CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17116/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il 13 marzo 2024 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica,all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione ai reati di cui ai capi a) art. 44, comma 1, lett.b) d.P.R. 380/2001, b) artt. 94 e 95 d.P.R. 380/2001, c) art. 349, comma 2, cod.pen., riuniti per la continuazione e ritenute attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen., ordinando altresì la demolizione delle opere e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione al capo c) di imputazione, reato di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen., contestato come accertato in Napoli il 1 luglio 2023, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità , artt. 63, 191 comma 2 cod.proc.pen.. Posto sotto sequestro l'immobile il 10 giugno 2023, l'odierna ricorrente ha reso il successivo 12 giugno dichiarazioni con cui si assumeva il ruolo di committente delle opere, e, correlativamente, il munus di custode. Assume la difesa che al momento in cui ebbe a rendere le dichiarazioni di cui al verbale ex art. 350 cod.proc.pen., preliminarmente dichiarandosi assegnataria e dimorante nell'alloggio oggetto della imputazione, e poi dichiarandosi anche committente delle opere, l'acquisizione delle sue dichiarazioni quale persona informata sui fatti avrebbe dovuto interrompersi, emergendo una ipotesi di reato a suo carico, per proseguire poi a seguito degli avvisi e con le modalità di cui agli artt. 63 cod.proc.pen., previsti a pena di inutilizzabilità. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, art. 131-bis cod.proc.pen.. Il non riconoscimento della non punìbilità è stato motivato con l'entità delle effettuate opere edilizie e la pervicacia dimostrata dall'imputata nell'atto della violazione di sigilli. Deduce la difesa che nel senso della riconoscibilità milita, invece, il grado di offensività particolarmente tenue della condotta della ricorrente, per le ridotte dimensioni dell'illecito urbanistico consistente nella realizzazione di un piccolo balcone, le esigenze abitative determinate dalla presenza nel nucleo di un soggetto disabile, lo stato di incensuratezza della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 2Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile, intanto perché generico. In tema di ricorso per cassazione è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Nel caso in esame va in particolare sottolineato come la Corte territoriale abbia ricondotto la violazione dei sigilli all'imputata fondandosi sull'interesse esclusivo di ella alla prosecuzione dei lavori abusivi, a nulla rilevando, tanto più nel silenzio della difesa al proposito, quanto dichiarato dalla ricorrente innanzi agli uffici comunali. 2. Si osserva, comunque, che la questione della inammissibilità delle dichiarazioni della ricorrente innanzi all'ufficio tecnico comunale, già posta alla attenzione della Corte di merito, era stata risolta mercè l'argomentazione per cui la stessa aveva assunto la qualità di indagata solo dopo aver rassegnato la qualità di committente, senza che, poi, alcuna altra dichiarazione fosse stata resa (e comunque utilizzata ai fini della condanna). 2.1. La descritta successione di accadimenti procedimentali si ricava con chiarezza dalla motivazione del Tribunale (cfr. pagg. 2-3 della relativa motivazione ove si legge che il 12 giugno 2023 la [OSCURATO:PERSONA] si presentò presso gli uffici della Polizia municipale per esibire documentazione relativa all'immobile, dichiarandosi committente dei lavori, sicchè le fu formalmente affidata la custodia delle opere sequestrate il precedente 10 giugno, facendole sottoscrivere il relativo verbale). 2.2. Si tratta di argomentazione, correttamente resa in applicazione delle considerazioni sopra svolte in tema di assente incidenza sul thema decidendum, in considerazione della quale non coglie nel segno la censura difensiva. La Corte ha coerentemente dedotto dai fatti del procedimento come alla condotta, materiale, di presentazione della ricorrente presso l'ufficio comunale per esibizione della documentazione in suo possesso, è seguita, mercè le dichiarazioni assunte ex art. 351 cod.proc.pen., la allegazione anche della qualità di committente dei lavori abusivi; e come da tale qualità soltanto potesse farsi discendere l'assunzione della qualità di indagata; con la conseguenza, si rilevava, che solo da tale evenienza scaturisse la necessità di interrompere l'ascolto a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese se non precedute dagli avvisi di cui all'art. 63 e segg. cod.proc.pen. (avvisi, si osserva, nella specie certamente non resi, il che tuttavia 3non ha comportato conseguenze apprezzabili, atteso che nessuna dichiarazione ulteriore è stata resa dall'odierna ricorrente). 2.3. Si ribadisce che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante. E, peraltro, attesa la scansione diacronica dei censiti momenti procedimentali, ritiene il Collegio applicabile nel caso di specie il principio (da ultimo riaffermato da Sez. 1, n 17164 del 30/01/2025 Ud. (dep. 07/05/2025 ) Rv. 288066 - 01), secondo cui «[I]n virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, non rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato». Fermo restando che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 Ud. (dep. 15/05/2020 ) Rv. 279125 - 01; e Sez. 2, n. 37374 del 19/09/2003 Ud. (dep. 30/09/2003) Rv. 227037 - 01; Sez. U, Sentenza n. 16 del 21/06/2000 Ud. (dep. 30/06/2000) Rv. 216246 - 01). 2.4. Il motivo è, dunque, per le ragioni tutte dedotte, oltre che ab imis inammissibile, anche manifestamente infondato. 3. Quanto al secondo motivo, a fronte della negatoria resa dalla Corte di merito in ragione dell'entità delle effettuate opere edilizie e della pervicacia dimostrata dall'imputata nell'atto della violazione di sigilli, contesta la difesa la valutazione della Corte di appello rimarcando al contrario esiguità dell'abuso e profilo sociale e personale della ricorrente. 43.1. In presenza di un giudizio della Corte di merito volto ad escludere in radice la tenuità e la minima offensività della condotta, le considerazioni difensive non evidenziano le ragioni della dedotta erroneità della complessiva sfavorevole valutazione dei parametri oggettivi e soggettivi del fatto e non indicano elementi positivi di per sé idonei a confutare la valenza dell'apparato argomentativo reso, semplicemente contestato con considerazioni miranti ad ottenere una rivalutazione nel merito in questa sede inammissibile. 3.2. Il motivo è, dunque, inammissibile perché generico intrinsecamente ed estrinsecamente, oltre che manifestamente infondato. 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M