CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 20517/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 16465/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza n. 2314/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA pubblicatain data 09/06/2023 R.G.N. 1494/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/05/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. CARMELOCELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA];1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha adito il Tribunale di Viterbo per l’accertamento dellalegittimità del provvedimento disciplinare della sospensione dal soldo e dalservizio irrogata in data 25.6.2018 al suo dipendente [OSCURATO:PERSONA], autistaassegnato al deposito di Viterbo.La società aveva dedotto che il Celestini, comandato su turni acompensazione a lui assegnati su disposizione, nelle date del 16.5.2017 e del 1°febbraio 2018, non si era presentato in servizio; gli era stata dunque contestatala violazione dell’Ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché la difficoltà causataal normale svolgimento del servizio.2. Il Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento della domanda propostada [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato la nullità del suddetto provvedimento disciplinare,ha ritenuto assorbita ogni valutazione nel merito riguardo alla fondatezza degliaddebiti ed ha rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenzialeproposta dal lavoratore.3.La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a., ha dichiarato la legittimità del provvedimento disciplinare.4. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, harilevato che la società aveva specificamente allegato l’articolazione delprocedimento disciplinare, senza specifica contestazione della controparte, edaveva offerto diversi elementi documentali.5. Ha in particolare evidenziato che riguardo agli episodi del 16.5.2017 e del1° febbraio 2018, nelle rispettive date del 6.7.2017 e del 7.2.2018, ilNumero registro generale 20517/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 16465/2026Data pubblicazione 27/05/2026responsabile della direttrice Roma-Viterbo ed il Responsabile della direttrice AreaOvest avevano effettuato le loro proposte di contestazione di mancanza e cheall’esito dell’iter previsto (inserimento della proposta nel sistema aziendale “SAP”ai fini della seconda istruttoria dell’[OSCURATO:PERSONA], successiva redazionedell’eventuale bozza di contestazione disciplinare, da sottoporre alla firma delDirettore Competente), nelle rispettive date del 10.8.2017 e del 16.4.2018 alCelestini erano state notificate le contestazioni disciplinari.6. Considerato che nei vari passaggi previsti era stata effettuata una nuovae attenta valutazione della questione di diritto dedotta dal lavoratore perdiscolparsi, e tenuto conto delle dimensioni della società, all’esito di unavalutazione globale ha ritenuto tempestive le contestazioni, ed ha ritenutofondati gli addebiti.7. Il giudice di appello ha ritenuto che la dichiarazione del Celestini diavvalersi della facoltà di rinunciare al raggiungimento della massima saturazionepossibile del suo orario di lavoro, da lui sottoscritta in data 6.12.2017, fosseinidonea a scusare la sua assenza del 16.5.2017, in quanto era riferita alle 26settimane decorrenti dal 11.12.2017.8. Riguardo all’assenza del 1° febbraio 2018, pacificamente riguardante unturno “su disposizione”, ha evidenziato che in base all’ordine di servizio del[OSCURATO:DATA_NASCITA], la mancata effettuazione del turno a compensazione per glioperatori con una media settimanale inferiore alle 37 ore è considerata assenzaarbitraria e che in base alla comunicazione del 13.12.2017, la facoltà di rinunciaal raggiungimento della massima saturazione, l’agente non poteva rifiutare iturni assegnati durante le giornate di “disposizione”.9. Ha ritenuto tardiva ed inammissibile l’eccezione del Celestini relativaall’incompatibilità degli orari previsti dal duplice turno del 16.5.2017 con quellidi altro turno e con l’orario di lavoro, in quanto sollevata solo con le noteillustrative depositate per l’udienza di discussione nel giudizio di primo grado.10. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.11. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Numero registro generale 20517/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 16465/2026Data pubblicazione 27/05/202612. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta e ha concluso peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.Lamenta l’apparenza della motivazione sulla tempestività delle contestazionidisciplinari.Addebita alla Corte territoriale di essersi limitata a riportare le generichededuzioni della società datrice di lavoro, senza effettuare un esame critico di taliassunti e senza un autonomo ed effettivo riscontro con gli elementi oggettiviacquisiti al processo.Evidenzia che la società appellante non aveva dimostrato le difficoltàoggettive della contestazione né l’incolpevole ritardo nella contestazionemedesima, difettando qualunque riscontro in ordine alla necessità del tempooccorso.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 7 legge n. 300/1970.Richiama la documentazione prodotta dalla società datrice di lavoro,evidenziando l’immediata rilevazione e segnalazione dei fatti ai fini disciplinariEvidenzia pertanto che il ritardo era dipeso solo dalle dimensioni aziendali edall’organizzazione della società, di per sé inidonee a giustificarlo.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc. civ.; motivazione apparente e gravemente contraddittoria; omessavalutazione e/o travisamento dei documenti, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 5 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di essersi pronunciata ultra petita sullaquestione non sollevata in giudizio della vigenza, prima del dicembre 2017, dellafacoltà di rinuncia alla saturazione e di avere travisato gli elementi divalutazione.Numero registro generale 20517/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 16465/2026Data pubblicazione 27/05/2026Riguardo all’assenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] evidenzia in particolare che la società nonaveva mai eccepito che all’epoca non fosse ancora prevista ed operante laprogrammazione semestrale dell’orario di lavoro o la facoltà per i dipendenti dirinunciare al completamento dell’orario (c.d. saturazione) se inferiore a quelloordinario, essendo incontroverso tra le parti che il Celestini poteva fruire dellarinuncia al completamento orario di lavoro anche per il semestre in discussione.Lamenta l’omesso esame del documento relativo al turno di servizio W03del 16.5.2017, nel quale non vi era traccia dell’obbligatorietà del servizio (c.d.turno “a disposizione obbligatorio”).In ordine all’assenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenzia che nella programmazione diservizio per quella data non vi era traccia di turni di disponibilità dell’autista;precisa che la dicitura “Null” non indica un turno di disponibilità.Richiama la giurisprudenza di legittimità sull’apparenza della motivazionemeramente assertiva o riferita solo complessivamente alla produzione in atti obasata su prove inesistenti.4. Il ricorso nel suo complesso supera il vaglio di ammissibilità.Questa Corte ha chiarito che il ricorso deve essere redatto con modalità checonsentano di delimitare capo o i capi della sentenza impugnata esplicitando conchiarezza le ragioni in iure per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato;la riproposizione degli argomenti disattesi dal giudice di merito non determinal’inammissibilità del ricorso ove quegli argomenti siano idonei a confutare l’iterargomentativo seguito dalla sentenza impugnata (v. Cass. n. 5505/2025 e lagiurisprudenza ivi richiamata).Nel caso di specie il ricorso soddisfa tali requisiti, in quanto riporta lestatuizioni censurate e chiarisce l’oggetto delle doglianze mosse alla sentenzaimpugnata.5. Il primo motivo presenta tuttavia profili di inammissibilità.Attraverso una prospettazione complessiva, la censura mescola e confondeil vizio motivazionale con la violazione dell’onere della prova, con una tecnicaredazionale e argomentativa contrastante con il principio di specificità dellecensure e della critica vincolata al quale è informato il giudizio di legittimità. Lacensura non indica nemmeno il vizio denunciato.Numero registro generale 20517/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 16465/2026Data pubblicazione 27/05/2026Inoltre il motivo non assolve agli oneri previsti dagli artt. 366 e 369 cod. proc.civ., in quanto non riproduce né localizza l’atto di appello.Nel lamentare la mancata dimostrazione del ritardo incolpevole nellacontestazione, la censura non coglie il decisum.La sentenza impugnata non ha infatti ravvisato alcun ritardo, ma ha ritenutogiustificato il tempo intercorso tra gli illeciti e le comunicazioni delle contestazionie lo ha ritenuto inidoneo ad incidere sul diritto alla difesa e a porre il dipendentein uno stato di soggezione.Nella restante parte la censura è infondata.Non sussiste l’apparenza della motivazione, avendo la Corte territoriale datol’articolazione del procedimento disciplinare in diversi passaggi, ed avendoautonomamente valutato tali elementi, unitamente al tempo trascorso tra gliilleciti e le contestazioni.Ancorché la sentenza impugnata abbia dato atto della valutazione, nei varipassaggi, della questione di diritto addotta a discolpa dal Celestini, comeprospettato dalla società appellante, all’esito di un’autonoma e globalevalutazione delle circostanze relative all’articolazione del procedimentodisciplinare, alle dimensioni aziendali e al tempo trascorso tra gli illeciti e lacontestazione, ha ritenuto giustificato il tempo intercorso tra gli illeciti e lecomunicazioni delle relative contestazioni e lo ha considerato inidoneo adincidere sul diritto alla difesa del lavoratore o su altre garanzie e a porre illavoratore in uno stato di soggezione.Inoltre la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo nell’ipotesi incui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache risulta gravata secondo le regole dettate dalla suddetta norma (Cass. n.18092/2020), ipotesi che il ricorrente nemmeno denuncia.6. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce l’immediatarilevazione e segnalazione dei fatti ai fini disciplinari attraverso le relazionigiornaliere di servizio inoltrate lo stesso giorno agli organi aziendali competenti(circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata e rispetto alle quali laNumero registro generale 20517/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 16465/2026Data pubblicazione 27/05/2026censura, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non chiarisce in quali attidei gradi di merito sono state prospettate).Nella restante parte la censura è infondata.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno rammentato che “in materia dilicenziamento disciplinare il principio dell’immediatezza della contestazione mira,da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella suaeffettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo perpoter contestare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, incaso di ritardo nella contestazione, a tutelare il legittimo affidamento delprestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del poteredisciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi inconformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazionidisciplinari del fatto incriminabile. Inoltre, tra l’interesse del datore di lavoro aprolungare le indagini in assenza di una obiettiva ragione e il diritto dellavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, non può non prevalere la posizionedi quest’ultimo, tutelata “ex lege”, senza che abbia valore giustificativo, a talfine, la complessità dell’organizzazione aziendale (v. in tal senso Cass. sez. lav.N. 13167 del 8.6.2009)” (Cass. S.U. n. 30985/2017).Questa Corte ha infatti affermato che il principio di immediatezza implica cheil datore di lavoro proceda alla contestazione non appena abbia acquisito unacompiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che ilritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare,il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore dilavoro alla condotta inadempiente (Cass. n. 29627/2018).L’immediatezza della contestazione va valutata non in relazione al momentoin cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllatoassiduamente l’operato del dipendente, ma riguardo all’epoca in cui ne abbiaacquisito piena conoscenza (Cass. n. 7467/2023).Si è inoltre chiarito che l’immediatezza della contestazione disciplinare vaintesa in senso relativo, poiché deve correlarsi con la specifica natura dell’illecitodisciplinare, con l’avvenuta conoscenza dei fatti ascrivibili al lavoratore da partedel datore di lavoro, con il tempo occorrente per l’espletamento delle indagini eNumero registro generale 20517/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 16465/2026Data pubblicazione 27/05/2026con la complessità o meno dell’organigramma aziendale (Cass. n. 11933/2003;Cass. n. 30558/2022; Cass. n. 1248/2016), dovendosi dare conto delle ragioniche possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamentodei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), convalutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità,se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (tra le più recenti Cass.n. 14726/2024; Cass. n. 16841/2018; Cass. n. 281/2016; Cass. n.20719/2013).E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha consideratotempestive le contestazioni sulla base delle concrete dimensioni dell’impresa edi un’effettiva e specifica ragione organizzativa, costituita dall’articolazione delprocedimento disciplinare, ed ha ritenuto il tempo trascorso tra gli illeciti e lecontestazioni fosse inidoneo ad incidere sul diritto alla difesa del lavoratore o sualtre garanzie e a porre il lavoratore in uno stato di soggezione.7. Il terzo motivo presenta profili di inammissibilità.Riguardo all’assenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la censura denuncia la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.,senza denunciare la nullità della sentenza, e non assolve agli oneri previstidall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non trascrive gli atti introduttivi deigradi di merito della società.Non sussiste comunque il vizio di ultrapetizione, in quanto la sentenzaimpugnata non ha alterato gli elementi di fatto introdotti in giudizio, né si èpronunciata su un bene della vita diverso da quello richiesto.Questa Corte ha chiarito che il potere-dovere del giudice di inquadrarenell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto dellacontestazione incontra solo il limite del rispetto del “petitum” e della “causapetendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto neltema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre soltantoquando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum”o “causa petendi”) emetta un provvedimento diverso da quello richiesto(“petitum immediato”), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso daquello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle preteseNumero registro generale 20517/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 16465/2026o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048/2019, in linea conData pubblicazione 27/05/2026il consolidato orientamento di legittimità sul punto).Nel caso di specie non ricorre alcuno dei vizi denunciati.La Corte territoriale, dopo avere rilevato che erano pacifici la mancatapresentazione al lavoro da parte del Celestini nelle date del 16.5.2017 e del 1°febbraio 2018, e il comando del Celestini sui turni dei predetti giorni “acompensazione” per consentire la massima saturazione dell’orario di lavoro, haevidenziato che il Celestini si era giustificato deducendo di aver dichiarato divolersi avvalere della facoltà di rinunciare al raggiungimento della massimasaturazione e di essere stato a ciò autorizzato in data 6.12.2017, (v. pag. 6 dellasentenza).Quindi, la Corte ha trascritto (opportunamente in grassetto) quanto dedottodallo stesso lavoratore, secondo cui “la presente richiesta [id est: ladichiarazione di rinuncia alla saturazione] è relativa al periodo multisettimanalecon inizio il 11 dicembre 2017 della durata di 26 settimane”, aggiungendo: “Ladichiarazione, però, è datata 6 dicembre 2017 e sottoscritta dal lavoratore. Nederiva che, per il giorno 16 maggio 2017, il Celestini non avrebbe comunquepotuto avvalersi dell’addotta esenzione , perché questa valeva per unperiodo di molto successivo” (pag. 6 sent.).Per quanto invece attiene all’assenza del giorno 1° febbraio 2018, la Corteha poi ritenuto “pacifico” che il Celestini fosse stato comandato in turno “sudisposizione” ed ha richiamato il doc. 10 Contral (prodotto in primo grado),nonché l’ordine di servizio n. 50 del 24 novembre 2016 in cui si prevedeva, tral’altro, che “… le prestazioni compensative sono obbligatorie. La mancataeffettuazione del turno a compensazione è considerata assenza arbitraria ….”Infine la Corte ha richiamato la comunicazione al Personale n. 28 del 13 dicembre2017, mai contestata dal lavoratore, in cui si ribadiva l’obbligatorietà dei turnidurante le giornate “di disposizione”.E’ dunque evidente che non vi è stata alcuna violazione degli artt. 112 e 115c.p.c. avendo la corte pronunciato su elementi di fatto ritualmente introdotti ingiudizio, dei quali il ricorrente sollecita una diversa lettura, inammissibile inquesta sede.Numero registro generale 20517/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 16465/2026Data pubblicazione 27/05/2026Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).8. Il ricorso va pertanto rigettato.9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo10. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della CorteSuprema di Cassazione, del 6 maggio 2026.Consigliere estensore PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] DoronzoNumero registro generale 20517/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 16465/2026Data pubblicazione 27/05/2026