CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, elefiti-ee la violazione di legge in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e delle sommarie informazioni del Guido, all'elemento soggettivo del reato e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che il ricorso appare inammissibile, in quanto il ricorrente con riferimento alla ricostruzione della condotta dell'imputato e al dolo, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono aspecifiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato, peraltro, che la Corte di appello ha congruamente motivato la propria decisione di negare la concessione delle attenuanti generiche in ragione delle modalità della condotta, ripetuta in due distinte fasi ai danni di due diverse persone offese, e dell'abitualità della condotta violenta dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il