CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 09932/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 18 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni il 24 giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.L. n. 159/2011. Considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è reiterativo di doglianze già adeguatamente scrutinate dai giudici del gravame e disattese con il supporto di corrette argomentazioni giuridiche, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'episodicità della violazione non era stata ex se sufficiente "per inferirne la minima offensività" richiesta dalla norma, considerato pure che l'imputato era già destinatario di un foglio di via, al quale aveva contravvenuto, e che risultava gravato da condanne ulteriori per fatti molto gravi, "a conferma di un'indole assai proclive alla mancata osservanza della legge penale"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] en