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Corte di giustizia UEdecreto

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:13
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61971C0080

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 7 MARZO 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] nel processo di merito che ha originato il deferimento pregiudiziale odierno è cittadina italiana e risiede a Casablanca ([OSCURATO:PERSONA]), ove dopo il 1930 ha svolto un'attività remunerata per un periodo superiore ai 10 anni. [OSCURATO:PERSONA] era un protettorato francese, però in virtù della convenzione di Fez del 30 marzo 1912, il territorio non era considerato territorio metropolitano francese.

Il «dahir» (decreto del sultano) del 12 agosto 1913 stabiliva soltanto che i cittadini francesi godevano nel protettorato del [OSCURATO:PERSONA] di tutti i diritti civili loro spettanti in Francia in virtù della legge francese.

Per gli altri stranieri — se non godevano di privilegi speciali (ma per i cittadini italiani non vigeva alcun accordo particolare) — era prevista l'equiparazione ai cittadini francesi.

In campo previdenziale — sul quale verte l'odierna controversia — l'art. 1 della legge francese 10 luglio 1965 stabilisce che il secondo comma dell'art.

L 244 del code de la sécurité sociale va modificato come segue «Lo stesso (cioè la possibilità di stipulare un'assicurazione volontaria) vale per l'assicurazione contro la vecchiaia a favore dei lavoratori francesi o delle persone ad essi equiparate occupate fuori dal territorio francese».

«I lavoratori o le persone ad essi equiparate — continua l'art. 2 della stessa legge — che hanno stipulato un contratto di assicurazione volontaria, per i periodi in cui — successivamente al 1 o luglio 1930 — hanno svolto un'attività remunerata fuori dal territorio francese, possono acquisire il diritto alla pensione versando i re-lativi contributi corrispondenti ai periodi summenzionati.» Queste disposizioni, evidentemente destinate ai soli cittadini francesi, con l'entrata in vigore dei regolamenti 3 e 4 in materia previdenziale a favore dei lavoratori migranti, sono divenute incompatibili con il principio della parità di trattamento nei confronti di tutti i lavoratori dei sei Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] amministrativa per le questioni previdenziali dei lavoratori migranti — durante i lavori di revisione del regolamento n. 3 — ha prospettato i problemi ed ha effettuato studi onde adeguare alle nuove esigenze la legislazione francese.

Il 5 aprile 1968 veniva adottato il regolamento del Consiglio n. 419/68 ( GU n.

L 87, pag. 1 ) «che modifica ed integra alcune disposizioni dei regolamenti n. 3 e 4 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti».

In virtù dell'art. 4, la parte IV dell'allegato G del regolamento n. 3 è modificata come segue: «La legge 65/555 del 10 luglio 1965, in virtù della quale i cittadini francesi che sono professionalmente occupati all'estero o lo sono stati, possono affiliarsi al regime di assicurazione volontaria contro là vecchiaia, è applicata ai cittadini degli altri Stati membri nel modo seguente: — l'attività professionale che legittima il lavoratore a fruire dell'assicurazione volontaria contro la vecchiaia non deve venir esercitata o essere stata esercitata né sul territorio francese né nello Stato di cui l'interessato ha la cittadinanza; — il lavoratore, alla data in cui chiede di poter fruire dei benefici di legge che gli spettano in virtù di detta leg ge, deve dimostrare di aver abitato ininterrottamente o saltuariamente per almeno 10 anni in Francia oppu re dev'essere stato affiliato al regime previdenziale francese obbligatorio o facoltativo per lo stesso periodo.» La circolare del ministro francese per la sanità e per la previdenza sociale n. 213 S.S. del 13 dicembre 1968 si richiamava a tali disposizioni e stabiliva che, a decorrere dal 12 luglio 1965, anche i cittadini degli Stati membri della CEE potevano fruire delle disposizioni della legge 65/555 del 10 luglio 1965, qualora avessero prestato la loro opera fuori dal territorio francese e fuori dal paese d'origine, ma fossero stati soggetti per più di 10 anni alla legislazione francese. [OSCURATO:PERSONA] intendeva avvalersi di questa disposizione, quindi chiedeva di affiliarsi volontariamente alla Caisse primaire centrale d'Assurance maladie de la région parisienne, alla quale intendeva versare i contributi corrispondenti al suo periodo di occupazione in [OSCURATO:PERSONA] do-po il 1930.

La domanda veniva però respinta il 2 ottobre 1969 dal servizio «Immatriculation» e pure respinta era l'opposizione a questo provvedimento.

La decisione della Commission de recours grâcieux della Caisse primaire centrale d'Assurance maladie de la région parisienne del 9 dicembre 1969 si fondava sul fatto che la ricorrente non aveva mai abitato in Francia e non era stata soggetta alla legislazione francese per il minimo di 10 anni prescritto dalla legge.

Non sussistevano quindi i presupposti prescritti dalla legge 10 luglio 1965. e dall'allegato G del regolamento n. 3.

Se anche nel periodo summenzionato il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato considerato territorio francese, i presupposti necessari non sussisterebbero, poiché non è stato provato che la richiedente ha svolto un'attività fuori dal territorio francese. [OSCURATO:PERSONA] impugnava questo provvedimento dinanzi alla Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole di Parigi, ritenendo di poter legittimamente chiedere l'affiliazione volontaria al regime previdenziale contro la vecchiaia, poiché altri stranieri non cittadini francesi, in virtù del summenzionato «dahir» marocchino sono stati assoggettati alla legislazione francese ed hanno auindi diritto a fruire del regime previdenziale francese.

Poiché il tribunale competente ha ritenuto che le norme del regolamento n. 3 possono influire sull'esito della controversia, ha sospeso il procedimento e deferito in via pregiudiziale la seguente questione: «Se l'art. 2, 1 o e 2 o comma, del “dahir”12 agosto 1913 (il cui tenore è il seguente: “I francesi godono, nel protettorato francese del [OSCURATO:PERSONA] di tutti i diritti civili attribuiti loro in Francia dalla legge francese”; “gli stranieri vi godono degli stessi diritti civili dei francesi, senza alcuna condizione o restrizione se non quelle imposte dalla loro legge nazionale” implichi che il singolo cittadino di un paese membro della [OSCURATO:PERSONA], il quale invoca le suddette disposizioni, era soggetto alla legislazione francese a titolo obbligatorio o facoltativo, ai sensi dell'art. 4, allegato G, punto IV, del regolamento n. 3 del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] europee.» Sull'argomento ha presentato osservazioni scritte e orali solo la [OSCURATO:PERSONA].

Le sue osservazioni sono abbastanza convincenti e se ne dovrà tener conto nella sentenza.

Mi richiamo anzitutto all'art. 4 del regolamento n. 3, che definisce la sfera d'applicazione del regolamento ratione personae nel modo seguente: «Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai lavoratori subordinati o assimilati che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro ovvero apolidi o rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro, come pure ai loro familiari e superstiti.» Se ne può dedurre che le disposizioni del regolamento n. 3 hanno rilevanza solo per quelle situazioni in cui si tratta di lavoratori migranti nel senso stretto del termine.

Sorge quindi la questione del se la richiedente, in un determinato periodo, in virtù di un'attività remunerata, sia stata soggetta alla legislazione previdenziale di uno Stato membro.

In base agli elementi del fascicolo, mi pare che la risposta sia negativa, poiché non è sufficiente aver svolto un'attività remunerata in [OSCURATO:PERSONA], poiché il [OSCURATO:PERSONA] non fa parte della [OSCURATO:PERSONA] e il regime di protettorato esclude il [OSCURATO:PERSONA] dal territorio metropolitano francese.

In virtù della nota della delegazione francese al comitato amministrativo per la previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, risulta che l'applicazione dell'allegato G al regolamento n. 3 dipende dal fatto che siano sussistiti particolari rapporti nei confronti del regime previdenziale francese, come ad esempio il versamento dei contributi per un certo numero di anni.

Il presupposto appare logico, poiché il tenore e lo spirito del regolamento n. 3 attribuiscono importanza solo a questo tipo di legislazione.

Infatti il Comitato amministrativo per la previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti non ha sollevato obiezioni nei confronti dell'atteggiamento della delegazione francese.

Nella fattispecie — come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] — si deve quindi distinguere tra le ipotesi contemplate nel «dahir» marocchino, che conferisce agli stranieri gli stessi diritti civili riconosciuti ai sudditi francesi, e il fatto che la persona interessata sia stata soggetta alla legislazione francese.

Poiché il «dahir» non sottintende automaticamente che l'interessato sia stato soggetto alla disciplina previdenziale, non è sufficiente richiamarsi al detto «dahir» per ottenere l'applicazione delle disposizioni dell'allegato G del regolamento n. 3.

D'altro canto non si può negare l'applicabilità del regolamento n. 3 per il solo fatto che non è provato il versamento dei contributi previdenziali.

A mio avviso, dovrebbe anche essere dimostrato che è esclusa un'affiliazione gratuita, sempreché ciò sia possibile.

In questo senso il giudice a quo dovrebbe completare la sua istruttoria.

Questo è quanto si può dire, dal punto di vista del diritto comunitario, sulle questioni deferite.

Quindi la risposta può essere la seguente: L'espressione di cui alla sezione IV B dell'allegato G del regolamento n. 3 «gli assicurati obbligatoriamente o volontariamente secondo la disciplina francese» si deve intendere nel senso che le persone interessate sono soggette alla disciplina previdenziale francese.

Per la valutazione della fattispecie in esame sono determinanti solo le disposizioni di legge francesi, eventualmente in relazione alla prova che sono stati versati i contributi ad un ente previdenziale oppure che vi è stata assicurazione in esenzione di contributi. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0080 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 7 MARZO 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] nel processo di merito che ha originato il deferimento pregiudiziale odierno è cittadina italiana e risiede a Casablanca ([OSCURATO:PERSONA]), ove dopo il 1930 ha svolto un'attività remunerata per un periodo superiore ai 10 anni. [OSCURATO:PERSONA] era un protettorato francese, però in virtù della convenzione di Fez del 30 marzo 1912, il territorio non era considerato territorio metropolitano francese. Il «dahir» (decreto del sultano) del 12 agosto 1913 stabiliva soltanto che i cittadini francesi godevano nel protettorato del [OSCURATO:PERSONA] di tutti i diritti civili loro spettanti in Francia in virtù della legge francese. Per gli altri stranieri — se non godevano di privilegi speciali (ma per i cittadini italiani non vigeva alcun accordo particolare) — era prevista l'equiparazione ai cittadini francesi. In campo previdenziale — sul quale verte l'odierna controversia — l'art. 1 della legge francese 10 luglio 1965 stabilisce che il secondo comma dell'art. L 244 del code de la sécurité sociale va modificato come segue «Lo stesso (cioè la possibilità di stipulare un'assicurazione volontaria) vale per l'assicurazione contro la vecchiaia a favore dei lavoratori francesi o delle persone ad essi equiparate occupate fuori dal territorio francese». «I lavoratori o le persone ad essi equiparate — continua l'art. 2 della stessa legge — che hanno stipulato un contratto di assicurazione volontaria, per i periodi in cui — successivamente al 1 o luglio 1930 — hanno svolto un'attività remunerata fuori dal territorio francese, possono acquisire il diritto alla pensione versando i re-lativi contributi corrispondenti ai periodi summenzionati.» Queste disposizioni, evidentemente destinate ai soli cittadini francesi, con l'entrata in vigore dei regolamenti 3 e 4 in materia previdenziale a favore dei lavoratori migranti, sono divenute incompatibili con il principio della parità di trattamento nei confronti di tutti i lavoratori dei sei Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] amministrativa per le questioni previdenziali dei lavoratori migranti — durante i lavori di revisione del regolamento n. 3 — ha prospettato i problemi ed ha effettuato studi onde adeguare alle nuove esigenze la legislazione francese. Il 5 aprile 1968 veniva adottato il regolamento del Consiglio n. 419/68 ( GU n. L 87, pag. 1 ) «che modifica ed integra alcune disposizioni dei regolamenti n. 3 e 4 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti». In virtù dell'art. 4, la parte IV dell'allegato G del regolamento n. 3 è modificata come segue: «La legge 65/555 del 10 luglio 1965, in virtù della quale i cittadini francesi che sono professionalmente occupati all'estero o lo sono stati, possono affiliarsi al regime di assicurazione volontaria contro là vecchiaia, è applicata ai cittadini degli altri Stati membri nel modo seguente: — l'attività professionale che legittima il lavoratore a fruire dell'assicurazione volontaria contro la vecchiaia non deve venir esercitata o essere stata esercitata né sul territorio francese né nello Stato di cui l'interessato ha la cittadinanza; — il lavoratore, alla data in cui chiede di poter fruire dei benefici di legge che gli spettano in virtù di detta leg ge, deve dimostrare di aver abitato ininterrottamente o saltuariamente per almeno 10 anni in Francia oppu re dev'essere stato affiliato al regime previdenziale francese obbligatorio o facoltativo per lo stesso periodo.» La circolare del ministro francese per la sanità e per la previdenza sociale n. 213 S.S. del 13 dicembre 1968 si richiamava a tali disposizioni e stabiliva che, a decorrere dal 12 luglio 1965, anche i cittadini degli Stati membri della CEE potevano fruire delle disposizioni della legge 65/555 del 10 luglio 1965, qualora avessero prestato la loro opera fuori dal territorio francese e fuori dal paese d'origine, ma fossero stati soggetti per più di 10 anni alla legislazione francese. [OSCURATO:PERSONA] intendeva avvalersi di questa disposizione, quindi chiedeva di affiliarsi volontariamente alla Caisse primaire centrale d'Assurance maladie de la région parisienne, alla quale intendeva versare i contributi corrispondenti al suo periodo di occupazione in [OSCURATO:PERSONA] do-po il 1930. La domanda veniva però respinta il 2 ottobre 1969 dal servizio «Immatriculation» e pure respinta era l'opposizione a questo provvedimento. La decisione della Commission de recours grâcieux della Caisse primaire centrale d'Assurance maladie de la région parisienne del 9 dicembre 1969 si fondava sul fatto che la ricorrente non aveva mai abitato in Francia e non era stata soggetta alla legislazione francese per il minimo di 10 anni prescritto dalla legge. Non sussistevano quindi i presupposti prescritti dalla legge 10 luglio 1965. e dall'allegato G del regolamento n. 3. Se anche nel periodo summenzionato il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato considerato territorio francese, i presupposti necessari non sussisterebbero, poiché non è stato provato che la richiedente ha svolto un'attività fuori dal territorio francese. [OSCURATO:PERSONA] impugnava questo provvedimento dinanzi alla Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole di Parigi, ritenendo di poter legittimamente chiedere l'affiliazione volontaria al regime previdenziale contro la vecchiaia, poiché altri stranieri non cittadini francesi, in virtù del summenzionato «dahir» marocchino sono stati assoggettati alla legislazione francese ed hanno auindi diritto a fruire del regime previdenziale francese. Poiché il tribunale competente ha ritenuto che le norme del regolamento n. 3 possono influire sull'esito della controversia, ha sospeso il procedimento e deferito in via pregiudiziale la seguente questione: «Se l'art. 2, 1 o e 2 o comma, del “dahir”12 agosto 1913 (il cui tenore è il seguente: “I francesi godono, nel protettorato francese del [OSCURATO:PERSONA] di tutti i diritti civili attribuiti loro in Francia dalla legge francese”; “gli stranieri vi godono degli stessi diritti civili dei francesi, senza alcuna condizione o restrizione se non quelle imposte dalla loro legge nazionale” implichi che il singolo cittadino di un paese membro della [OSCURATO:PERSONA], il quale invoca le suddette disposizioni, era soggetto alla legislazione francese a titolo obbligatorio o facoltativo, ai sensi dell'art. 4, allegato G, punto IV, del regolamento n. 3 del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] europee.» Sull'argomento ha presentato osservazioni scritte e orali solo la [OSCURATO:PERSONA]. Le sue osservazioni sono abbastanza convincenti e se ne dovrà tener conto nella sentenza. Mi richiamo anzitutto all'art. 4 del regolamento n. 3, che definisce la sfera d'applicazione del regolamento ratione personae nel modo seguente: «Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai lavoratori subordinati o assimilati che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro ovvero apolidi o rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro, come pure ai loro familiari e superstiti.» Se ne può dedurre che le disposizioni del regolamento n. 3 hanno rilevanza solo per quelle situazioni in cui si tratta di lavoratori migranti nel senso stretto del termine. Sorge quindi la questione del se la richiedente, in un determinato periodo, in virtù di un'attività remunerata, sia stata soggetta alla legislazione previdenziale di uno Stato membro. In base agli elementi del fascicolo, mi pare che la risposta sia negativa, poiché non è sufficiente aver svolto un'attività remunerata in [OSCURATO:PERSONA], poiché il [OSCURATO:PERSONA] non fa parte della [OSCURATO:PERSONA] e il regime di protettorato esclude il [OSCURATO:PERSONA] dal territorio metropolitano francese. In virtù della nota della delegazione francese al comitato amministrativo per la previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, risulta che l'applicazione dell'allegato G al regolamento n. 3 dipende dal fatto che siano sussistiti particolari rapporti nei confronti del regime previdenziale francese, come ad esempio il versamento dei contributi per un certo numero di anni. Il presupposto appare logico, poiché il tenore e lo spirito del regolamento n. 3 attribuiscono importanza solo a questo tipo di legislazione. Infatti il Comitato amministrativo per la previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti non ha sollevato obiezioni nei confronti dell'atteggiamento della delegazione francese. Nella fattispecie — come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] — si deve quindi distinguere tra le ipotesi contemplate nel «dahir» marocchino, che conferisce agli stranieri gli stessi diritti civili riconosciuti ai sudditi francesi, e il fatto che la persona interessata sia stata soggetta alla legislazione francese. Poiché il «dahir» non sottintende automaticamente che l'interessato sia stato soggetto alla disciplina previdenziale, non è sufficiente richiamarsi al detto «dahir» per ottenere l'applicazione delle disposizioni dell'allegato G del regolamento n. 3. D'altro canto non si può negare l'applicabilità del regolamento n. 3 per il solo fatto che non è provato il versamento dei contributi previdenziali. A mio avviso, dovrebbe anche essere dimostrato che è esclusa un'affiliazione gratuita, sempreché ciò sia possibile. In questo senso il giudice a quo dovrebbe completare la sua istruttoria. Questo è quanto si può dire, dal punto di vista del diritto comunitario, sulle questioni deferite. Quindi la risposta può essere la seguente: L'espressione di cui alla sezione IV B dell'allegato G del regolamento n. 3 «gli assicurati obbligatoriamente o volontariamente secondo la disciplina francese» si deve intendere nel senso che le persone interessate sono soggette alla disciplina previdenziale francese. Per la valutazione della fattispecie in esame sono determinanti solo le disposizioni di legge francesi, eventualmente in relazione alla prova che sono stati versati i contributi ad un ente previdenziale oppure che vi è stata assicurazione in esenzione di contributi. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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