorada espiare che deve essere non superiore a sei anni o a quattro se inflitta peruno dei reati previsti dall’art. 4-bis ord. pen.In presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, il Tribunale è chiamatoad effettuare una valutazione complessa, di natura prognostica, in ordine alprobabile perseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo contodella pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare unsuo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, Rv.273293-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n.11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158).La peculiarità dell’istituto e delle sue finalità spiega la deroga ad alcunedisposizioni previste dall’ordinamento penitenziario ovvero, per quanto oggi diinteresse, all’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975.

Il divieto di applicazionedi una nuova misura non opera se l'applicazione dell'affidamento in provaterapeutico è richiesto dal condannato che abbia subito la revoca di una misuraordinaria o di un precedente affidamento speciale, dal momento che tale misuranon è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsioneostativa dell'articolo 58-quater dell'ordinamento penitenziario e in considerazionedella peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono che non può determinarealcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformarsi aibenefici che hanno finalità di rieducazione comune (Sez. 1, n. 24425 del26/04/2023, Rv. 284634-01).3.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l’istanza non fosseaccoglibile in quanto il percorso terapeutico, da attuare nelle forme c.d.ambulatoriali, è stato valutato inidoneo a contenere il pericolo di recidivaspecifico e ciò in forza degli esiti della precedente misura alternativa.

Ilricorrente, infatti, era stato già ammesso alla misura alternativa della semilibertà,ma il beneficio era stato revocato nel maggio 2024, in quanto egli aveva violatole prescrizioni ed aveva assunto cocaina.

Con tale argomentazione il Tribunalenon ha inteso estendere la causa di inammissibilità di cui all’art. 58-quater Ord.pen. alla fattispecie, ma dalla negativa esperienza ha tratto argomenti perritenere inidoneo il programma osservando che, se il ricorrente non era stato ingrado di gestire uno spazio di libertà limitato, quale quello proprio dellasemilibertà, a maggior ragione non sarebbe stato in grado di gestire uno spaziodi libertà molto più ampio, rispetto al quale il trattamento terapeutico avvenivasolo in ambito ambulatoriale ovvero con modalità tali da richiedere una capacitàdi autodisciplina che aveva dimostrato di non avere.4.

La motivazione, benché sintetica, è logica e aderente ai dati fattuali.

IlTribunale ha ritenuto di dover valorizzare la fragilità del ricorrente rispetto allostato di tossicodipendenza, quale emersa dalla pregressa esperienza,debolezza rispetto alla quale il percorso trattamentale, i cui esiti, peraltro, nonsono in alcun modo vincolanti (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016-01),è stata ritenuta subvalente e insufficiente a superare la prognosi negativa.D’altro canto, poiché l’affidamento in prova per motivi terapeutici deveassicurare la prevenzione dai reati, è necessario poter contare sullacollaborazione del soggetto interessato, che, nel caso di specie, è stata ritenutanon adeguatamente garantita alla luce della pregressa negativa esperienza (purin condizioni di maggiore controllo).

Il Tribunale, d’altro canto, hacoerentemente ritenuto che interesse del ricorrente ad affrancarsi dallo stato ditossicodipendenza possa essere coltivato mediante il supporto del SERDinterno all’istituto, che è in grado di fornire prestazioni equivalenti, e che èmaggiormente idoneo a bilanciare le esigenze di recupero e di prevenzione dicondotte recidivanti.5.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
todel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 19 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Tarantorigettava l’istanza presentata dall’odierno ricorrente volta ad ottenere la misura alternativaalla detenzione dell’affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 9ottobre 1990. Osservava che il ricorrente, condannato per il delitto di omicidio volontariocommesso con armi nel 2007, era in espiazione della pena la cui fine era prevista per il6.10.2028; che egli aveva beneficiato della misura alternativa della semilibertà che, tuttavia,era stata revocata nel maggio 2024 non avendo egli rispettato i limiti territoriali impostigli eavendo assunto cocaina. Sulla base di tali elementi riteneva che la misura richiesta, in formac.d. ambulatoriale, non fosse idonea a contenere il pericolo di recidiva specifico, in quantolasciava al beneficiario un margine di libertà molto più ampio di quello in precedenzaconcesso che pure egli non era stato in grado di gestire. Rilevava che, comunque, eglipoteva beneficiare del supporto del Serd interno all’istituto.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico composito motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta neilimiti strettamente necessari alla motivazione.Osserva che la motivazione del rigetto trascura l’esito della relazione di aggiornamentodell’equipe trattamentale, che ha espresso parere favorevole alla concessione della misurafondato sul percorso rieducativo condotto e sulla totale revisione critica dell’azionecommessa nonché sulla disponibilità di attività lavorativa e di attività di volontariato. Ladecisione si è fondata, invece, solo sulla pregressa esperienza negativa e non ha dato rilievoalla volontà di intraprendere un percorso terapeutico idoneo a scongiurare il pericolo direcidiva, del quale non ha neanche valutato l’idoneità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso. Ha osservato che l’ordinanza impugnata ha fondato il giudizio prognosticonegativo sulla condotta successiva al reato serbata dal condannato caratterizzatadalla revoca della semilibertà nel maggio del 2024 e che, in senso contrario, nonrileva l’omesso esplicito riferimento al contenuto della relazione di sintesi, nella qualesi prospetterebbe l’idoneità trattamentale dell’affidamento terapeutico richiesto, ai cuiesiti il giudice non è vincolato pur dovendone apprezzare le riferite informazioni,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostantila misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (così, di recente, tra lealtre, Sez. 1, Sentenza n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402-01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto proposto per motivi infondati, deve essere rigettato.2. L’affidamento in casi particolari regolamentato dall’art. 94 d.P.R. n. 309del 1990 e, “per quanto non diversamente disciplinato” dalla legge n. 354 del1975 sull’ordinamento penitenziario e dal suo Regolamento di esecuzione di cuial D.P.R. n. 230 del 2000, è istituto che, pur costituendo una species del genusdell’affidamento in prova disciplinato dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario,se ne distacca in quanto si fonda su presupposti diversi e persegue finalitàdiverse. Presuppone, infatti, lo stato di tossicodipendenza e l’idoneità delprogramma terapeutico al recupero del condannato e persegue la finalità di curae affrancamento dalla dipendenza e lo scopo rieducativo (Sez. 1, n. 13542 del03/03/2010).La sua concessione è subordinata a presupposti specifici, oggettivi esoggettivi. Quelli soggettivi sono costituiti: dallo stato di attuale dipendenza dastupefacenti o da alcool; dall’esistenza di un programma di recupero terapeuticoe socio-riabilitativo che può avere carattere residenziale, semiresidenzialepresso una comunità terapeutico, ovvero ambulatoriale presso la strutturasanitaria territoriale di riferimento; dalla certificazione rilasciata dalla ASL o dauna struttura autorizzata che attesti lo stato di tossicodipendenza, la proceduracon la quale tale stato è stato accertato, l’idoneità del programma di recupero eil suo andamento, se già in corso.Quello oggettivo è, invece, correlato alla durata della pena inflitta o ancorada espiare che deve essere non superiore a sei anni o a quattro se inflitta peruno dei reati previsti dall’art. 4-bis ord. pen.In presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, il Tribunale è chiamatoad effettuare una valutazione complessa, di natura prognostica, in ordine alprobabile perseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo contodella pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare unsuo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, Rv.273293-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n.11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158).La peculiarità dell’istituto e delle sue finalità spiega la deroga ad alcunedisposizioni previste dall’ordinamento penitenziario ovvero, per quanto oggi diinteresse, all’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975. Il divieto di applicazionedi una nuova misura non opera se l'applicazione dell'affidamento in provaterapeutico è richiesto dal condannato che abbia subito la revoca di una misuraordinaria o di un precedente affidamento speciale, dal momento che tale misuranon è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsioneostativa dell'articolo 58-quater dell'ordinamento penitenziario e in considerazionedella peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono che non può determinarealcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformarsi aibenefici che hanno finalità di rieducazione comune (Sez. 1, n. 24425 del26/04/2023, Rv. 284634-01).3. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l’istanza non fosseaccoglibile in quanto il percorso terapeutico, da attuare nelle forme c.d.ambulatoriali, è stato valutato inidoneo a contenere il pericolo di recidivaspecifico e ciò in forza degli esiti della precedente misura alternativa. Ilricorrente, infatti, era stato già ammesso alla misura alternativa della semilibertà,ma il beneficio era stato revocato nel maggio 2024, in quanto egli aveva violatole prescrizioni ed aveva assunto cocaina. Con tale argomentazione il Tribunalenon ha inteso estendere la causa di inammissibilità di cui all’art. 58-quater Ord.pen. alla fattispecie, ma dalla negativa esperienza ha tratto argomenti perritenere inidoneo il programma osservando che, se il ricorrente non era stato ingrado di gestire uno spazio di libertà limitato, quale quello proprio dellasemilibertà, a maggior ragione non sarebbe stato in grado di gestire uno spaziodi libertà molto più ampio, rispetto al quale il trattamento terapeutico avvenivasolo in ambito ambulatoriale ovvero con modalità tali da richiedere una capacitàdi autodisciplina che aveva dimostrato di non avere.4. La motivazione, benché sintetica, è logica e aderente ai dati fattuali. IlTribunale ha ritenuto di dover valorizzare la fragilità del ricorrente rispetto allostato di tossicodipendenza, quale emersa dalla pregressa esperienza,debolezza rispetto alla quale il percorso trattamentale, i cui esiti, peraltro, nonsono in alcun modo vincolanti (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016-01),è stata ritenuta subvalente e insufficiente a superare la prognosi negativa.D’altro canto, poiché l’affidamento in prova per motivi terapeutici deveassicurare la prevenzione dai reati, è necessario poter contare sullacollaborazione del soggetto interessato, che, nel caso di specie, è stata ritenutanon adeguatamente garantita alla luce della pregressa negativa esperienza (purin condizioni di maggiore controllo). Il Tribunale, d’altro canto, hacoerentemente ritenuto che interesse del ricorrente ad affrancarsi dallo stato ditossicodipendenza possa essere coltivato mediante il supporto del SERDinterno all’istituto, che è in grado di fornire prestazioni equivalenti, e che èmaggiormente idoneo a bilanciare le esigenze di recupero e di prevenzione dicondotte recidivanti.5. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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