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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 17742/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui lo stesso Ufficio aveva rigettato l'istanza di revoca della misura custodiale in carcere, o la sua sostituzione con gli arresti domiciliari.

2. Propone ricorso per cassazione il Pennica, deducendo - con unico motivo - l'assenza di motivazione.

Premesso che la Corte di appello, con ordinanza del 20/9/2023, avrebbe negato la revoca della misura sul presupposto che il ricorrente sarebbe stato trovato, nel proprio domicilio, in compagnia di soggetti noti per precedenti di spaccio, si lamenta che lo stesso Ufficio, quale giudice dell'appello cautelare, non avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla difesa, con la quale sarebbe stata smentita la circostanza richiamata; in particolare, sarebbe stato provato che due dei tre soggetti non avrebbero precedenti penali; che il terzo avrebbe solo una pendenza per violazione del Codice della Strada; che due su tre sarebbero parenti stretti del Pennica; che nessuno dei tre avrebbe precedenti o pendenze per reati in materia di stupefacenti.

Ebbene, l'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione sul punto, così da meritare l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Occorre premettere che il Pennica, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva subito l'aggravamento della stessa - dunque, il ripristino della custodia cautelare in carcere - con ordinanza del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva evidenziato alcune violazioni commesse: in particolare, a) da annotazione di polizia giudiziaria del 24/2/2023, era emerso che l'imputato era stato trovato, nel proprio domicilio coatto, in compagnia di ben tre soggetti (di cui uno segnalato per pregiudizi in materia di stupefacenti), senza alcuna giustificazione; b) da altra annotazione del 6/3/2023, era risultato che, in occasione di un controllo, il Pennica aveva inveito contro gli operanti, minacciandoli ed insultandoli.

Alla luce di queste condotte, ed anche considerato che il soggetto era stato condannato in primo grado alla pena di 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con conseguente presunzione di adeguatezza della sola misura detentiva, il G.i.p. aveva dunque ripristinato la custodia cautelare in carcere.

5. Con successiva ordinanza del 20/9/2023, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura, valorizzando proprio le già citate violazioni agli arresti domiciliari, insieme alle esigenze cautelari che, quindi, non potevano dirsi venute meno.

6. Tanto premesso, la Corte di appello - con l'ordinanza qui in esame - ha preso atto delle ragioni che sostenevano l'impugnazione del precedente provvedimento della stessa Corte, ma le ha ritenute soccombenti alla luce della gravità dei fatti e della violazione (accertata con sentenza di primo grado) dell'art. 74 citato, particolarmente significativa in un soggetto che non aveva dimostrato alcuna resipiscenza per quanto commesso, così denotando un'allarmante personalità.

6. Non può essere accolta, dunque, la censura (unica) che sostiene il ricorso, secondo cui non sarebbe stata esaminata la documentazione prodotta circa lo "stato" dei 3 soggetti trovati in casa del Pennica nel febbraio 2023: tale produzione, infatti, è stata implicitamente valutata come non rilevante, atteso che la violazione degli arresti domiciliari era stata riscontrata alla luce non della qualità dei soggetti trovati nell'immobile, ma della presenza stessa di questi in un luogo in cui il ricorrente non avrebbe potuto ricevere nessuno.

7. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui lo stesso Ufficio aveva rigettato l'istanza di revoca della misura custodiale in carcere, o la sua sostituzione con gli arresti domiciliari. 2. Propone ricorso per cassazione il Pennica, deducendo - con unico motivo - l'assenza di motivazione. Premesso che la Corte di appello, con ordinanza del 20/9/2023, avrebbe negato la revoca della misura sul presupposto che il ricorrente sarebbe stato trovato, nel proprio domicilio, in compagnia di soggetti noti per precedenti di spaccio, si lamenta che lo stesso Ufficio, quale giudice dell'appello cautelare, non avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla difesa, con la quale sarebbe stata smentita la circostanza richiamata; in particolare, sarebbe stato provato che due dei tre soggetti non avrebbero precedenti penali; che il terzo avrebbe solo una pendenza per violazione del Codice della Strada; che due su tre sarebbero parenti stretti del Pennica; che nessuno dei tre avrebbe precedenti o pendenze per reati in materia di stupefacenti. Ebbene, l'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione sul punto, così da meritare l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Occorre premettere che il Pennica, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva subito l'aggravamento della stessa - dunque, il ripristino della custodia cautelare in carcere - con ordinanza del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva evidenziato alcune violazioni commesse: in particolare, a) da annotazione di polizia giudiziaria del 24/2/2023, era emerso che l'imputato era stato trovato, nel proprio domicilio coatto, in compagnia di ben tre soggetti (di cui uno segnalato per pregiudizi in materia di stupefacenti), senza alcuna giustificazione; b) da altra annotazione del 6/3/2023, era risultato che, in occasione di un controllo, il Pennica aveva inveito contro gli operanti, minacciandoli ed insultandoli. Alla luce di queste condotte, ed anche considerato che il soggetto era stato condannato in primo grado alla pena di 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con conseguente presunzione di adeguatezza della sola misura detentiva, il G.i.p. aveva dunque ripristinato la custodia cautelare in carcere. 5. Con successiva ordinanza del 20/9/2023, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura, valorizzando proprio le già citate violazioni agli arresti domiciliari, insieme alle esigenze cautelari che, quindi, non potevano dirsi venute meno. 6. Tanto premesso, la Corte di appello - con l'ordinanza qui in esame - ha preso atto delle ragioni che sostenevano l'impugnazione del precedente provvedimento della stessa Corte, ma le ha ritenute soccombenti alla luce della gravità dei fatti e della violazione (accertata con sentenza di primo grado) dell'art. 74 citato, particolarmente significativa in un soggetto che non aveva dimostrato alcuna resipiscenza per quanto commesso, così denotando un'allarmante personalità. 6. Non può essere accolta, dunque, la censura (unica) che sostiene il ricorso, secondo cui non sarebbe stata esaminata la documentazione prodotta circa lo "stato" dei 3 soggetti trovati in casa del Pennica nel febbraio 2023: tale produzione, infatti, è stata implicitamente valutata come non rilevante, atteso che la violazione degli arresti domiciliari era stata riscontrata alla luce non della qualità dei soggetti trovati nell'immobile, ma della presenza stessa di questi in un luogo in cui il ricorrente non avrebbe potuto ricevere nessuno. 7. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il
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