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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 17320/2023

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22067 - 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale titolare della Ditta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] contributivo intenzionalmente dichiaratoquale costo per sponsorizzazioni promozionali di impresa alberghiera R.G.N. 22067/2020 Cron.

Rep.

Ud. 22/03/2023 PU contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 112/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 22067/2020 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto il gravame dell’INPS rivolto a sentir riconoscere non prescritto il credito a carico di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” conseguente all’accertamento di una contribuzione eccedente il minimale da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’anno 2015, relativa all’infedele dichiarazionedi costi di esercizio dell’impresa alberghiera, occultati nella dichiarazione dei redditi, dolosamente contabilizzati quali sponsorizzazioni verso un’associazione bocciofila, ma risultati non pertinenti ai fini promozionali dell’hotel Dorico.

La Corte territoriale,attribuendo all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate valore di costituzione in mora ha ritenuto applicabile alla fattispecie la sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ.

Quanto all’inefficacia dell’avviso di addebito dedotta dal Silvestrelli con l’atto introduttivo del giudizio (non esaminata dal Tribunale in ragione dell’accertata prescrizione del credito) per la concomitante pendenza di un giudizio tributario, la Corte territoriale ha ritenuto condivisibile il rilievo formulato dalla parte, e, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha dichiarato il divieto di temporanea emissione dell’avviso di addebito, senza che ciò inibisse la valutazione del merito della pretesa creditoria dell’INPS.

La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi.

L’INPS ha depositato controricorso.

Il P.Gha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo,formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrentededuce “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 90 comma 8 legge 289/2009,109, 108 c omma 1 e 74 comma 2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 laddove la Corte d’appello ha ritenuto che i costi della sponsorizzazione non siano stati documentatiné assistiti dai requisiti di competenza e inerenza della spesa”.

Col secondo motivo, formulato ai sens i dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta“Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 comma 3 d.lgs. 46/1999 30 comma14 D.L. 78/2010 convertito con legge 112/2010 e 442 c.p.c. laddove la Corte d’appello, pur riconoscendo l’inefficacia dell’avviso di addebito impugnato ha qualificato come ricorso in prevenzione in accertamento negativo dell’obbligo contributivo(giudizio ordinario) nonché in opposizione ad avviso di addebito il ricorso introitatodavanti in Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] ione lavoro in luogo di opposizione adavviso di addebito”.

Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 comma 6 Cost., 132 comma 2, n.4 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/92, laddove la Corte d’appello ha completamente omessol’esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione trale parti emanando una sentenza affetta da vizio di motivazione apparente”.

Col quarto motivo, formulato ai se nsi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/2000, 2727 c.c., 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 10 legge 212/2000, laddove la Corte d’appello, seppurein modo implicito, ha riconosciuto la legittimità della ricostruzione induttiva di maggioriricavi e conseguente accertamento di maggior reddito imponibile, contenuta nell’avvisodi accertamento dell’agenzia delle entrate n.

TOY01X602263”.

Col quintomotivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c. p.c. e 111 comma 6 Cost. per motivazione mancante o irriducibilmentecontraddittoria o manifestamente illogica o incomprensibile laddove la Corte d’appello di Ancona, ritenuta la fondatezza sotto il profilo del recupero a tassazionedi spese di sponsorizza zione, non fornisce alcuna motivazione in ordine alla determinazionedella condanna nella somma di E 10.004,64 oltre E. 6.002,78 a titolo disomme aggiuntive; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’a ppello di Ancona, in conseguenza della declaratoria di inefficaciadell’avviso di addebito INPS violato i principi dell’”onere della prova” e della disponibilitàdelle prove”.

Ilprimo motivo è inammissibile.Diversamente da quanto prospetta il ricorren te, la Corte territoriale non ha falsamente applicato le disposizioni indicate in epigrafe, ma ha ritenuto, con un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, che il contratto di sponsorizzazionefosse del tutto generico, oltre che privo d i data certa, e che non vi fossedunque prova di pagamenti “effettivi”; ha, inoltre, accertato che neppure vi fosse prova dell’effettivo svolgimento da parte dell’associazione asseritamente beneficiaria del contributo (ASD Bocciofila 2000), dello svolgime nto di attività promozionale a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] nella titolaritàdel ricorrente.

Il motivo si risolve, pertanto, in una diversa rappresentazione delle circostanze istruttorie,valutate dal giudice dell’appello con un giudizio che risulta insinda cabile in questasede.

Ilsecondo motivo è infondato.

Secondol’orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di riscossione dicontributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritengaillegittima l’iscri zione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, madeve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo(Cass. n. 17858 del 2019).

Ciòè quanto ha fatto nel caso in esame la Corte d’appello, mostrando così di dare correttaattuazione all’orientamento appena richiamato.

Inammissibiledeve poi dichiararsi il terzo motivo, ove il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato una serie di elementi che avrebbero dovuto condurrela stessa a ritenere infondato l’esito dell’accertamento dei ricavi.

Lacensura per come è formulata – con riferimento all’omesso esame di elementi istruttori- esorbita dai limiti di amm issibilità del vizio di motivazione.

In base al costante orientamento di questa Corte, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

Un. n. 8053 del 2014e successive).

La formulazione della doglianza finisce, perciò, per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale.

Ilquarto motivo è inammissibile.Ilricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di norme di legge, là dove, lecensure circa le risultanze dell’avviso di accertamento fiscale sottendono ad una rivalutazionedel merito.

Esse propongono una contestazione circa la quantificazione delcontributo che non tiene conto del maggior reddito calcolato in via induttiva, ed accertato in giudizio.

Le censure presentano poi anche ulteriori motivi d’inammissibilità,quali, sopra ogni altro, il mancato rispetto del principio di specificità del r icorso per cassazione, poiché non risulta prodotto né allegato (e neppure localizzato)l’avviso di accertamento fiscale il c ui contenuto è in contestazione e non risultatrascritto o prodotto l’atto difensivo dal quale sia dato evincere che le doglianze formulate in questa sede siano state già oggetto di deduzione dinanzi al giudice dell’appello.

Come questa Corte ha già affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì -in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multisCass. n. 6945 del 2018) Ancheil quinto motivo è inam missibile.

La motivazione della Corte territoriale esprime in pieno la nozione giurisprudenzialedi “minimo costituzionale” ed è tale da rendere la stessa immune da critichedi apparenza (cfr., ex multis , Cass. n. 23940 del 2017) .

La verifica della fondatezza della pretesa dell’INPS consegue, infatti, ad un rigorosoaccertamento di circostanze di fatto, in questa sede insindacabili.

Illibero convincimento che ne scaturisce induce il giudice del merito ad affermare, inpunto di dir itto, che per evitare la condanna l’odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare– ai sensi dell’art. 90 della l. n. 289 del 2002 - che i costi indicati quali spese di sponsorizzazione dell’albergo, oltre ad essere documentati, fossero stati assistitidai requisiti di competenza ed inerenza della spesa, secondo i principi dettati dall’art.109 del Te sto Unico delle imposte dirette.

Comesi è sopra ricordato, la Corte d’appello non ha ritenuto che nella fattispecie sottopostaal suo insindacabile giudizio l a realtà rappresentata dall’odierno ricorrente corrispondesseai criteri indicati dal legislatore .In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguonola soccombenza. in considerazione del rigetto del ricorso, sussist ono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22067 - 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale titolare della Ditta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] contributivo intenzionalmente dichiaratoquale costo per sponsorizzazioni promozionali di impresa alberghiera R.G.N. 22067/2020 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 112/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 22067/2020 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto il gravame dell’INPS rivolto a sentir riconoscere non prescritto il credito a carico di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” conseguente all’accertamento di una contribuzione eccedente il minimale da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’anno 2015, relativa all’infedele dichiarazionedi costi di esercizio dell’impresa alberghiera, occultati nella dichiarazione dei redditi, dolosamente contabilizzati quali sponsorizzazioni verso un’associazione bocciofila, ma risultati non pertinenti ai fini promozionali dell’hotel Dorico. La Corte territoriale,attribuendo all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate valore di costituzione in mora ha ritenuto applicabile alla fattispecie la sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ. Quanto all’inefficacia dell’avviso di addebito dedotta dal Silvestrelli con l’atto introduttivo del giudizio (non esaminata dal Tribunale in ragione dell’accertata prescrizione del credito) per la concomitante pendenza di un giudizio tributario, la Corte territoriale ha ritenuto condivisibile il rilievo formulato dalla parte, e, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha dichiarato il divieto di temporanea emissione dell’avviso di addebito, senza che ciò inibisse la valutazione del merito della pretesa creditoria dell’INPS. La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. L’INPS ha depositato controricorso. Il P.Gha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo,formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrentededuce “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 90 comma 8 legge 289/2009,109, 108 c omma 1 e 74 comma 2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 laddove la Corte d’appello ha ritenuto che i costi della sponsorizzazione non siano stati documentatiné assistiti dai requisiti di competenza e inerenza della spesa”. Col secondo motivo, formulato ai sens i dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta“Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 comma 3 d.lgs. 46/1999 30 comma14 D.L. 78/2010 convertito con legge 112/2010 e 442 c.p.c. laddove la Corte d’appello, pur riconoscendo l’inefficacia dell’avviso di addebito impugnato ha qualificato come ricorso in prevenzione in accertamento negativo dell’obbligo contributivo(giudizio ordinario) nonché in opposizione ad avviso di addebito il ricorso introitatodavanti in Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] ione lavoro in luogo di opposizione adavviso di addebito”. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 comma 6 Cost., 132 comma 2, n.4 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/92, laddove la Corte d’appello ha completamente omessol’esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione trale parti emanando una sentenza affetta da vizio di motivazione apparente”. Col quarto motivo, formulato ai se nsi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/2000, 2727 c.c., 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 10 legge 212/2000, laddove la Corte d’appello, seppurein modo implicito, ha riconosciuto la legittimità della ricostruzione induttiva di maggioriricavi e conseguente accertamento di maggior reddito imponibile, contenuta nell’avvisodi accertamento dell’agenzia delle entrate n. TOY01X602263”. Col quintomotivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c. p.c. e 111 comma 6 Cost. per motivazione mancante o irriducibilmentecontraddittoria o manifestamente illogica o incomprensibile laddove la Corte d’appello di Ancona, ritenuta la fondatezza sotto il profilo del recupero a tassazionedi spese di sponsorizza zione, non fornisce alcuna motivazione in ordine alla determinazionedella condanna nella somma di E 10.004,64 oltre E. 6.002,78 a titolo disomme aggiuntive; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’a ppello di Ancona, in conseguenza della declaratoria di inefficaciadell’avviso di addebito INPS violato i principi dell’”onere della prova” e della disponibilitàdelle prove”. Ilprimo motivo è inammissibile.Diversamente da quanto prospetta il ricorren te, la Corte territoriale non ha falsamente applicato le disposizioni indicate in epigrafe, ma ha ritenuto, con un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, che il contratto di sponsorizzazionefosse del tutto generico, oltre che privo d i data certa, e che non vi fossedunque prova di pagamenti “effettivi”; ha, inoltre, accertato che neppure vi fosse prova dell’effettivo svolgimento da parte dell’associazione asseritamente beneficiaria del contributo (ASD Bocciofila 2000), dello svolgime nto di attività promozionale a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] nella titolaritàdel ricorrente. Il motivo si risolve, pertanto, in una diversa rappresentazione delle circostanze istruttorie,valutate dal giudice dell’appello con un giudizio che risulta insinda cabile in questasede. Ilsecondo motivo è infondato. Secondol’orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di riscossione dicontributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritengaillegittima l’iscri zione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, madeve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo(Cass. n. 17858 del 2019). Ciòè quanto ha fatto nel caso in esame la Corte d’appello, mostrando così di dare correttaattuazione all’orientamento appena richiamato. Inammissibiledeve poi dichiararsi il terzo motivo, ove il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato una serie di elementi che avrebbero dovuto condurrela stessa a ritenere infondato l’esito dell’accertamento dei ricavi. Lacensura per come è formulata – con riferimento all’omesso esame di elementi istruttori- esorbita dai limiti di amm issibilità del vizio di motivazione. In base al costante orientamento di questa Corte, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. Un. n. 8053 del 2014e successive). La formulazione della doglianza finisce, perciò, per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale. Ilquarto motivo è inammissibile.Ilricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di norme di legge, là dove, lecensure circa le risultanze dell’avviso di accertamento fiscale sottendono ad una rivalutazionedel merito. Esse propongono una contestazione circa la quantificazione delcontributo che non tiene conto del maggior reddito calcolato in via induttiva, ed accertato in giudizio. Le censure presentano poi anche ulteriori motivi d’inammissibilità,quali, sopra ogni altro, il mancato rispetto del principio di specificità del r icorso per cassazione, poiché non risulta prodotto né allegato (e neppure localizzato)l’avviso di accertamento fiscale il c ui contenuto è in contestazione e non risultatrascritto o prodotto l’atto difensivo dal quale sia dato evincere che le doglianze formulate in questa sede siano state già oggetto di deduzione dinanzi al giudice dell’appello. Come questa Corte ha già affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì -in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multisCass. n. 6945 del 2018) Ancheil quinto motivo è inam missibile. La motivazione della Corte territoriale esprime in pieno la nozione giurisprudenzialedi “minimo costituzionale” ed è tale da rendere la stessa immune da critichedi apparenza (cfr., ex multis , Cass. n. 23940 del 2017) . La verifica della fondatezza della pretesa dell’INPS consegue, infatti, ad un rigorosoaccertamento di circostanze di fatto, in questa sede insindacabili. Illibero convincimento che ne scaturisce induce il giudice del merito ad affermare, inpunto di dir itto, che per evitare la condanna l’odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare– ai sensi dell’art. 90 della l. n. 289 del 2002 - che i costi indicati quali spese di sponsorizzazione dell’albergo, oltre ad essere documentati, fossero stati assistitidai requisiti di competenza ed inerenza della spesa, secondo i principi dettati dall’art.109 del Te sto Unico delle imposte dirette. Comesi è sopra ricordato, la Corte d’appello non ha ritenuto che nella fattispecie sottopostaal suo insindacabile giudizio l a realtà rappresentata dall’odierno ricorrente corrispondesseai criteri indicati dal legislatore .In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguonola soccombenza. in considerazione del rigetto del ricorso, sussist ono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulte
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