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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2021

Cassazione n. 02128/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Bari ha confermato l'ordinanza emessa in data 7 aprile 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo ufficio, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 73-74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con il ruolo di capo e promotore dell'articolazione [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), nonché per i reati di estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 4 e 6) e per i reati di rissa e lesioni personali (capi 33 e 35).

In particolare al Ruta si contesta di avere svolto un ruolo di vertice all'interno di una associazione dedita al traffico di stupefacenti, collegata al clan Strisciuglio, di avere concorso nei reati di estorsione ai danni di due esercizi commerciali attraverso la richiesta di pagamenti di denaro e altri valori in cambio di protezione, ed infine, di avere partecipato ad una rissa verificatasi in data 11 gennaio 2016, all'interno del carcere di Bari ove era detenuto, tra affiliati ai gruppi contrapposti dei "Misceo" e degli "Strisciuglio".

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo un unico motivo per vizio di motivazione in merito alla gravità indiziaria, prescindendo dal capo 2, e con riferimento ai soli reati di cui ai capi 4, 6, 33 e 35, rispetto ai quali censura la motivazione del Tribunale del riesame che avrebbe riportato integralmente l'ordinanza del G.i.p. senza compiere alcuna valutazione autonoma del provvedimento e senza rispondere alle doglianze della difesa.

Mentre con riferimento alle esigenze cautelari avrebbe argomentato solo in rapporto al reato associativo e non per i reati indicati nei capi che erano stati oggetto della richiesta di riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso appare inammissibile perché a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, non fornisce alcuna specificazione di quali sono le doglianze che sarebbero state eluse.

Il Tribunale ha ripercorso la motivazione del G.i.p. evidenziando che in assenza di motivi specifici di riesame poteva anche richiamarne il contenuto, ove condiviso.

Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite.

La valenza delle intercettazioni è stata motivatamente riconosciuta sulla base di argomenti logici e coerenti.

L'ordinanza del riesametdopo avere effettivamente riportato integralmente le parti dell'ordinanza cautelare genetica, dà atto di condividerne le valutazioni basate essenzialmente su intercettazioni, con proprie argomentazioni che sono state adeguatamente sviluppate nell'ordinanza impugnata (vedi pp. da 107 a 112). ,37 Quindi la motivazione non solo non può definirsi apparente, ma soprattutto neppure il ricorrente specifica quali sarebbero le sue carenze, limitandosi a contestazioni del tutto generiche ed assertive articolate in poche righe.

Si deve ricordare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280603).

In merito alle esigenze cautelari la motivazione muove dal reato associativo e dal ruolo di spicco rivestito dal ricorrente in seno alla stessai per trarne le 9?4-9 conseguenti valutazioni anche con riferimento alla necessità della custodia in carcere per tutti i reati contestati.

Peraltro non si vede come possa invocarsi una diversa meno grave misura cautelare per i reati considerati congiuntamente nel corpo della medesima richiesta cautelare, una volta che il ricorrente non ha neppure impugnato la misura della custodia in carcere applicata per il reato associativo ascrittogli al capo 2.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2021 Il consig•estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Bari ha confermato l'ordinanza emessa in data 7 aprile 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo ufficio, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 73-74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con il ruolo di capo e promotore dell'articolazione [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), nonché per i reati di estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 4 e 6) e per i reati di rissa e lesioni personali (capi 33 e 35). In particolare al Ruta si contesta di avere svolto un ruolo di vertice all'interno di una associazione dedita al traffico di stupefacenti, collegata al clan Strisciuglio, di avere concorso nei reati di estorsione ai danni di due esercizi commerciali attraverso la richiesta di pagamenti di denaro e altri valori in cambio di protezione, ed infine, di avere partecipato ad una rissa verificatasi in data 11 gennaio 2016, all'interno del carcere di Bari ove era detenuto, tra affiliati ai gruppi contrapposti dei "Misceo" e degli "Strisciuglio". 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo un unico motivo per vizio di motivazione in merito alla gravità indiziaria, prescindendo dal capo 2, e con riferimento ai soli reati di cui ai capi 4, 6, 33 e 35, rispetto ai quali censura la motivazione del Tribunale del riesame che avrebbe riportato integralmente l'ordinanza del G.i.p. senza compiere alcuna valutazione autonoma del provvedimento e senza rispondere alle doglianze della difesa. Mentre con riferimento alle esigenze cautelari avrebbe argomentato solo in rapporto al reato associativo e non per i reati indicati nei capi che erano stati oggetto della richiesta di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare inammissibile perché a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, non fornisce alcuna specificazione di quali sono le doglianze che sarebbero state eluse. Il Tribunale ha ripercorso la motivazione del G.i.p. evidenziando che in assenza di motivi specifici di riesame poteva anche richiamarne il contenuto, ove condiviso. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. La valenza delle intercettazioni è stata motivatamente riconosciuta sulla base di argomenti logici e coerenti. L'ordinanza del riesametdopo avere effettivamente riportato integralmente le parti dell'ordinanza cautelare genetica, dà atto di condividerne le valutazioni basate essenzialmente su intercettazioni, con proprie argomentazioni che sono state adeguatamente sviluppate nell'ordinanza impugnata (vedi pp. da 107 a 112). ,37 Quindi la motivazione non solo non può definirsi apparente, ma soprattutto neppure il ricorrente specifica quali sarebbero le sue carenze, limitandosi a contestazioni del tutto generiche ed assertive articolate in poche righe. Si deve ricordare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280603). In merito alle esigenze cautelari la motivazione muove dal reato associativo e dal ruolo di spicco rivestito dal ricorrente in seno alla stessai per trarne le 9?4-9 conseguenti valutazioni anche con riferimento alla necessità della custodia in carcere per tutti i reati contestati. Peraltro non si vede come possa invocarsi una diversa meno grave misura cautelare per i reati considerati congiuntamente nel corpo della medesima richiesta cautelare, una volta che il ricorrente non ha neppure impugnato la misura della custodia in carcere applicata per il reato associativo ascrittogli al capo 2. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2021 Il consig•estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]
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