CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 07733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,k1.3 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELL SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in funzione di giudice dell'esecuzione, emessa il 26 febbraio 2025, in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Prima Sezione penale con sentenza n. 45963 del 2024, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento del medesimo ufficio del 31 gennaio 2024, a sua volta di rigetto dell'istanza di restituzione di preziosi vari e di danaro, confiscati ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992, oggi trasfuso nell'art. 240-bis cod. pen., istanza proposta dal ricorrente quale terzo interessato. La confisca è stata disposta sul presupposto che i beni sottoposti ad ablazione fossero riferibili al figlio del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosi, per avere gestito una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti per conto del clan Contini. I beni, al momento del sequestro, avvenuto nel 2016, si trovavano nella disponibilità materiale del terzo ricorrente, precisamente all'interno di un armadio posto nella camera da letto sua e della moglie, madre di [OSCURATO:PERSONA]. Tali beni (gioielli e preziosi orologi d'oro) sono sicuramente in accertato rapporto di sproporzione con il reddito del ricorrente. La sentenza di annullamento della Prima Sezione Penale ha evidenziato una serie di lacune nell'ordinanza annullata, che non aveva considerato le obiezioni difensive collegate: - al fatto che per i beni mobili è necessario valutare il possesso e la disponibilità e non la proprietà; - allo stato di detenzione del figlio del ricorrente da circa tre anni prima del sequestro; - alla sua incapacità di produrre reddito criminale dal momento dell'inizio della detenzione, visto che lo stato di detenzione, nel caso di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, elide la possibilità di proseguire nello svolgimento dell'attività criminale, e di regola porta all'interruzione del vincolo associativo, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 4004 del 29/11/2023, dep- 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285904-01; Sez. 1, n. 48643 del 10/06/2015, Arnone, Rv. 265386); - alla residenza solo formale presso la casa dei genitori, mentre invece egli non abitava più da tempo con loro ma conviveva altrove con la moglie; 2 nlA - al fatto che l'orologio marca [OSCURATO:PERSONA] confiscato risulta essere stato messo in commercio nel 2014, quando [OSCURATO:PERSONA] era già detenuto e che i gioielli sono di tipo femminile. L'ordinanza rescissoria ha risposto alle criticità rilevate dal vincolo di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. e ha nuovamente rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di rigetto della revoca della confisca disposta nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza della Corte di appello di Napoli del 09.04.2018, irrevocabile il 21.09.2019. 2. L'unico motivo di ricorso formulato dal terzo [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha dedotto vizio di travisamento della prova, in relazione all'erronea affermazione dell'ordinanza impugnata quanto al periodo di affidamento in prova al servizio sociale di [OSCURATO:PERSONA], considerato effettivo proprietario e possessore dei beni confiscati, collocato negli anni 2012-2016: in tale periodo, al contrario, assume la difesa, questi era detenuto (dal 9 gennaio 2013 in poi). L'erronea indicazione non soltanto ha determinato un'erronea prospettiva di analisi e la distorsione della ricostruzione logica svolta nel provvedimento impugnato, tutta basata sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto continuare a commettere reati - egli è stato condannato, secondo l'ordinanza, ripetutamente per rapine di orologi e preziosi, tanto che nei suoi confronti in passato era stato già effettuato un sequestro di quattro Rolex - o, comunque, abbia potuto avere contatti con i suoi genitori, conferendo loro gli oggetti preziosi rinvenuti nell'abitazione di famiglia. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso. 3.1. La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con cui contesta le conclusioni del Procuratore Generale e ribadisce le ragioni di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Sussiste l'errore denunciato dal ricorrente nella motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione dei beni in confisca da lui proposta. 3 ffinA Il presupposto su cui si basa, evidentemente e consistentemente, la decisione del giudice dell'esecuzione impugnata è errato: non risulta che, dal 2013 in poi, vi siano stati periodi di affidamento in prova del figlio del ricorrente, ritenuto il vero proprietario e titolare del reale potere dispositivo dei beni mobili sottoposti a confisca e provento dei delitti dei quali quest'ultimo si è reso autore e per i quali ha riportato condanne definitive. L'ordinanza assume che, nel corso di tali periodi di affidamento in prova, il figlio del ricorrente abbia avuto la possibilità fisica di consegnare al genitore gli oggetti di valore ritrovati nella sua abitazione. Si tratta di una circostanza che confligge con uno dei presupposti della sentenza di annullamento con rinvio, dato per scontato sinora nel procedimento e corrispondente alle risultanze in atti, cui fa riferimento il ricorso e la documentazione che allega. Risulta, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per sette rapine di oggetti di valore corrispondenti, per genere, a quelli confiscati, autore in passato anche di un'altra rapina di diciotto orologi di lusso, quando era ancora minorenne, e condannato anche per essere partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti da settembre 2011 al 2015, sia detenuto dall'anno 2013 (cfr. pag. 3 della sentenza di annullamento con rinvio), senza soluzione di continuità. La stessa requisitoria del Procuratore Generale ammette che tale circostanza è pacifica, pur ritenendo che l'errore in cui è incorsa la Corte di appello non sia tale da compromettere la forza motivazionale dei dati di fatto che provano, da un lato, l'incapacità economica e reddituale dei genitori del presunto, reale possessore/proprietario dei beni e, dall'altro, appunto la riferibilità dei beni confiscati a quest'ultimo e, dunque, la qualità di mero "possessore apparente" e "fittizio" di suo padre. 2.1. Per valutare le conseguenze di tale errore-presupposto della motivazione del provvedimento impugnato, è bene fare un passo indietro e ricordare alcuni passaggi ermeneutici di rilievo generale sul tema della "confisca in casi particolari" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., nuova denominazione della confisca meglio conosciuta come "confisca allargata", funzionale ad aggredire i proventi di quei reati, di particolare allarme sociale, capaci di generare flussi economici, e sospesa tra finalità special-preventive e obiettivi latamente punitivi (per uno sguardo prospettico simile sul tema, si richiama la sentenza n. 33 del 2018 della Corte costituzionale). Nell'ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato e l'onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561, in motivazione). La confisca allargata può essere disposta sia nei confronti dei beni (mobili, immobili, denaro o altre utilità) in possesso o in proprietà del condannato per uno dei reati espressamente indicati nella disposizione normativa, sia dei beni a questi riferibili ma intestati a terzi (persone fisiche o giuridiche che siano), in caso di sproporzione del valore di tali beni rispetto al reddito o alla capacità economica del condannato, complessivamente intesa. Ebbene, ai fini dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da tale norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'art. 240-bis cit. solo nei confronti dell'imputato (Sez. 2, n. 33656 del 25/09/2025, Della Gatta, non massimata; Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, D'Angelo, Rv. 285028). E se il terzo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, ivi compresi quello della ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione e quello della sproporzione fra valore del bene confiscato e reddito dichiarato dal condannato, spetta al giudice che disponga la misura ablativa illustrare efficacemente le ragioni della ritenuta interposizione valorizzando allo scopo circostanze sintomatiche ed elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio secondo lo schema tipico del ragionamento indiziario (Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Abbate, Rv. 288582, anche in motivazione; conforme a Sez. U, Crostella, cit., in motivazione). A tale fine, non soccorre la presunzione relativa, fondata sulla sproporzione dei valori, operante, appunto, nei confronti del solo condannato, ma è richiesta un'attivazione probatoria da parte della pubblica accusa istante, analoga a quella necessaria per l'accertamento giudiziale di qualsiasi fatto avente giuridica rilevanza; l'intestazione al terzo del bene in realtà appartenente al condannato va, dunque, dimostrata e la relativa prova può essere desunta anche per facta concludentia mediante la considerazione, ad esempio, dei rapporti e dei vincoli personali tra terzo e condannato, della condizione personale del terzo per età, salute ed attività svolta, della natura giuridica e delle modalità esecutive della vicenda negoziale acquisitiva, della sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito percepito dal terzo, del potere di disposizione esercitato dal condannato, nonostante l'altruità del bene; circostanze queste da confrontarsi con gli altri aspetti concreti del caso, in modo che risulti sicuramente dimostrata la discrasia tra titolarità ufficiale ed appartenenza del bene (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 37880 del 2023, cit.). Il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato sempre nei limiti del criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", ma salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, Crostella, cit., Rv. 281561). Naturalmente, andrà tenuto in conto, per decidere sulla confisca "allargata" ex art. 240-bis cod. pen., che la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852). La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla "res" indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere, appunto, quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231390). 2.2. Alla luce di tali coordinate interpretative, tornando al caso sottoposto al Collegio, non vi è dubbio che gli elementi indiziari dai quali in parte è stato ricostruito il possesso effettivo dei beni confiscati al figlio del ricorrente, soggetto condannato per uno dei reati "sensibili" a norma dell'art. 240-bis cod. pen., siano stati puntualmente enunciati dall'ordinanza impugnata e siano dotati di rilevante forza dimostrativa. Si evidenziano, nel senso dell'appartenenza a [OSCURATO:PERSONA], e non al padre terzo possessore, dei beni sequestrati nell'abitazione di questi: - le pregresse condanne a carico di [OSCURATO:PERSONA] per rapine di orologi di lusso (anche delle medesime marche di quelli sequestrati), oltre che, ovviamente, per il reato-spia di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e relativi reati fine; - il precedente sequestro di quattro orologi Rolex a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritrovati a casa sua e della moglie, che, come evidenzia l'ordinanza, può 6 W averlo spinto a consegnare ai genitori ulteriori proventi delittuosi per evitare nuove perquisizioni e nuovi sequestri; - la mancanza di capacità economica e finanziaria del ricorrente e della moglie, adeguata e proporzionata all'acquisto di beni di valore e considerabili "di lusso"; - l'ingente somma di danaro contante (euro 26.290) detenuta in casa del ricorrente in banconote di piccolo taglio, incompatibile con le vincite di gioco addotte a giustificazione, considerato che il pagamento di queste ultime è avvenuto mediante assegno e non mediante danaro contante, e ritenuta sintomatica dell'essere la somma ricavata dai proventi dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, per la tipologia del taglio, logicamente ad essa riconnessa dall'ordinanza: si tratta di 997 banconote da 20 euro ciascuna; - la mancanza di giustificazioni circa la presenza di tali beni (preziosi e la somma di danaro) sproporzionati nell'appartamento del ricorrente. 2.3. Tuttavia, il provvedimento rescissorio è incorso nel travisamento certo di un dato di fatto - il periodo di detenzione del figlio del ricorrente o, se si vuole, specularmente, il suo periodo di libertà in affidamento in prova - che è stato poi fondamentale nell'economia della stessa narrazione a sostegno della decisione, percorrendola diffusamente e sostenendola erroneamente. L'architrave, infatti, del ragionamento deduttivo che ha portato il giudice dell'esecuzione a rigettare l'istanza del ricorrente, ritenendo i beni confiscati riferibili all'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen., si fonda sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato nella possibilità fisica, in quanto libero, di conferire al genitore gli oggetti preziosi e il denaro in contanti - 26.290 euro - provento dei reati commessi, al fine evidentemente di sottrarli all'apprensione dello Stato. La svista non è soltanto un elemento di distorsione della lettura di alcuni indicatori di riferibilità dei beni al soggetto condannato, ma è anche un fattore di suggestione nell'interpretazione degli altri elementi, pur autonomi se atomisticamente considerati rispetto all'erronea prospettazione circa il periodo di affidamento in prova; si tratta di una chiave di lettura che incrina, in ultima analisi, i risultati cognitivi di quei dati di fatto, pur rilevanti, collegati attraverso essa. E se è compito del giudice dedurre la prova dell'interposizione e del possesso fittizio da un ragionamento indiziario che deve rispondere a canoni di logica inferenza del risultato cognitivo da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, evidentemente l'utilizzazione e la valorizzazione di un dato inesatto come importante supporto di collegamento logico e vivificazione di tali elementi ha determinato una lacerazione nella tenuta ricostruttiva dell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato che deve essere sanata. 7 m 3. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata che, corrispondendo ai principi di diritto enunciati, rivaluterà le circostanze di fatto già esaminate epurandole dal contenuto erroneo, con pienezza di cognizione secondo i canoni propri del giudizio di rinvio che segua a una decisione di annullamento per vizio di motivazione (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174, benché in un caso di annullamento non in sede di esecuzione). Il rinvio va disposto alla stessa sezione della Corte d'Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in diversa composizione. Deve ribadirsi, infatti, che, in tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, sia pure in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7155 del 11/01/2024, Chisari, Rv. 285999 - 01). Il giudice dell'esecuzione, invero, è incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, o, come nel caso di specie, sul merito della confisca, e non mere