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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07507/2025

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to la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] adito, in funzione di giudice dell’esecuzione, dal Procuratore della Repubblica di Gorizia ha dichiarato la propria incompetenza a dichiarare, ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., l'estinzione del reato accertato con decreto penale di condanna, emesso i nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 settembre 2017 e divenuto esecutivo il 25 luglio 2018.

A ragione della decisione osserva che il caso va inquadrato nella previsione del primo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. - che attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il decreto penale di condanna - e non nella previsione del quarto comma della medesima disposizione che disciplina la diversa ipotesi in cui sono poste in esecuzione più sentenze pronunciate da giudici diversi nei confronti del medesimo soggetto.

2. Con ordinanza 19 novembre 2024, il Tribunale di Gorizia, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo, invece, applicabile il principio giurisprudenziale in forza del quale “Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo” (ex plurimis Sez. 1, n.37300 del02/07/2021, Rv. 282011 – 01). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato - tali da rientrare nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno restituiti gli atti.

3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc.

Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459).

Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.

2. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno restituiti gli atti P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui dispone trasmettersi gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] adito, in funzione di giudice dell’esecuzione, dal Procuratore della Repubblica di Gorizia ha dichiarato la propria incompetenza a dichiarare, ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., l'estinzione del reato accertato con decreto penale di condanna, emesso i nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 settembre 2017 e divenuto esecutivo il 25 luglio 2018. A ragione della decisione osserva che il caso va inquadrato nella previsione del primo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. - che attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il decreto penale di condanna - e non nella previsione del quarto comma della medesima disposizione che disciplina la diversa ipotesi in cui sono poste in esecuzione più sentenze pronunciate da giudici diversi nei confronti del medesimo soggetto. 2. Con ordinanza 19 novembre 2024, il Tribunale di Gorizia, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo, invece, applicabile il principio giurisprudenziale in forza del quale “Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo” (ex plurimis Sez. 1, n.37300 del02/07/2021, Rv. 282011 – 01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato - tali da rientrare nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno restituiti gli atti. 3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459). Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. 2. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno restituiti gli atti P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui dispone trasmettersi gli
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