CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 46581/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • lette le conclusioni del PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 23 giugno 2022 al 15 ottobre 2022 in regime di custodia cautelare in carcere e dal 15 dicembre 2022 al 5 gennaio 2021 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato in concorso con persona rimasta ignota il reato di rapina commesso il 13 giugno 2022. Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo aver sottratto quattro bottiglie di birra all'interno del negozio di alimentari gestito da [OSCURATO:PERSONA], al fine di assicurarsi il possesso delle merce e di procurarsi l'impunità, aveva usato violenza nei confronti del gestore, colpendolo con un pugno allo zigomo e mettendo a soqquadro il locale. A seguito dell'arresto in flagranza, [OSCURATO:PERSONA] era stato inizialmente sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; detta misura era stata sostituita con quella detentiva dopo che tre persone avevano denunciato di essere state da lui minacciate il 14 giugno, in relazione all'accaduto della sera precedente. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con sentenza del Tribunale di Roma del 30 gennaio 2023, divenuta irrevocabile il 14 aprile 2023, con la formula perché il fatto non sussiste. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nella condotta del richiedente la colpa grave. 2.La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando due motivi. . 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore rileva che la sostituzione della originaria misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella detentiva si era fondata sulle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano denunciato di essere stati minacciati dal [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo i fatti. La Corte aveva valorizzato tale condotta senza tenere conto delle prove raccolte dalla difesa ed in particolare delle dichiarazioni della sorella del ricorrente, la quale aveva spiegato che il fratello, per recarsi al lavoro, era costretto a passare davanti al bar delle presunte persone offese. Il difensore ricorda anche che, fin da subito, in sede di interrogatorio di garanzia, Polirrieno aveva spiegato di essersi recato la sera dei fatti nel locale di [OSCURATO:PERSONA] per farsi restituite i soldi che la macchina cambia monete gli aveva trattenuto e che era così nata, fuori dal locale, una discussione nel corso della quale egli era stato picchiato da un gruppo di soggetti bangladesi con una spranga di ferro. Tale versione era stata confermata da alcuni testi, sentiti in sede di indagini difensive, ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del bar di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito della lite fra [OSCURATO:PERSONA] "visibilmente alterato" e [OSCURATO:PERSONA], proseguita dentro il negozio di alimentari gestito da [OSCURATO:PERSONA]; da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito dell'aggressione da parte di alcune persone di colore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all'esterno del negozio di alimentari; da [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, la quale aveva riferito che vi era stata una lite fra il titolare del bar ed il fratello e che i due si erano "alzati le mani" a vicenda; da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito dell'aggressione da parte di un gruppo di persone di colore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, per difendersi, aveva reagito. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore lamenta che la Corte della riparazione in plurimi passaggi dell'ordinanza avrebbe sostenuto che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] era stato gravemente colposo, senza tuttavia spiegare in che cosa tale comportamento si era estrinsecato. L'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] si era fondata sulle stesse dichiarazioni della persona offesa, che erano state ritenute alla base del giudizio di gravità indiziaria da parte del giudice della cautela e che il giudice di merito aveva valutato come confuse e tali da offrire un quadro incongruo. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il Ministero della Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha depositato, in data 22 ottobre 2024, una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2. I due motivi, da trattare unitariamente in quanto entrambi attinenti alla ritenuta sussistenza della colpa grave, sono infondati. 2.1.La Corte ha ravvisato nella condotta del ricorrente la colpa grave, sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare e perciò ostativa all'accoglimento della domanda di riparazione, rilevando che:- in sede di interrogatorio, [OSCURATO:PERSONA] avevo offerto una ricostruzione dei fatti inverosimile e contrastante con quanto direttamente constatato dagli operanti, i quali avevano trovato il locale di [OSCURATO:PERSONA] a soqquadro e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] con una vistosa escoriazione sullo zigomo destro; - il teste [OSCURATO:PERSONA], gestore del bar coffee Express sito nei pressi del negozio della vittima, aveva riferito che poco prima di compiere la rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il suo bar già in evidente stato di ebbrezza disturbando gli avventori e asportando alcolici senza provvedere al pagamento. Lo stesso teste [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato [OSCURATO:PERSONA] per le minacce da lui perpetrate il giorno successivo. 3. Il percorso argomentativo adottato è rispettoso dei principi che presiedono alla disciplina della riparazione. I giudici hanno valutato tutti gli elementi probatori disponibili e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, hanno apprezzato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come idonea a ingenerare, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Invero in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, i giudici hanno individuato, con motivazione sintetica, ma, comunque, sufficiente e coerente, la colpa grave nell'avere [OSCURATO:PERSONA] in stato di ubriachezza partecipato ad una lite con passaggio a vie di fatto e nell'avere egli perpetrato la minaccia il giorno successivo. Tali circostanze di fatto sono confef-mate, in larga misura, anche nella prospettazione contenuta nei motivi di ricorso, giacché sono le stesse testimonianze ivi indicate che danno atto di come [OSCURATO:PERSONA] fosse evidentemente alterato e avesse partecipato ad una violenta colluttazione. Il ricorrente, inoltre, nell'affermare che le condotte ascritte dalla Corte della riparazione a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state provate nel loro accadimento fattuale si limita a riportare alcune dichiarazioni di testi a difesa, che, peraltro, come detto, avevano confermato la sua partecipazione ad una sorta di rissa, e non si confronta con il passaggio della ordinanza impugnata in cui si dà atto di come, al momento dell'intervento, la polizia giudiziaria avesse trovato la vittima con segni di percosse in volto e il suo negozio a soqquadro. Quanto alla valutazione della condotta come gravemente colposa, si deve ricordare che la colpa può essere ravvisata in comportamenti che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti e che tale valutazione, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). In tal senso il giudizio espresso dalla Corte della riparazione appare non manifestamente illogico. Infine non coglie nel segno il rilievo del ricorrente per cui la Corte aveva ravvisato la colpa grave di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dello stesso compendio che era stato poi ritenuto insufficiente rispetto alla affermazione della responsabilità. Invero deve ribadirsi che il piano della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare è differente rispetto a quello della affermazione della penale responsabilità: il giudice della riparazione è tenuto a valutare condotte gravemente colpose o dolose causali o concausali rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un'apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna (in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 secondo cui "Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio"). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del