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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 27075/2021

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23602 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48T06 E6303) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54E24 D761S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 223/2019, pubblicata in da- ta 19 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una car- tella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscos- sione.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto - Sezio- ne distaccata di Manduria.

Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 9 La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece rigettata.

Ricorre il Benedetto, sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa l'intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell'art. 360 n. 3 "violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 342 c.p.c."».

Secondo il ricorrente, la corte di appello avrebbe dovuto acco- gliere la propria eccezione di inammissibilità del gravame dell'agente della riscossione, avanzata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., eccezione invece rigettata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto che il gravame contenesse, nella sostanza, «l'individuazione del petitum e del quantum devolutum, non- ché del percorso argomentativo contrapposto a quello del Tri- bunale».

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazio- ne dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Manca infatti nel ricorso un adeguato richiamo al contenuto dell'atto di appello di cui il ricorrente assume il difetto di spe- cificità e, in particolare, alle parti di esso da cui dovrebbe eventualmente desumersi la fondatezza della suddetta censu- ra e l'erroneità della decisione impugnata sul punto.

Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 9

2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og_getto di discussione tra le parti"».

La corte di appello ha ritenuto infondata l'opposizione del Be- nedetto sulla scorta delle risultanze dell'estratto di ruolo, da cui emergeva l'indicazione della «Corte di Appello di Bari, Campione Penale», quale ente creditore, nonché quella del «recupero multe ed ammende», quale oggetto della pretesa posta in riscossione, avendo esso opponente omesso di chia- mare in giudizio l'ente creditore.

Il ricorrente non censura specificamente l'argomentazione giu- ridica posta dai giudici di secondo grado a fondamento della decisione, quella cioè per cui l'omessa chiamata in giudizio dell'ente creditore comporta il rigetto dell'opposizione.

Contesta invece l'avvenuta considerazione, da parte della cor- te territoriale, dei documenti prodotti dall'agente della riscos- sione a sostegno delle proprie ragioni, con particolare riguardo alle copie del ruolo (estratto di ruolo) e della relazione di noti- ficazione della cartella di pagamento: sostiene infatti che Ace\nu-<, l'agente avrebbe Produrre gli originali di tali documenti o quanto meno copie autentiche o comunque certificate confor- mi agli originali degli stessi.

Anche questa censura è inammissibile per difetto di specifici- tà, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Nel ricorso, infatti, non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto dei documenti di cui si assume l'omessa o erronea valutazione, ma nemmeno essi risultano adeguatamente localizzati nell'ambito del fascicolo processua- le (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò violati i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea va- Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 9 lutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 - 01; Sez.

U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 - 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 - 02 ) Va comunque aggiunto, anche per completezza espositiva, che, per quanto è possibile evincere dalla pur lacunosa espo- sizione operata dal ricorrente, le censure avanzate con il mo- tivo in esame sono manifestamente infondate in diritto e, co- me tali, inammissibili anche ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., in quanto contrastanti con gli indirizzi consolidati di Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 9 questa Corte, cui va certamente dato seguito (non offrendo del resto il ricorso argomenti idonei ad indurre alla loro rime- ditazione), in tema di oneri di allegazione e prova documenta- le gravanti sull'agente della riscossione, secondo i quali: - l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruo- lo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debi- tore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (così Cass., Sez. 3, Sen- tenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015, non massimate; Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016, Rv. 640105 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15315 del 20/06/2017, Rv. 644736 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018, Rv. 648806 - 01); - precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. ex art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coat- tiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esatto- riale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministe- riale, contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27 novembre 2015, in motivazione); - l'estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la ri- produzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141 n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi so- pra già citate); - ne consegue che l'estratto di ruolo «costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 9 esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito» (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi sopra già cita- te); - in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinata- ria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della rego- lare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sus- siste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 - 01); la cartella esat- toriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888 del 2015, nonché Cass. n. 24235 del 2015, già citata); - in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, com- ma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della re- lativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ri- cevimento, non essendo necessario che l'agente della riscos- sione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritener- si ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzio- ne di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; Sez. 3, Sen- tenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 15795 Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 9 del 29/07/2016, Rv. 641156 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 - 01).

Sulla base dei principi di diritto appena esposti, devono rite- nersi manifestamente infondate le contestazioni in diritto del ricorrente sull'idoneità probatoria dei documenti presi in esa- me dalla corte di appello.

È infine appena il caso di osservare che il ricorrente, il quale sostiene di avere contestato la conformità agli originali dei do- cumenti prodotti in copia dall'agente della riscossione, nean- che indica specificamente - ancora in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - l'atto processuale in cui sarebbe av- venuto il suddetto disconoscimento, né richiama gli esatti termini dello stesso.

3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione dell'art. 360 n. 3 "violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazio- ne all'art. 92 c.p.c."».

Secondo il ricorrente la corte di appello avrebbe dovuto com- pensare le spese del giudizio, essendo stato accolto l'appello solo parzialmente e sussistendo, quindi, i presupposti della re- ciproca soccombenza parziale.

Il motivo è manifestamente infondato.

La corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittorio- sa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio infatti che, nella specie, la soccombenza dell'opponente sia stata integra- le, essendo stata integralmente rigettata la sua opposizione.

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, an- che se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 9 compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- pure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 - 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 - 01; successivamente: Sez. 3, Sen- tenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 - 01).

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 9 Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23602 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48T06 E6303) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54E24 D761S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 223/2019, pubblicata in da- ta 19 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una car- tella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscos- sione. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto - Sezio- ne distaccata di Manduria. Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 9 La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece rigettata. Ricorre il Benedetto, sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa l'intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell'art. 360 n. 3 "violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 342 c.p.c."». Secondo il ricorrente, la corte di appello avrebbe dovuto acco- gliere la propria eccezione di inammissibilità del gravame dell'agente della riscossione, avanzata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., eccezione invece rigettata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto che il gravame contenesse, nella sostanza, «l'individuazione del petitum e del quantum devolutum, non- ché del percorso argomentativo contrapposto a quello del Tri- bunale». Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazio- ne dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Manca infatti nel ricorso un adeguato richiamo al contenuto dell'atto di appello di cui il ricorrente assume il difetto di spe- cificità e, in particolare, alle parti di esso da cui dovrebbe eventualmente desumersi la fondatezza della suddetta censu- ra e l'erroneità della decisione impugnata sul punto. Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 9 2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og_getto di discussione tra le parti"». La corte di appello ha ritenuto infondata l'opposizione del Be- nedetto sulla scorta delle risultanze dell'estratto di ruolo, da cui emergeva l'indicazione della «Corte di Appello di Bari, Campione Penale», quale ente creditore, nonché quella del «recupero multe ed ammende», quale oggetto della pretesa posta in riscossione, avendo esso opponente omesso di chia- mare in giudizio l'ente creditore. Il ricorrente non censura specificamente l'argomentazione giu- ridica posta dai giudici di secondo grado a fondamento della decisione, quella cioè per cui l'omessa chiamata in giudizio dell'ente creditore comporta il rigetto dell'opposizione. Contesta invece l'avvenuta considerazione, da parte della cor- te territoriale, dei documenti prodotti dall'agente della riscos- sione a sostegno delle proprie ragioni, con particolare riguardo alle copie del ruolo (estratto di ruolo) e della relazione di noti- ficazione della cartella di pagamento: sostiene infatti che Ace\nu-<, l'agente avrebbe Produrre gli originali di tali documenti o quanto meno copie autentiche o comunque certificate confor- mi agli originali degli stessi. Anche questa censura è inammissibile per difetto di specifici- tà, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Nel ricorso, infatti, non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto dei documenti di cui si assume l'omessa o erronea valutazione, ma nemmeno essi risultano adeguatamente localizzati nell'ambito del fascicolo processua- le (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Risultano con ciò violati i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea va- Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 9 lutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 - 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 - 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 - 01; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 - 02 ) Va comunque aggiunto, anche per completezza espositiva, che, per quanto è possibile evincere dalla pur lacunosa espo- sizione operata dal ricorrente, le censure avanzate con il mo- tivo in esame sono manifestamente infondate in diritto e, co- me tali, inammissibili anche ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., in quanto contrastanti con gli indirizzi consolidati di Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 9 questa Corte, cui va certamente dato seguito (non offrendo del resto il ricorso argomenti idonei ad indurre alla loro rime- ditazione), in tema di oneri di allegazione e prova documenta- le gravanti sull'agente della riscossione, secondo i quali: - l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruo- lo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debi- tore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (così Cass., Sez. 3, Sen- tenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015, non massimate; Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016, Rv. 640105 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15315 del 20/06/2017, Rv. 644736 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018, Rv. 648806 - 01); - precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. ex art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coat- tiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esatto- riale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministe- riale, contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27 novembre 2015, in motivazione); - l'estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la ri- produzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141 n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi so- pra già citate); - ne consegue che l'estratto di ruolo «costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 9 esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito» (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi sopra già cita- te); - in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinata- ria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della rego- lare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sus- siste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 - 01); la cartella esat- toriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888 del 2015, nonché Cass. n. 24235 del 2015, già citata); - in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, com- ma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della re- lativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ri- cevimento, non essendo necessario che l'agente della riscos- sione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritener- si ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzio- ne di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; Sez. 3, Sen- tenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 15795 Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 9 del 29/07/2016, Rv. 641156 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 - 01). Sulla base dei principi di diritto appena esposti, devono rite- nersi manifestamente infondate le contestazioni in diritto del ricorrente sull'idoneità probatoria dei documenti presi in esa- me dalla corte di appello. È infine appena il caso di osservare che il ricorrente, il quale sostiene di avere contestato la conformità agli originali dei do- cumenti prodotti in copia dall'agente della riscossione, nean- che indica specificamente - ancora in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - l'atto processuale in cui sarebbe av- venuto il suddetto disconoscimento, né richiama gli esatti termini dello stesso. 3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione dell'art. 360 n. 3 "violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazio- ne all'art. 92 c.p.c."». Secondo il ricorrente la corte di appello avrebbe dovuto com- pensare le spese del giudizio, essendo stato accolto l'appello solo parzialmente e sussistendo, quindi, i presupposti della re- ciproca soccombenza parziale. Il motivo è manifestamente infondato. La corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittorio- sa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio infatti che, nella specie, la soccombenza dell'opponente sia stata integra- le, essendo stata integralmente rigettata la sua opposizione. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, an- che se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 9 compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- pure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 - 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 - 01; successivamente: Sez. 3, Sen- tenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 - 01). 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Ric. n. 23602/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 9 Così deciso
Decreto Cassazione n. 27075/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris