Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21032/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 marzo 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo 2023, nel prendere atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio, ha così rideterminato le pene irrogate a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: anni 4 e mesi 4 di reclusione ciascuno per i fatti di cui ai capi A e B, aventi ad oggetto i reati ex art. 110, 582, 583, 585 cod. pen. e 4 della legge n. 110 del 1975 (capo A) e 81, 56, 610 commi 1 e 2 e 635 cod. pen. (capo B), e anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa ciascuno per i fatti di cui al capo D, avente ad oggetto il reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, risultando i predetti reati commessi in Portico di Caserta fino al 9 settembre 2022.

Osservato che l'unico comune motivo dei due distinti ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che la Corte di appello ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati, riducendo le pene detentive in maniera non proprio irrisoria.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, è stata poi ragionevolmente rimarcata (pag. 5 della sentenza impugnata), tra l'altro, la gravità dei fatti, essendo la vicenda per cui si procede connotata sia da reiterate aggressioni ai danni della vittima, che riportava gravi lesioni e l'indebolimento dell'organo della masticazione, sia dall'accertamento incidentale di una fiorente e prolungata attività di cessione di elevati quantitativi di sostanze stupefacenti.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 marzo 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo 2023, nel prendere atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio, ha così rideterminato le pene irrogate a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: anni 4 e mesi 4 di reclusione ciascuno per i fatti di cui ai capi A e B, aventi ad oggetto i reati ex art. 110, 582, 583, 585 cod. pen. e 4 della legge n. 110 del 1975 (capo A) e 81, 56, 610 commi 1 e 2 e 635 cod. pen. (capo B), e anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa ciascuno per i fatti di cui al capo D, avente ad oggetto il reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, risultando i predetti reati commessi in Portico di Caserta fino al 9 settembre 2022. Osservato che l'unico comune motivo dei due distinti ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che la Corte di appello ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati, riducendo le pene detentive in maniera non proprio irrisoria. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, è stata poi ragionevolmente rimarcata (pag. 5 della sentenza impugnata), tra l'altro, la gravità dei fatti, essendo la vicenda per cui si procede connotata sia da reiterate aggressioni ai danni della vittima, che riportava gravi lesioni e l'indebolimento dell'organo della masticazione, sia dall'accertamento incidentale di una fiorente e prolungata attività di cessione di elevati quantitativi di sostanze stupefacenti. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio
Sentenza Cassazione n. 21032/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris