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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 13388/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2125/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via Nomentana n.78, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, allavia dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta a difende, ope legis; -controricorrente– avverso la sentenza n. 273 / 33 /201 2 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 23 ottobre 2012 e pubblicata in data6 novembre 2012; [OSCURATO:PERSONA] PARTECIPAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 27 3 /33/2012, pronunciata il 30 ottobre 2012, depositata il 6 novembre 2012 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per i redditi di partecipazione imputati exart. 5 t .u.i.r. , in qualità di socio accomandante nella misura del 50 per cento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in relazione all’anno di imposta 2004;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R., dopo aver rilevato l’inscindibilità delle decisioni riguardanti i soci e la società, si uniformava alla decisione presa con la sentenza della stessa C.T.R. n.781/18/09 del 17 settembre 2009, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio nei confronti della società;

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380–bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. dalla l. 25/10/2016, n. 197;

4. il ricorrente ha depositato la memoria exart.380–bis.1 cod. proc. civ., con cui ha dedotto che sia la società sia il socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA] avevano definitole liti pendenti ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo egli stesso aderito alla cd. rottamazione ter.

Considerato che:1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.101, 102, 156 e 159 cod. proc. civ., de ll’art . 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, secondo comma, Cost., e la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., e all’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per la violazione del litisconsorzio necessarionei giudizi relativi all’accertamento nei confronti di società di persone;

1.2. con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 36, comma 2, e 62 d.lgs. n. 546 del 1992,e la conseguente nullità della sentenza per l’assoluta carenza di motivazione;

2.1. preliminarmente, deve rilevarsi che questa Corte, con l’ordinanza n. 14232 del 2021, ha definito per condono il giudizio in cui era parte la società in accomandita semplice; inoltre, dalla documentazione allegata alla memoria di parte ricorrente, si evinceche il socio accomandante, [OSCURATO:PERSONA], che non è parte in questo giudizio, ha aderito alla definizione agevolata della lite exart.6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018; infine, il ricorrente deduce di aver egli stesso aderito alla rottamazione, ex art.3 d.l. citato, della cartella esattoriale conseguente all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio e chiede dichiararsi l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; tuttavia non è allegata la documentazione da cui possa ricavarsi il pagamento di quanto dovuto all’erario per l’adesione alla rottamazione della cartella esattoriale;

2.2. pertanto, non potendosi ritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazione della cartella esattoriale, non rimane che dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, con compensazione delle spese di lite;3. non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse) (Cass. nn. 13636/2015; 3542/2017; 24081/2018); P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2125/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via Nomentana n.78, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, allavia dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta a difende, ope legis; -controricorrente– avverso la sentenza n. 273 / 33 /201 2 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 23 ottobre 2012 e pubblicata in data6 novembre 2012; [OSCURATO:PERSONA] PARTECIPAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 27 3 /33/2012, pronunciata il 30 ottobre 2012, depositata il 6 novembre 2012 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per i redditi di partecipazione imputati exart. 5 t .u.i.r. , in qualità di socio accomandante nella misura del 50 per cento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in relazione all’anno di imposta 2004; 2. con la sentenza impugnata, la C.T.R., dopo aver rilevato l’inscindibilità delle decisioni riguardanti i soci e la società, si uniformava alla decisione presa con la sentenza della stessa C.T.R. n.781/18/09 del 17 settembre 2009, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio nei confronti della società; 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380–bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. dalla l. 25/10/2016, n. 197; 4. il ricorrente ha depositato la memoria exart.380–bis.1 cod. proc. civ., con cui ha dedotto che sia la società sia il socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA] avevano definitole liti pendenti ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo egli stesso aderito alla cd. rottamazione ter. Considerato che:1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.101, 102, 156 e 159 cod. proc. civ., de ll’art . 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, secondo comma, Cost., e la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., e all’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per la violazione del litisconsorzio necessarionei giudizi relativi all’accertamento nei confronti di società di persone; 1.2. con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 36, comma 2, e 62 d.lgs. n. 546 del 1992,e la conseguente nullità della sentenza per l’assoluta carenza di motivazione; 2.1. preliminarmente, deve rilevarsi che questa Corte, con l’ordinanza n. 14232 del 2021, ha definito per condono il giudizio in cui era parte la società in accomandita semplice; inoltre, dalla documentazione allegata alla memoria di parte ricorrente, si evinceche il socio accomandante, [OSCURATO:PERSONA], che non è parte in questo giudizio, ha aderito alla definizione agevolata della lite exart.6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018; infine, il ricorrente deduce di aver egli stesso aderito alla rottamazione, ex art.3 d.l. citato, della cartella esattoriale conseguente all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio e chiede dichiararsi l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; tuttavia non è allegata la documentazione da cui possa ricavarsi il pagamento di quanto dovuto all’erario per l’adesione alla rottamazione della cartella esattoriale; 2.2. pertanto, non potendosi ritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazione della cartella esattoriale, non rimane che dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, con compensazione delle spese di lite;3. non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse) (Cass. nn. 13636/2015; 3542/2017; 24081/2018); P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa
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