CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento del ricorso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 24 aprile 2022 la Corte di appello di Milano - in riforma dell'assoluzione del 15 giugno 2021 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio con la formula «perché il fatto non costituisce reato» - ha condannato [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, con la diminuzione per il giudizio abbreviato, alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000; ha, altresì, disposto la confisca diretta, ed in subordine per equivalente in caso di incapienza della società, del profitto del reato sino a concorrenza della somma di C 384.956,41. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto, nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], con sede in Livigno, omise di versare le somme dovute per il periodo di imposta 2017 e, nella dichiarazione Mod. IVA 2017, relativa al 2016, utilizzò in compensazione, ex art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un ammontare complessivo di C 384.956,41, superiore alla soglia annua di C 50.000,00 (reato commesso in Livigno in data anteriore e prossima al 15 giugno 2018). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputata ha proposto 8 motivi di ricorso. Con i primi tre motivi si contesta la decisione della Corte di appello sulla sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Sondrio. 2.1. Con il primo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'eccezione di incompetenza non fosse stata correttamente proposta in primo grado né nell'udienza preliminare. L'eccezione di incompetenza sarebbe stata ritualmente proposta nell'udienza preliminare del 18 febbraio 2021, prima di richiedere l'ammissione al giudizio abbreviato, individuando l'autorità giudiziaria competente in quella di Roma, in relazione al luogo di consumazione del reato o, in subordine, in quella di Viterbo in applicazione del criterio di competenza residuale di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. Avendo il Giudice dell'udienza preliminare rigettato l'eccezione, la questione sarebbe stata nuovamente proposta all'udienza del 15 giugno 2021; quindi, dopo l'ulteriore rigetto nel giudizio abbreviato, la questione sarebbe stata riproposta, dopo la sentenza di assoluzione impugnata dal Pubblico ministero, con l'appello incidentale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 10-quater e 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, sull'individuazione del tempo e del luogo di consumazione del reato. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere correttamente radicata la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Sondrio in base alla sede legale della [OSCURATO:PERSONA]; avrebbe erroneamente applicato il criterio di cui all'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che non si applicherebbe al reato contestato alla ricorrente. Il corretto criterio di competenza applicabile sarebbe quello del luogo di consumazione del reato, richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, che coincide, per il reato ex art. 10-quater, con il luogo di presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato: non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, come affermato dalla Corte territoriale. Avendo la società accollante [OSCURATO:PERSONA], nel 2017, sede in Roma e ivi provveduto al pagamento dei tributi mediante compensazione con modello F24, il reato si sarebbe consumato a Roma, con relativa competenza territoriale di tale autorità giudiziaria. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla questione della competenza in base al luogo di accertamento del reato ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte territoriale non avrebbe fornito risposta al motivo di appello con cui si dedusse la possibilità di applicare detto criterio residuale e considerare competente l'autorità giudiziaria di Viterbo che avrebbe proceduto per prima all'accertamento del reato mediante le indagini della Guardia di Finanza di Viterbo che poi trasmise gli atti all'Agenzia delle Entrate di Sondrio. 2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 140 del 15 novembre 2017 e degli artt. 10-quater e 15 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del dolo sulla base della risoluzione n. 140 del 2017 dell'Agenzia delle Entrate la quale, chiarita l'impossibilità giuridica di compiere un'operazione di accollo quale quella posta in essere tra la società accollante [OSCURATO:PERSONA] e l'accollata [OSCURATO:PERSONA], stante le «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione» delle norme in materia, avrebbe ritenuto non punibili le condotte compiute in epoca precedente la risoluzione, validi e non sanzionabili i pagamenti antecedenti la sua pubblicazione. I contratti di accollo sarebbero stati stipulati il 14 aprile e il 6 giugno 2017, mentre le trasmissioni telematiche delle deleghe di pagamento, con modello F24, risalirebbero al 18 aprile e 15 giugno 2017: quindi, in data antecedente alla pubblicazione della risoluzione del 15 novembre 2017. Da ciò risulterebbe provata la mancanza di consapevolezza del carattere illecito della condotta di accollo e la sussistenza dell'ignoranza inevitabile per l'incerta portata applicativa della norma extra penale di cui all'art. 8, I. 27 luglio 2000, n. 212, con conseguente applicazione dell'esimente ex art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la condotta fosse successiva alla risoluzione n. 140 del 2017 in quanto avrebbe reputato che il reato ex art. 10-quater d.lgs. n.74 del 2000 si consumi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, nel giugno 2018, e non al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno di imposta interessato, con il quale solo si realizzerebbe l'indebita compensazione oggetto di incriminazione. La dichiarazione dei redditi del 2018 sarebbe irrilevante in quanto i debiti, oggetto dei contratti di accollo, riferendosi ad annualità antecedenti al 2017, non avrebbero dovuto annotarsi nella suddetta dichiarazione della società accollata. 2.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio della motivazione per il travisamento delle «risultanze processuali in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato», per avere la Corte di appello inferito la consapevolezza della ricorrente di attuare una condotta illecita dalla risoluzione n. 140 del 2017 e dalla sentenza di Sez. 3, n. 1999 del 14 novembre 2017, le quali, nella tesi difensiva, sarebbero successive e non antecedenti al comportamento delittuoso. Si deduce la illogicità della motivazione perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo di evasione dal mancato adempimento del debito tributario, pur avendo ottenuto in sede civile la società già rappresentata dalla ricorrente la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento della somma di € 403.000,00; un importo superiore all'imposta evasa. Il giudizio civile sarebbe stato intentato dal liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] e non dalla ricorrente; di conseguenza, quest'ultima non sarebbe stata legittimata ad estinguere il debito tributario della società. In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ottenuto alcun risarcimento stante l'incapienza patrimoniale della Cieffe. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla consapevolezza della ricorrente di trattare con un soggetto privo di effettivi crediti di imposta. La Corte di appello si sarebbe limitata a rinviare sul punto al contenuto dell'appello del Pubblico Ministero senza valorizzare puntualmente gli elementi ritenuti idonei a ribaltare il convincimento del Giudice dell'udienza preliminare. Sarebbe carente la motivazione del provvedimento impugnato in quanto, per la riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non sarebbe sufficiente una diversa valutazione del materiale probatorio in atti ma dovrebbero muoversi rilievi di contraddittorietà dell'assoluzione o ampliare la piattaforma valutativa considerata dal primo Giudice. 2.7. Con il settimo motivo si deduce che sulla determinazione della pena la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui la Corte territoriale, in virtù del superamento della soglia di punibilità pari a oltre sette volte il minimo, avrebbe ritenuto di discostarsi notevolmente dal limite edittale. Il Corte di appello non avrebbe attribuito rilevanza alle circostanze positive che avrebbero condotto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.8. Con l'ottavo motivo, infine, si deduce la manifesta illogicità della motivazione sulla confisca del profitto del reato. La Corte di appello sarebbe incorsa in un travisamento della prova nella parte in cui ha disposto la misura di sicurezza alla luce del doppio vantaggio conseguito della ricorrente, in termini di risparmio di spesa fiscale e rimborso del corrispettivo dei contratti di accolto e risarcimento ottenuti in sede civile. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ottenuto in concreto né il rimborso del prezzo dei contratti, né il risarcimento, stante l'incapienza della [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe rimasta debitrice nei confronti dell'Erario dell'imposta evasa, subendo così un doppio danno dall'operazione attuata. I beneficiari sarebbero, invero, il legale rappresentante della Cieffe, [OSCURATO:PERSONA], e il suo consulente, [OSCURATO:PERSONA], imputati in diverso procedimento davanti al Tribunale di Roma per il reato di truffa e per avere indotto con inganno la ricorrente a compiere il reato ex art. 10-quater d.lgs. n.74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché la questione di incompetenza per territorio è preclusa, ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter, ultimo periodo, cod. proc. pen., in vigore dal 3 agosto 2017, dalla richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare. 1.1. Dallo stesso ricorso risulta che la ricorrente, dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio all'udienza preliminare del 18 febbraio 2021, ha richiesto il giudizio abbreviato, poi celebratosi all'udienza del 15 giugno 2021, in cui la questione della competenza territoriale è stata riproposta. L'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., nello stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», si riferisce non solo alle parti ma anche alla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo stesso (in motivazione la Corte ha precisato che il giudice, ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. può rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 1596 del 03/10/2019, dep. 2020, Angrisani, Rv. 277790). 1.2. Il principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 12293 del 08/10/2019, dep. 2020, Foglia, Rv. 279323 - 01, secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto, a seguito del suo rigetto nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato aveva omesso riproporla tempestivamente, subito dopo aver ottenuto il rito abbreviato, insistendo nell'eccezione solo in sede di discussione e dopo avere concluso nel merito) - si riferisce, come risulta dalla motivazione della sentenza, ad un giudizio abbreviato celebrato nel 2011, prima dell'entrata in vigore dell'art. 436, comma 6-bis, cod. proc. pen. 2. Il ricorso è) fo'ndatoVperché l'appello del Procuratore della Repubblica avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. e per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 2.1. Secondo la sentenza di primo grado, richiamata parzialmente dalla Corte di appello, la [OSCURATO:PERSONA], di cui era legale rappresentante all'epoca dei fatti la ricorrente, ha stipulato due contratti di accollo, relativi a debiti tributari della [OSCURATO:PERSONA], con la Cieffe edilizia [OSCURATO:SOCIETA] sostanza, tale ultima società ha «acquisito», mediante l'accollo, i debiti tributari della [OSCURATO:PERSONA], avendo un consistente credito Iva da compensare, ricevendo in cambio il 50% dell'importo dei debiti accollati. [OSCURATO:PERSONA] assunse così la posizione di coobbligata dell'accollata Cieffe. Secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, la Cieffe ha compensato i suoi crediti Iva con i debiti accollati ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997. Poiché l'accollo cumulativo era senza liberazione della [OSCURATO:PERSONA], tale ultima società subordinò il pagamento del corrispettivo al rilascio della documentazione attestante l'effettività del credito tributario portato in compensazione dalla Cíeffe; la Cieffe trasmise alla [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione Iva, in cui era stato dichiarato il credito, corredata del visto di conformità di un professionista, [OSCURATO:PERSONA], a riprova della effettività dei crediti. Dalle successive indagini emerse, però, che la Cieffe era una cartiera e che i suoi crediti tributari - portati in compensazione con i debiti (accollati) della [OSCURATO:PERSONA] - erano inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato «in quanto le indagini hanno provato con certezza che i crediti della Cieffe portati a compensazione erano inesistenti», ma ha assolto l'imputata ritenendo che avesse agito in buona fede, convinta che l'accollante Cieffe portasse, a compensazione dei debiti della [OSCURATO:PERSONA] accollati, crediti esistenti, in quanto: - aveva chiesto, subordinando il pagamento del contratto, ed ottenuto le certificazioni che attestassero l'esistenza dei crediti; - per l'accolto aveva sborsato una consistente somma di denaro; - dopo aver scoperto la reale situazione della Cieffe la società di cui era stata legale rappresentante aveva agito in sede civile per l'annullamento dei contratti di accolto e la restituzione delle somme; l'azione civile si era poi conclusa con l'annullamento dei contratti e la condanna al risarcimento del danno (rimasta, però, ineseguita per l'insolvenza della Cieffe); - l'imputata aveva sporto querela nei confronti del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e del commercialista che aveva attestato l'esistenza dei crediti [OSCURATO:PERSONA]; - il procedimento penale sorto nei confronti di questi ultimi si era concluso con il rinvio a giudizio per i reati di truffa ai danni della ricorrente («proprio per aver fatto credere che i crediti oggetto degli accolti fossero esistenti, con conseguente pagamento del prezzo dell'accolto»; così la sentenza di primo grado) e per il reato ex art. 48 cod. pen. e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, cioè per avere indotto la ricorrente con inganno ad effettuare la compensazione - oggetto del presente processo - a seguito della stipula dei contratti di accolto: afferma la sentenza di primo grado, «Dunque, proprio per il delitto di cui l'imputata è chiamata a rispondere». 2.2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha correttamente ritenuto che il reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 si concretizzi mediante la compensazione che avviene, concretamente, mediante il modello F24. 2.2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Cappello, Rv. 274854 - 01), il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. In 44,,ouk motivazione, ti-4 Corte ha precisato che il delitto di indebita compensazione non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva. 2.2.2. Il riferimento al modello F24 deriva dal contenuto degli art. 17 e 19 del d.lgs. 9.7.97 n. 241 nell'art. 10-quater che disciplina i versamenti unificati di Tributi, contributi, premi e altre entrate, nonché dei relativi interessi e sanzioni e la possibilità di compensare i debiti e crediti dei tributi, contributi, premi ed altre entrate oggetto di versamento unificato. I versamenti unificati e l'eventuale compensazione avvengono mediante l'utilizzo degli appositi modelli F24. 2.2.3. Tali principi sono stati ribaditi da Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755 - 01, secondo cui il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale; non rilevano, pertanto, l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o costitutivo. 2.3. Invece, nel capo di imputazione, che ascrive all'imputata il reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta contestata descritta è quella di aver omesso di versare le somme dovute per il periodo di imposta 2017 e, nella dichiarazione Mod. IVA 2017, relativa al 2016, di aver utilizzato in compensazione, ex art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un ammontare complessivo di C 384.956,41, superiore alla soglia annua di C 50.000,00. 2.4. L'impugnazione, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen. deve contenere l'enunciazione specifica: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859 - 01). 2.5. Il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto sussistente l'elemento oggettivo della compensazione, esclusivamente quanto alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo, confrontandosi con 8 m/i poche righe della sentenza di primo grado ed indicando elementi di prova, come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen., che sono però inesistenti. 2.5.1. Secondo la ricostruzione del Pubblico ministero, la ricorrente, nella sua qualità, avrebbe acquistato dalla Cieffe i crediti - senza alcuna indicazione della loro natura - da utilizzare in compensazione. La materiale compensazione, effettuata mediante F24, è attribuita non alla Cieffe ma alla [OSCURATO:PERSONA], cioè alla società di cui la ricorrente era la legale rappresentante, ed avrebbe avuto ad oggetto i crediti, così definiti, acquistati dalla Cieffe ed i debiti tributari della [OSCURATO:PERSONA]. L'appello fa anche riferimento ai contratti di accollo ma non ne specifica il contenuto; si limita a tale diversa ricostruzione del fatto. 2.5.2. In sostanza, nel ricostruire il fatto, l'appello è privo dell'indicazione delle prove delle quali si deduce l'erronea valutazione, perché quelle indicate - i contratti di acquisto dei crediti - a sostegno della sussistenza del dolo sono inesistenti; così come sono inesistenti gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di condanna per la sussistenza del dolo, posto che i contratti di acquisto dei crediti tributari sono inesistenti. Le argomentazioni dell'appello sulla sussistenza del dolo si riferiscono, invero, all'insistenza nel procedere alla compensazione, mentre secondo quanto si riporta nella sentenza di primo grado - ed anche in quella di appello - la compensazione è stata effettuata materialmente dalla Cieffe, che era titolare del credit , poi risultato inesistente, rispetto alla quale la società della ricorrente era, come detto, coobligata/Aatae- e' ue ,-.),ic) e>1 t>e ,,,,,tej,z• • 2.5.3. L'appello del Pubblico ministero ha preso in esame solo tre righe della sentenza di primo grado e, soprattutto, rispetto alla ricostruzione del fatto effettuata dal Giudice dell'udienza preliminare, che richiama precisi elementi documentali, ha indicato elementi di fatto - l'acquisto dei crediti della Cieffe da parte della [OSCURATO:PERSONA], la compensazione effettuata da tale ultima società - del tutto privi di supporto probatorio e persino in contrasto con la stessa imputazione. Dunque, non solo l'appello non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata sulla ricostruzione del fatto, con conseguente mancanza del requisito della specificità estrinseca, ma ha indicato, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi di fatto che la stessa Corte di appello ha ritenuto inesistenti, quali l'acquisto dei crediti della Cieffe e la compensazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], confondendo l'accollo dei debiti da parte della Cieffe con l'acquisto dei crediti e la compensazione mediante F24 con il contenuto della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]. 2.5.4. L'appello non si confrontato neanche con il concreto argomento della sentenza di assoluzione per cui già due diverse autorità giudiziarie hanno verificato, una con sentenza definitiva, l'altra con il rinvio a giudizio, quindi almeno con elementi tali da sostenere l'accusa in giudizio, la truffa e l'inganno subito dalla ricorrente nella stipula dei due contratti di accollo e nel procedere al meccanismo della compensazione. L'appello si limita ad osservare che l'azione civile è stata proposta dal liquidatore e che la querela è stata presentata solo dopo aver posto in liquidazione la società, mentre la ratio decidendi era ben altra e si fondava sulla valutazione delle autorità giudiziarie sugli stessi fatti oggetto del processo indubbiamente favorevole all'imputata. 3. L'appello del Procuratore della Repubblica di Sondrio deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. L'inammissibilità - quando non è rilevata dal giudice dell'impugnazione ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. - può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. L'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio deve essere dichiarata irrevocabile la sentenz