CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16035/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 4591/2017 depositata il 19/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta da avviso di accertamento n.TF503AL02139/2015 per IRES, IRAP ed IVA oltre accessori relativamenteall’a.i. 2009.L’avviso scaturiva da indagini di polizia giudiziaria e tributaria,compendiato in PVC della GdF, da cui era emersa una complessa frodecarosello nel settore della macellazione di animali vivi.Le indagini erano sfociate in un procedimento penale per condotte diemissione ed utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistentitra varie società - segnatamente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., oltreché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. eBE.[OSCURATO:SOCIETA]. - i cui amministratori erano tutti legati da rapporti difamiliarità o dipendenza lavorativa.Alla stregua del PVC, sunteggiato in ricorso, il sistema frodatorioruotava attorno a Cencarn che, per il tramite dell'amministratoreABAGNALE Pasquale, gestiva, all'interno dell’opificio “[OSCURATO:PERSONA] S.Pasquale”, la commercializzazione e la trasformazione di animali vivi e dicarne macellata, sfruttando, per indebiti abbattimenti di costi e detrazionidell’IVA, un corteo di società di comodo appositamente costituite, tra cuiquelle innanzi indicate, rette da prestanome (rispondendo in effettiall’Abagnale), prive di potenzialità economiche e “temporizzate”.In siffatto contesto, secondo i verificatori, la contribuente si collocavain posizione di soggetto economico, bensì indipendente, attesa la molegestionale ed il volume d’affari rivolti ad un più ampio “plateau” costituitoda grossisti e dettaglianti del settore, tuttavia solo in parte: ossia perquella parte relativa a tali grossisti e dettaglianti, esclusi invece i rapportiintrattenuti con le società dell’Abagnale (particolarmente: SocietàMeridionale Carni; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]),giusta la sudditanza, parimenti delle medesime e della contribuente, alNumero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026predetto, resa evidente, tra l’altro, dall’avvicendarsi, anche in seno allacontribuente, di esponenti della famiglia Abagnale alla carica di legalerappresentante.Oltretutto, i rapporti intrattenuti dalla contribuente con le societàdell’Abagnale erano regolati in larga prevalenza per contanti, senzariscontro in contabilità.2. Per tali ragioni, con specifico riferimento all’a.i. che ne occupa, allacontribuente venivano mossi i seguenti rilievi, condivisi nell’avvisonotificatole, ai fini, come detto, sia delle ii.dd. che delle ii.ii.:a) falsità delle operazioni commerciali poste in essere tra CentroAlimentare Abagnale, [OSCURATO:PERSONA] (avente il ruolo di ‘missingtrader’ nell’importazione di animali vivi) e la contribuente;b) costi indeducibili riguardanti canoni di locazione e ribaltamento dicosti di energia elettrica in relazione ad un contratto di locazione tra lacontribuente e [OSCURATO:PERSONA], proprietaria della struttura dovela prima eseguiva le macellazioni;c) ulteriori spese indeducibili, in ragione di euro 44.624,00, per difettodi inerenza in relazione a spese legali, acquisti di porte e finestre per civiliabitazioni, pubblicità e volantinaggio;d) ricavi non dichiarati, ritenuti riferibili a prestazioni di servizi resesenza emissione di documento fiscale, corrispondenti ad operazioniingiustificate di conto corrente emerse – attese anche le discordanzeappurate tra le registrazioni del libro giornale e le disponibilità dei conti“cassa” e “banca” – a seguito di indagini ex art. 32 DPR n. 600 del 1973eseguite in corso di verifica.3. Il giudice di prossimità, adito dalla contribuente in integralecontestazione dell’avviso, rigettava il ricorso.4. La contribuente proponeva appello.5. La CTR della Campania, nella resistenza dell’Agenzia delle entrate,che insisteva per la conferma dell’avviso, con la sentenza in epigrafe,Numero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026accoglieva parzialmente l’appello, annullando “l’avviso di accertamentocon esclusione dell’importo di euro 44.624,37 (con corrispondente IVA dieuro 7.075,63) riferibile a costi non deducibili e non documentati”.5.1. In motivazione, in estrema sintesi, per quanto di odierno rilievo,osservava che:- “le contestazioni mosse dalla soc. appellante sono accoglibili inrelazione alla indeducibilità dei costi relativi alla locazione dell'immobileove la stessa esercita la propria attività ed a quelli relativi all'acquisto e aicosti di manutenzione ed ammortamento degli automezzi a servizio dellamacellazione) che la società aveva acquistalo dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA].”;- la contribuente, “pur avendo rapporti commerciali e di identità dellacompagine societaria con altre società coinvolte in una indagine penaledella GdF che ha disvelato un meccanismo frodatorio noto come cc.dd.frodi carosello, era sostanzialmente estranea ed indipendente dallepredette società; risulta ancora che la predetta società era operante edotata di tutta l'attrezzattura e la struttura necessaria per lo svolgimentodell'attività di servizi di macellazione e commercializzazione di animalivivi”;- “la circostanza che la locazione dell'immobile e l'acquisto degliautomezzi sia stata effettuata con contratti stipulati con una delle societàcoinvolte direttamente nella indagine della G.d.F. (Società MeridionaleCarni) non rende automaticamente indeducibili i costi sostenuti edocumentati dal momento che è la stessa GdF prima, e l'A.F. poi, arilevare la piena operatività della società stessa, che evidentemente habisogno di un luogo ove svolgere la sua attività e di utilizzare i benistrumentali necessari al suo svolgimento. Né la circostanza che tali benisiano stati acquistati o locati da un soggetto coinvolto in una indaginepenale (rende) tali costi indeducibili, a fini fiscali, come ritenuto dallaAmministrazione appellata, a meno che non sia fornita la prova che quelleNumero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026operazioni di locazione, acquisto, manutenzione, ammortamento eutilizzazione di quei beni siano direttamente serventi le operazioni in frodecontestate alla società dante causa. Tale prova non risulta essere statafornita nella fattispecie in esame”;- quanto “alla analisi delle movimentazioni in accredito e in addebitotransitate sui conti correnti della soc. verificata che secondo la GdFavrebbe evidenziato (poste non giustificate)”, l’appellante “lamenta lamancata presa in considerazione” “dei rilievi mossi alla ricostruzionecontabile (c.d. riconciliazione) operata senza tener conto delladocumentazione prodotta sin dall'atto della verifica di cui vi è traccia nelverbale di constatazione”; “peraltro dalla documentazione prodotta inprimo grado dalla medesima parte risultano smentite e pienamentegiustificate le differenze emerse dal riscontro tra le registrazioni contabili ele movimentazioni finanziarie esitate sul c.c. bancario”, sicché devono“ritenersi come regolarmente registrate le operazioni ritenute soispette,non essendo stata fornita dall’A.F. prova alcuna della loro presuntainesistenza”.6. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con quattromotivi. La contribuente resta intimata.Con requisitoria addì 28 aprile 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta S.C., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA],conclude per l’accoglimento del primo e del quarto motivo, rigettato ilsecondo ed assorbito il terzo”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi tre motivi, per comunanza di censure, possono essereillustrati congiuntamente.2. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 112 c.p.c., 2e 36 d.lgs. 546/92, in relazione all'articolo 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”.2.1. La CTR ha annullato l’avviso, eccezion fatta per una ripresa,“anche per profili che, nella parte motiva, non sono stati oggetto diNumero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026valutazione di merito”. Essa ha cioè annullato l’avviso “‘in misurasuperiore’ all’oggetto che essa stessa ha ritenuto di esaminare in partemotiva”, ingenerando “una contraddizione tra motivazione e dispositivo”,determinante altresì “una omessa motivazione in senso strutturale”, “iltutto mediante un erroneo ‘assorbimento’ di questioni di fatto che nonappartengono a parti dipendenti dell’oggetto del giudizio, bensì del tuttoautonome”. Si configura pertanto un’omissione di pronuncia e comunquedi motivazione.3. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., comma 4-bis, dell’art. 14 della legge 24 dicembre1993, n. 537 (così come modificato dall'art. 8, co. 1, D.L. n. 16/2012,conv. in L. n. 44/2012), in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”.3.1. È onere del privato dimostrare la sussistenza dei requisiti chelegittimano la deduzione dei costi. Nella specie, la contribuente non haofferto alcuna documentazione.4. Con il terzo motivo si denuncia: “Omesso esame di fatti decisivi peril giudizio in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.”.4.1. La CTR non ha esaminato gli indizi offerti dall’Amministrazione,obliterando elementi costitutivi della domanda.5. Tutti e tre tali motivi sono, nel complesso, fondati e meritanoaccoglimento.5.1. V’è da premettere che l’avviso di accertamento, di là dalla ripresascaturente dalle indagini bancarie (su cui, come si vedrà, verte il quartomotivo), espone riprese in considerazione dell’inserimento dellacontribuente in un sistema, ruotante attorno a Cencarn ed alle altresocietà dell’Abagnale, dedito all’emissione ed all’utilizzo di fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente disconoscimentodi plurimi costi e liquidazione della corrispondente IVA.La CTR, nella parte motiva della sentenza, “a latere” della confermadel disconoscimento di costi per euro 44.624,37 relativi a spese legali,Numero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026acquisti di porte e finestre per civili abitazioni, pubblicità e volantinaggi(cd. altri costi) siccome non inerenti, si limita puramente e semplicementead esaminare, confutandolo, il “thema” del disconoscimento dei costirelativi alla locazione dell’immobile ed all’acquisto degli automezzi.Essa, pertanto, pretermette di esaminare, viepiù motivatamente,- sia, in riferimento a detti medesimi costi, le questioni riguardanti irecuperi dell’IVA, così disapplicando l’insegnamento di questa S.C.secondo cui “il diritto del contribuente alla detrazione, fondandosi sulprincipio di neutralità dell'imposta, muove da presupposti diversi da quellidella deducibilità dei costi di impresa” (Cass. n. 15288 del 2020) (fermorestando che – cfr. Cass. nn. 26340 del 2025 e 1682 del 2024 – “a frontedi fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti,l'IVA indetraibile non è deducibile tra i costi d'impresa ai fini delladeterminazione delle imposte dirette, in quanto configura un esborso noninerente allo svolgimento della specifica attività economico-produttiva,essendo piuttosto espressione di distrazione verso diverse finalità”);- sia, “tout court”, le questioni riguardanti le ulteriori riprese.In tal guisa, l’annullamento dell’avviso, di cui al dispositivo dellasentenza impugnata, anche per detti profili eccede la prospettiva adottatain motivazione, di per sé arbitrariamente circoscritta – rispetto allecontestazioni mosse in avviso, che notoriamente sostanziano la domandadella parte pubblica (cfr. Cass. n. 12467 del 2019), peraltro nella specieespressamente insistita in appello – ai soli costi per locazione e perautomezzi: donde la fondatezza del primo motivo, in ragione del nonavere la CTR esaminato, com’era suo dovere, tutte le contestazionicontenute in avviso, “a fortiori” omettendo radicalmente di motivare inordine al disattendimento di quelle neppure accennate in motivazione.5.2. Fermo quanto precede, finanche con riferimento aldisconoscimento in sé dei costi per locazione e per automezzi, il percorsogiustificativo della CTR si espone a censure.Numero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’orientamentoconsolidato di questa S.C. (cfr., a mero titolo d’esempio, Cass. n. 25891del 2023; Cass. n. 37889 del 2022; Cass. n. 22190 del 2022; Cass. n.40690 del 2021; Cass. n. 22969 del 2021; Cass. n. 5339 del 2020; Cass.n. 5873 del 2019; Cass. n. 27566 del 2018), in linea con la Corte digiustizia dell’Unione europea (sentenza, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14e, più recentemente, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20), precisa che:a) l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza deldestinatario – ovvero la possibilità per il medesimo di rendersi conto – chel’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;b) la prova della (possibilità di) consapevolezza dell’evasione nonrichiede la prova della partecipazione del predetto all’accordo criminoso nédella sua piena conoscenza della – ed adesione alla – frode;c) incombe sul predetto la prova contraria di aver agito in assenza di(possibilità di) consapevolezza di partecipare ad un'evasione e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto e qualificato.5.3. Tornando al caso di specie, la CTR – come denunciato nel terzomotivo – ha totalmente ed ingiustificatamente squalificato l’intero corteoindiziario offerto dall’Agenzia, per l’effetto ignorando che – nella nonaffatto ricostruita, men che meno criticamente, prospettazione agenziale –tutte le società dell’Abagnale rappresentano pure e semplici società dicomodo, prive di qualsiasi consistenza economica ed autonomiaorganizzativo-decisionale, siccome direttamente ed integralmenteeterodirette dall’Abagnale: dunque, in quanto tali, ineffettive e comunqueinsuscettive di sostenere alcun rapporto commerciale.Donde la contestazione di soggettiva inesistenza delle prestazionidocumentate nelle fatture.Numero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026Né, in contrario, appare dirimente, come invece sostenuto dalla CTR,che la contribuente è società operativa, dotata di una consistenzaautonoma rispetto al gruppo di società dell’Abagnale.Vertendosi, giust’appunto, di operazioni soggettivamente (e nonoggettivamente) inesistenti, non rileva l’operatività della contribuente, néla circostanza che essa la esprimesse in altri pur consistenti rapporti condifferenti operatori del settore: infatti, a venire in conto, comechiaramente indicato negli stralci del PVC e dell’avviso riprodotti perautosufficienza in ricorso, è unicamente il segmento delle operazioni dallacontribuente condotte con le società mettenti capo all’Abagnale.5.4. Procedendo oltre nell’analisi, fondato è anche il secondo motivo.L’evocazione, da parte della CTR, della disciplina di cui all’art. 14,comma 4-bis, l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8,comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012) pretermette che,giusta costante giurisprudenza, “sono deducibili i costi delle operazionisoggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frode carosello), peril solo fatto che sono stati sostenuti, anche se l'acquirente è consapevoledel carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano incontrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizidirettamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo” (così,da ultimo, Cass. n. 26786 del 2024).La prova dei presupposti di essenzialità dei costi ai sensi dell’art. 109tuir incombe, per regola generale, a chi ne afferma la deducibilità. In talsenso depone granitica giurisprudenza:- in caso di accertamento delle imposte sui redditi, “spetta alcontribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ovecontestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica deicosti deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia statacontabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista unaNumero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragionee la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, lanegazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi oall'oggetto dell'impresa” (Cass. n. 13300 del 2017);- “l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996,dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva ladeduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili,non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditoredimostrare di averli effettivamente sostenuti: tale prova, tuttavia, non puòessere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, inquanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati inesso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favoredell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.” (Cass. n. 18401 del 2018);- “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al qualevanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componentipositivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizionidella ‘certezza’ in ordine alla sussistenza e della ‘determinabilità’ in ordineall'ammontare, della cui prova è onerata l'amministrazione finanziaria conriguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardo aicomponenti negativi; pertanto, nell'ipotesi di debito litigioso, che rientratra le cd. ‘passività potenziali’, il costo non può essere dedotto dal redditodell'anno in cui la lite ha avuto inizio ma da quello dell'anno in cui essa siè conclusa” (Cass. n. 19166 del 2021);- “la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività diimpresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenutiall'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocanoin una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcunavalutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso diNumero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente,dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi,l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la suaconcreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché incorrelazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé” (Cass. n. 24880del 2022).5.5. Ora, a fronte di quanto precede, l’errore in diritto compiuto dallaCTR consiste in ciò che essa conclude nel senso di una sorta diriconoscimento automatico dei costi, per il sol fatto, in buona sostanza,dell’operatività della contribuente. In tal guisa, tuttavia, la CTR omette disottoporre a vaglio critico l’assolvimento, da parte di quest’ultima, dellostringente onere probatorio, alla stregua di quanto innanzi, incombentele:ciò, viepiù, nonostante la contestazione agenziale, già rassegnata inavviso, circa il difetto di idonea documentazione finanche della certezza,prima ancora che dell’inerenza, dei ridetti costi, che, ad ogni modo, inrapporto a quelli correlati a fatture per operazioni inesistenti, sonosuscettibili di essere comprovati (cfr. Cass. n. 25141 del 2009, in motiv.,par. 5.3.1, p. 7) soltanto sulla scorta di “scritture”, oltreché formalmentecorrette e contenutisticamente attendibili, comunque “diverse dalle fatturefalse e dalle false registrazioni”, siccome, in quanto tali, prive della loronormale valenza dimostrativa.6. Può passarsi ora alla disamina del quarto ed ultimo motivo.7. Con esso si denuncia: “Violazione degli artt. 32 dpr 600/73, 51 dpr633/72, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.”.7.1. La CTR ha disapplicato il meccanismo dell’inversione dell’oneredella prova insito negli accertamenti bancari.8. Anche tale motivo è fondato.8.1. Invero la S.C. insegna che, “in tema di accertamenti bancari, gliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale,Numero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiestidall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superatadal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazionedella riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze” (cfr., ad es., Cass. n. 13112 del 2020).In ragione di quanto precede, la presunzione “consenteall’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibilii dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente”(Cass. n. 10249 del 2017). Ciò significa che, “qualora l'accertamentoeffettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondol'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementirisultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere dellaprova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova,non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementidesumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioniimponibili” (in termini, da ultimo, Cass. n. 15857 del 2016). Donde,“poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972,dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni afatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verificarigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso,rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente contoin motivazione” (Cass. n. 10480 del 2018).La CTR ha inosservato i superiori principi.Numero registro generale 266/2018Numero sezionale 4321/2026Numero di raccolta generale 16035/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ha omesso, in particolare, una “verifica rigorosa in ordine all'efficaciadimostrativa delle prove fornite” dalla contribuente, attraverso un esameanalitico e circostanziato delle medesime rispetto a ciascuna operazionecontestata, limitandosi a vacui ed onnicomprensivi richiami documentali.9. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese. P.Q.MIn accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 20 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti