Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:757
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0233
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
30 settembre 2020 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Effetto sospensivo automatico – Presupposti – Concessione dell’assistenza sociale – Articoli 19 et 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Nella causa C‑233/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio), con decisione dell’11 marzo 2019, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2019, nel procedimento
B.
contro
[OSCURATO:PERSONA] public d’action sociale de Liège,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), C. Toader e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 gennaio 2020,
considerate le osservazioni presentate:
–
per B., inizialmente da D. Andrien e P. Ansay, avvocati, successivamente da D. Andrien, avvocato;
–
per il centre public d’action sociale de Liège, inizialmente da M. Delhaye e G. Dubois, avvocati, successivamente da M. Delhaye e J.-P. Jacques, avvocati;
–
per il governo belga, da P. Cottin, C. Pochet e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da C. Piront e S. Matray, avvocati;
–
per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da J. Langer, J.M. Hoogveld, M.K Bulterman e H.S. Gijzen, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da A. Azema e C. Cattabriga, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 maggio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5 e 13 nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra B., cittadina di un paese terzo, e il centre public d’action sociale de Liège (centro pubblico di azione sociale di Liegi, Belgio) (in prosieguo: il «CPAS»), in merito a talune decisioni di quest’ultimo che revocano a B. il beneficio dell’assistenza sociale.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 definisce la nozione di «soggiorno irregolare» come «la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (
GU 2006, L 105, pag. 1
)], o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro».
4
L’articolo 5 di tale direttiva enuncia quanto segue:
«Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione:
(...)
c)
le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;
e rispettano il principio di non-refoulement».
5
L’articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’allontanamento:
(...)
b)
per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2».
6
L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:
«1. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.
2. L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno».
7
L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 16 e 17, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7 e durante i periodi per i quali l’allontanamento è stato differito ai sensi dell’articolo 9:
a)
che sia mantenuta l’unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio;
b)
che siano assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;
c)
che sia garantito l’accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno;
d)
che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili».
Diritto belga
8
L’articolo 57, paragrafo 2, della loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale (legge organica dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di azione sociale), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevede quanto segue:
«In deroga alle altre disposizioni della presente legge, il compito del centro pubblico di azione sociale si limita:
1
o
nei confronti di uno straniero che soggiorna illegalmente nel Regno, alla concessione dell’assistenza sanitaria urgente;
(...)
Uno straniero che ha dichiarato di essere un rifugiato e ha chiesto di essere riconosciuto come tale, soggiorna illegalmente nel Regno nel caso in cui la domanda di asilo sia stata respinta e sia stato notificato allo straniero interessato un ordine di lasciare il territorio.
L’assistenza sociale concessa a uno straniero che di fatto ne era beneficiario al momento in cui gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio è interrotta, a eccezione dell’assistenza sanitaria urgente, alla data in cui lo straniero lascia effettivamente il territorio e, al più tardi, il giorno della scadenza del termine dell’ordine di lasciare il territorio.
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9
Il 4 settembre 2015 B. ha presentato una domanda di asilo in Belgio. Tale domanda è stata respinta dall’autorità competente. Il 27 aprile 2016 il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio) ha respinto il ricorso proposto da B. avverso la decisione di rigetto di detta domanda.
10
Il 26 settembre 2016 B. ha presentato una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute, motivata dal fatto che soffre di diverse malattie gravi.
11
Poiché il 22 dicembre 2016 tale domanda è stata dichiarata ricevibile, B. ha beneficiato dell’assistenza sociale; quest’ultima era a carico del CPAS.
12
Con decisioni del 28 settembre 2017, notificate il 23 ottobre 2017, la domanda di autorizzazione al soggiorno proposta da B. è stata respinta e l’autorità competente ha rilasciato all’interessata un ordine di lasciare il territorio belga.
13
Il 28 novembre 2017 B. ha proposto un ricorso diretto all’annullamento e alla sospensione di tali decisioni dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri).
14
Con due decisioni del 28 novembre 2017, il CPAS ha revocato a B. il beneficio dell’assistenza sociale a decorrere dal 23 ottobre 2017. Esso gli ha invece concesso il beneficio dell’assistenza sanitaria urgente a decorrere dal 1
o
novembre 2017.
15
Il 28 dicembre 2017 B. ha proposto ricorso avverso le decisioni del CPAS con cui gli veniva revocato il beneficio dell’assistenza sociale dinanzi al Tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio) e ha chiesto a detto giudice di ripristinare i suoi diritti a tale assistenza a decorrere dal 23 ottobre 2017.
16
Con sentenza del 15 marzo 2018 detto giudice ha respinto il ricorso in quanto vertente sul beneficio dell’assistenza sociale.
17
Il 16 aprile 2018 B. ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio).
18
Detto giudice rileva che il periodo interessato dal ricorso si estende, tenuto conto della data di notifica dell’ordine di lasciare il territorio belga e a seguito di una nuova decisione adottata dal CPAS, dal 23 novembre 2017 al 31 gennaio 2018. Esso sottolinea che, durante tale periodo, B. non disponeva di titolo di soggiorno.
19
Dopo aver escluso la possibilità di concedere a B. il beneficio dell’assistenza sociale basandosi sull’esistenza di un’eventuale impossibilità di rimpatrio per motivi di salute, ai sensi della normativa belga relativa all’assistenza sociale, il giudice del rinvio constata che l’esito della controversia di cui al procedimento principale dipende dagli effetti che occorre riconoscere alla soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida (
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
).
20
Esso ritiene, infatti, di dover accogliere il ricorso di B. qualora dovesse essere riconosciuto un effetto sospensivo al ricorso di annullamento e di sospensione proposto dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri). Esso precisa che tale ricorso non beneficia, in forza della legislazione belga, di un effetto sospensivo, ma che un siffatto effetto potrebbe essergli riconosciuto sulla base della sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida (
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
). Esso ritiene tuttavia che sia difficile determinare le condizioni alle quali un giudice sociale deve constatare il carattere sospensivo di un siffatto ricorso, in quanto i giudici belgi hanno adottato decisioni divergenti su tale questione.
21
In tali circostanze, la cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115 (...), letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 14, paragrafo l, lettera b), della stessa direttiva, letti alla luce della sentenza [del 18 dicembre 2014Abdida (
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
)], debbano essere interpretati nel senso che conferiscono effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, se l’autore del ricorso sostiene che l’esecuzione di tale decisione può esporlo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute,
–
senza che sia necessaria una valutazione del ricorso, in quanto la sua proposizione è sufficiente per sospendere l’esecuzione del provvedimento che ordina di lasciare il territorio,
–
o previo un controllo marginale dell’esistenza di una censura plausibile oppure dell’assenza di motivi di irricevibilità o di manifesta infondatezza del ricorso dinanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri,
–
o ancora previo un controllo pieno e completo da parte dei giudici del lavoro finalizzato ad accertare se l’esecuzione di detta decisione possa effettivamente esporre l’autore del ricorso a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della questione sollevata
22
Il governo belga fa valere, in primo luogo, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto diretta a ottenere dalla Corte un’interpretazione del diritto belga. Da un lato, le condizioni per la concessione di un titolo di soggiorno e del beneficio dell’assistenza sociale sarebbero disciplinate, nella causa di cui al procedimento principale, esclusivamente da tale diritto. Dall’altro, non spetterebbe alla Corte pronunciarsi sui diversi orientamenti giurisprudenziali nazionali menzionati dal giudice del rinvio.
23
A tal riguardo, occorre rammentare che da una giurisprudenza costante della Corte emerge che non spetta ad essa, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali [v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Pohotovosť,
C‑470/12
,
EU:C:2014:101
, punto
60
, nonché del 20 gennaio 2016, DHL Express (Italy) e DHL [OSCURATO:PERSONA] (Italy),
C‑428/14
,
EU:C:2016:27
, punto
70
].
24
Tuttavia, nel caso di specie, il giudice del rinvio interpella la Corte non sull’interpretazione delle disposizioni del diritto belga che disciplinano il soggiorno o l’assistenza sociale, bensì sulla portata precisa dell’obbligo procedurale risultante dal diritto dell’Unione che impone di garantire, in taluni casi, un effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione di rimpatrio. La circostanza che la portata di tale obbligo risultante dal diritto dell’Unione sia stata intesa in modo diverso da diversi giudici belgi non è tale da escludere che la Corte possa essere investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale diretta a precisare la portata di detto obbligo.
25
In secondo luogo, il governo belga ritiene che non sia necessario rispondere alla questione sollevata per dirimere la causa di cui al procedimento principale. Infatti, per statuire sul ricorso di B., il giudice del rinvio dovrebbe semplicemente escludere l’esistenza di un’impossibilità di rimpatrio per motivi di salute, cosa che avrebbe già fatto, e tale giudice potrebbe indicare la possibilità, per la persona interessata, di chiedere una proroga del termine per la partenza volontaria che gli è stato concesso, la quale consentirebbe a B. di continuare a beneficiare dell’assistenza sociale.
26
Parimenti, l’incidenza della questione sollevata sulla soluzione della controversia principale è stata contestata dal governo belga nelle sue osservazioni orali, nonché dai governi ceco e dei [OSCURATO:PERSONA], a motivo del fatto che B. continuerebbe a soggiornare irregolarmente nel territorio belga, anche in caso di sospensione della decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti. Tali governi ne deducono che la sua domanda di assistenza sociale potrebbe sempre essere respinta a seguito di una siffatta sospensione, dal momento che il diritto dell’Unione non osterebbe a che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare benefici di un’assistenza sociale di importo inferiore a quello concesso a un cittadino di un paese terzo che soggiorna regolarmente.
27
Il governo belga fa valere, inoltre, che il giudice del rinvio non è competente, in quanto giudice del lavoro, a concedere un effetto sospensivo a un ricorso rientrante nella sola competenza di un altro giudice belga e che la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) ha già risposto alla questione sollevata in una recente sentenza.
28
Secondo una constante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of [OSCURATO:PERSONA],
C‑378/17
,
EU:C:2018:979
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata).
29
Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of [OSCURATO:PERSONA],
C‑378/17
,
EU:C:2018:979
, punto
27
e giurisprudenza ivi citata).
30
Nel caso di specie, si deve certamente constatare che, alla luce della definizione della nozione di «soggiorno irregolare» enunciata all’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115, un’eventuale sospensione della decisione di rimpatrio adottata nei confronti di B. non implicherebbe che il suo soggiorno debba essere qualificato come «regolare», ai sensi di tale direttiva. In tali circostanze, non si può ritenere che il diritto dell’Unione imponga al Regno del Belgio, a seguito di una siffatta sospensione, di garantire a B. diritti equivalenti a quelli di cui beneficiano i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in tale Stato membro.
31
Ciò premesso, dalla decisione di rinvio emerge che la normativa belga prevede che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la persona interessata ha presentato una domanda di asilo che è stata respinta e in cui tale persona non dispone di un titolo di soggiorno, il beneficio dell’assistenza sociale è limitato unicamente dopo che una decisione di rimpatrio sia stata notificata a detta persona. Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che tale limitazione possa iniziare non già il giorno in cui è stata constatata l’irregolarità del soggiorno di B., ma, al più presto, il giorno della scadenza del termine per la partenza volontaria concesso all’interessata nella decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti.
32
Alla luce del collegamento così constatato dal giudice del rinvio tra gli effetti di una decisione di rimpatrio e la limitazione del beneficio dell’assistenza sociale concesso in forza della normativa belga, non si può ritenere che l’interpretazione richiesta delle norme del diritto dell’Unione relative a un’eventuale sospensione automatica degli effetti di una siffatta decisione sia manifestamente priva di relazione con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, salvo rimettere in discussione l’interpretazione del diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio, la quale rientra nella sua competenza esclusiva nell’ambito di un procedimento di cui all’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA],
C‑15/15
,
EU:C:2016:464
, punto
25
, nonché del 1o ottobre 2019, Blaise e a.,
C‑616/17
,
EU:C:2019:800
, punto
37
).
33
Tale constatazione non può essere messa in discussione dalla circostanza che il ricorso di B. avverso la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti è stato proposto solo il 28 novembre 2017, mentre la controversia di cui al procedimento principale riguarda il beneficio dell’assistenza sociale per il periodo compreso tra il 23 novembre 2017 e il 31 gennaio 2018. Infatti, tale circostanza non implica, in ogni caso, che la questione sollevata presenti manifestamente un carattere ipotetico per il periodo compreso tra il 28 novembre 2017 e il 31 gennaio 2018.
34
Inoltre, come sottolinea la Commissione, dalla giurisprudenza della Corte discende che talune garanzie in attesa del rimpatrio, che possono comprendere la presa in carico delle necessità primarie della persona interessata, devono essere garantite, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, nelle situazioni in cui lo Stato membro interessato è tenuto a offrire a tale persona un ricorso con effetto sospensivo automatico contro una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti, anche se tale persona soggiorna irregolarmente nel territorio dello Stato membro in questione (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punti
53
,
55
e da 58 a 60).
35
Ciò premesso, la circostanza che B. disponesse di eventuali altre possibilità procedurali previste dalla normativa belga per ottenere il beneficio dell’assistenza sociale, quand’anche fosse dimostrata, non è tale da comportare l’irricevibilità della questione sollevata. Infatti, dal momento che il giudice del rinvio non ha considerato che tale circostanza impedisse a B. di proporre validamente l’azione di cui al procedimento principale, essa non consente di escludere la necessità di una risposta a tale questione per dirimere la controversia di cui al procedimento principale.
36
Parimenti, l’affermazione del governo belga secondo cui il giudice del rinvio non sarebbe competente, in base alle norme del diritto nazionale, per prendere posizione sull’effetto sospensivo di un ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio non può essere sufficiente a comportare l’irricevibilità di tale questione, nei limiti in cui non spetta alla Corte rimettere in discussione la valutazione, da parte del giudice del rinvio, delle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a.,
C‑62/14
,
EU:C:2015:400
, punto
26
, nonché del 10 dicembre 2018, Wightman e a.,
C‑621/18
,
EU:C:2018:999
, punto
30
).
37
Inoltre, sebbene tale governo invochi l’esistenza di una recente sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) idonea a rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio, si deve ricordare che, anche supponendo che quest’ultimo sia vincolato dalla soluzione adottata in tale sentenza, tale circostanza non può privarlo della facoltà, prevista dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione volte a consentirgli di emettere una sentenza conforme al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli,
C‑188/10 e C‑189/10
,
EU:C:2010:363
, punto
42
).
38
In terzo luogo, il governo belga sostiene che la Corte non è competente a interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nella presente causa. Infatti, tale articolo si applicherebbe solo all’interno dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Orbene, benché il giudice del rinvio menzioni talune disposizioni della direttiva 2008/115, tale giudice non dimostrerebbe un collegamento tra queste ultime e la legislazione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, mentre sarebbe tenuto a farlo in applicazione dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte.
39
A tal riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.
40
Nella presente causa risulta che, esponendo, da un lato, la relazione stabilita, nel diritto belga, tra gli effetti di una decisione di rimpatrio e la limitazione del beneficio dell’assistenza sociale nella situazione di cui al procedimento principale, nonché, dall’altro, i suoi interrogativi in merito alle conseguenze concrete da trarre, in tale situazione, dalla sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida (
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
), il giudice del rinvio ha adempiuto l’obbligo enunciato all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.
41
Inoltre, dal momento che tale giudice ha dimostrato che l’esito della causa di cui al procedimento principale dipende dall’applicazione delle norme enunciate dalla direttiva 2008/115, relative al ricorso avverso una decisione di rimpatrio, la competenza della Corte a interpretare l’articolo 47 della Carta non può, nel caso di specie, essere contestata.
42
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata.
Nel merito
43
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano le condizioni in cui gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia in materia di assistenza sociale il cui esito è collegato a un’eventuale sospensione degli effetti di una decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia, debba ritenere che un ricorso diretto all’annullamento e alla sospensione di tale decisione comporti, automaticamente, la sospensione di quest’ultima, sebbene tale sospensione non risulti dall’applicazione della normativa nazionale.
44
Occorre innanzitutto rammentare che, in forza dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, un cittadino di un paese terzo deve disporre di un mezzo di ricorso effettivo per impugnare una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti, ma tale ricorso non ha necessariamente effetto sospensivo (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punti
43
e
44
).
45
Tuttavia, le caratteristiche di detto ricorso devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, ai sensi del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da tale articolo, e con il principio di non-refoulement, garantito, segnatamente, dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta e dall’articolo 5 della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punti
45
e
46
, nonché del 19 giugno 2018, Gnandi,
C‑181/16
,
EU:C:2018:465
, punti
52
e
53
).
46
La Corte ha dedotto dalle considerazioni che precedono che il ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio dev’essere munito, al fine di garantire, nei confronti del cittadino interessato di un paese terzo, il rispetto delle esigenze derivanti dall’articolo 47 della Carta e dal principio di non-refoulement, di pieni effetti sospensivi, considerato che l’esecuzione di detta decisione è tale, segnatamente, da esporre il cittadino medesimo a un rischio effettivo di essere sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi,
C‑181/16
,
EU:C:2018:465
, punto
56
).
47
Ciò avviene, in particolare, qualora l’esecuzione di una decisione di rimpatrio possa esporre un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida,
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punto
53
).
48
Spetta, in primis, al legislatore nazionale adottare le misure necessarie al fine di adempiere tale obbligo. Pertanto spetta ad esso, se del caso, modificare la propria normativa al fine di garantire che il ricorso proposto da un cittadino di un paese terzo benefici automaticamente, nelle situazioni di cui ai punti 46 e 47 della presente sentenza, di effetti sospensivi (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a.,
C‑612/15
,
EU:C:2018:392
, punto
65
).
49
Nei limiti in cui il diritto dell’Unione non definisce con precisione le modalità concrete del ricorso con effetto sospensivo automatico che deve essere proposto contro la decisione di rimpatrio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un certo margine di manovra al riguardo.
50
Di conseguenza, nell’ambito dell’organizzazione delle procedure di ricorso avverso una decisione di rimpatrio, uno Stato membro può prevedere, a tal fine, un mezzo di ricorso specifico, che si aggiunge a un ricorso di annullamento privo di effetto sospensivo, che può parimenti essere proposto avverso tale decisione, purché le norme processuali nazionali applicabili siano sufficientemente precise, chiare e prevedibili da consentire ai singoli di conoscere con esattezza i loro diritti (v., per analogia, sentenza dell’8 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑14/16
,
EU:C:2017:177
, punto
40
).
51
Inoltre, dal momento che il governo belga sostiene che un ricorso con effetto sospensivo automatico dovrebbe essere garantito solo avverso una decisione di allontanamento e non avverso una decisione di rimpatrio, si deve sottolineare che dai punti da 44 a 49 della sentenza pronunciata in data odierna, CPAS de Seraing (C‑402/19), risulta che la tutela giurisdizionale garantita a un cittadino di un paese terzo destinatario di una decisione di rimpatrio, la cui esecuzione può esporlo a un rischio effettivo di essere sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, sarebbe insufficiente se tale cittadino di un paese terzo non avesse a disposizione un siffatto ricorso con effetto sospensivo automatico contro tale decisione, a decorrere dalla notifica di quest’ultima.
52
Per di più, sebbene tale governo sostenga che la normativa belga è conforme al diritto dell’Unione, occorre ricordare che il sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE è fondato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Nell’ambito di un procedimento instaurato in forza di tale articolo, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non alla Corte, e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1981, Frans-[OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA],
272/80
,
EU:C:1981:312
, punto
9
, e del 30 aprile 2020, CTT – Correios de Portugal,
C‑661/18
,
EU:C:2020:335
, punto
28
).
53
A tale riguardo, spetta ai giudici nazionali, tenendo conto dell’insieme delle norme del diritto nazionale e applicando i criteri ermeneutici riconosciuti da quest’ultimo, interpretare tali norme in conformità con la direttiva 2008/115, anche modificando, se del caso, una giurisprudenza consolidata, se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2019, CCOO,
C‑55/18
,
EU:C:2019:402
, punti
69
e
70
).
54
Invece, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, nel caso in cui gli sia impossibile procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione di tale diritto che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Popławski,
C‑573/17
,
EU:C:2019:530
, punti
58
e
61
, nonché del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA],
C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU
,
EU:C:2020:367
, punto
139
).
55
Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’articolo 47 della Carta è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale (v., in tal senso, sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger,
C‑414/16
,
EU:C:2018:257
, punto
78
, nonché del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA],
C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU
,
EU:C:2020:367
, punto
140
).
56
Lo stesso vale per l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, dal momento che le caratteristiche del ricorso previsto in tale disposizione devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA],
C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU
,
EU:C:2020:367
, punto
141
).
57
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che la normativa belga non offre, a un cittadino di un paese terzo che si trova nella situazione descritta ai punti 46 e 47 della presente sentenza, un mezzo di ricorso avverso la decisione di rimpatrio disciplinato da norme precise, chiare e prevedibili e che comporta, automaticamente, la sospensione di tale decisione, gli spetterebbe dichiarare il carattere sospensivo del ricorso presentato da tale cittadino di un paese terzo ai fini dell’annullamento e della sospensione della decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti, disapplicando all’occorrenza la normativa nazionale che escluderebbe che tale ricorso possa assumere un siffatto carattere (v., per analogia, sentenze del 5 giugno 2018, Kolev e a.,
C‑612/15
,
EU:C:2018:392
, punto
66
; del 29 luglio 2019, Torubarov,
C‑556/17
,
EU:C:2019:626
, punto
77
, nonché del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA],
C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU
,
EU:C:2020:367
, punto
144
).
58
Per contro, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenesse che nel diritto belga esista un siffatto mezzo di ricorso e che la persona interessata non se ne sia avvalsa, benché tale mezzo di ricorso avrebbe comportato la sospensione automatica della decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti, il giudice del rinvio non sarebbe tenuto a disapplicare le norme di procedura nazionali al fine di constatare che il ricorso di annullamento e di sospensione proposto da tale persona ha carattere sospensivo.
59
Inoltre, la circostanza che il giudice del rinvio non sia competente, in applicazione della normativa belga, a pronunciarsi sul ricorso diretto all’annullamento e alla sospensione della decisione di rimpatrio di cui trattasi nel procedimento principale, non è tale da ostare a che tale giudice proceda a un’applicazione diretta delle norme di diritto dell’Unione, al fine di dirimere la questione preliminare, necessaria alla soluzione della controversia di cui è investito, relativa all’eventuale carattere sospensivo automatico, in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, letto alla luce degli articoli 19 e 47 della Carta, di tale ricorso di annullamento e di sospensione proposto dinanzi a un altro giudice.
60
Infatti, se il giudice del rinvio non è chiamato, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a esercitare la competenza a disporre la sospensione di una decisione di rimpatrio, prevista all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, la quale è stata attribuita dal legislatore belga a un altro giudice, ad esso spetta, invece, verificare, ai soli fini della soluzione della controversia di cui è investito, se un ricorso avverso una siffatta decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere provvisto di effetto sospensivo, che deve operare automaticamente e deve quindi imporsi a tutte le autorità nazionali nei loro rispettivi ambiti di competenza, inclusi i giudici nazionali che si pronunciano in materia di assistenza sociale.
61
Un’autorità nazionale chiamata a pronunciarsi in una situazione del genere non è tuttavia necessariamente tenuta a postulare, a motivo delle carenze della normativa nazionale applicabile, che qualsiasi ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio produrrebbe effetti sospensivi automatici, dal momento che, come ricordato al punto 44 della presente sentenza, tale tipo di ricorso non ha sistematicamente, in forza del diritto dell’Unione, un effetto siffatto.
62
Di conseguenza, spetta a tale autorità verificare se le condizioni alle quali è subordinata la garanzia di tale effetto, nel diritto dell’Unione, siano soddisfatte nella causa di cui è investita, in funzione della situazione della persona interessata.
63
Orbene, dalla giurisprudenza della Corte menzionata al punto 47 della presente sentenza discende che un siffatto effetto sospensivo automatico deve essere imperativamente garantito ai ricorsi proposti avverso una decisione di rimpatrio la cui esecuzione «possa» esporre un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia a un «rischio serio» di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute.
64
In tale contesto, al fine di valutare se l’esecuzione della decisione di rimpatrio oggetto di un ricorso «possa» esporre la persona interessata a un rischio del genere, un’autorità nazionale non è chiamata a pronunciarsi sulla questione se l’esecuzione di tale decisione comporti effettivamente tale rischio.
65
Infatti, se una siffatta soluzione fosse accolta, le condizioni di applicazione dell’effetto sospensivo automatico si confonderebbero con quelle alle quali è subordinato l’accoglimento del ricorso proposto avverso la decisione di rimpatrio. Ne conseguirebbe, da un lato, che la dimensione preventiva dell’effetto sospensivo del ricorso proposto avverso tale decisione sarebbe disattesa e, dall’altro, che ogni autorità chiamata a trarre le conseguenze di tale effetto sospensivo sarebbe portata, in pratica, a procedere essa stessa all’esame che incombe al giudice competente per statuire sulla legittimità della decisione di rimpatrio.
66
Di conseguenza, una siffatta autorità deve limitarsi a valutare se il ricorso proposto avverso la decisione di rimpatrio contenga un argomento diretto a dimostrare che l’esecuzione di tale decisione esporrebbe un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute che non appare manifestamente infondato. In caso affermativo, esso deve considerare che la decisione di rimpatrio è sospesa automaticamente, a partire dalla presentazione di tale ricorso, e trarne le dovute conseguenze nell’ambito della competenza ad esso spettante.
67
Tale obbligo lascia impregiudicata la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare le norme nazionali di organizzazione e di procedura giudiziaria e di prevedere, in tale contesto, che una decisione sull’effetto sospensivo di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio, adottata da un giudice competente a statuire su un siffatto ricorso, vincoli le autorità e i giudici chiamati a pronunciarsi sulle garanzie di cui beneficia, in materia di assistenza sociale, il cittadino di un paese terzo interessato.
68
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia in materia di assistenza sociale il cui esito è collegato a un’eventuale sospensione degli effetti di una decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia, deve considerare che un ricorso diretto all’annullamento e alla sospensione di tale decisione comporta, automaticamente, la sospensione della suddetta decisione, sebbene tale sospensione non risulti dall’applicazione della normativa nazionale qualora:
–
tale ricorso contenga un argomento diretto a dimostrare che l’esecuzione della stessa decisione esporrebbe tale cittadino di un paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, che non appare manifestamente infondato e
–
tale normativa non preveda altri mezzi di ricorso, disciplinati da norme precise, chiare e prevedibili, che comportino, automaticamente, la sospensione di una siffatta decisione.
Sulle spese
69
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia in materia di assistenza sociale il cui esito è collegato a un’eventuale sospensione degli effetti di una decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia deve considerare che un ricorso diretto all’annullamento e alla sospensione di tale decisione comporta, automaticamente, la sospensione della suddetta decisione, sebbene tale sospensione non risulti dall’applicazione della normativa nazionale, qualora:
–
tale ricorso contenga un argomento diretto a dimostrare che l’esecuzione della stessa decisione esporrebbe tale cittadino di un paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, che non appare manifestamente infondato e
–
tale normativa non preveda altri mezzi di ricorso, disciplinati da norme precise, chiare e prevedibili, che comportino, automaticamente, la sospensione di una siffatta decisione.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.