CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 19602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mmissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, dichiaratainammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, ha rigettato la richiesta di affidamento inprova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena da espiare di anni due,mesi quattro e giorni otto di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo dicondanne riportate per i delitti di furto in abitazione, tentato e consumato, commessi nel2017, maltrattamenti in famiglia e lesione personale, commessi nel 2020, resistenza apubblico ufficiale e lesione personale, commessi nel 2023.Il Tribunale di sorveglianza, esaminati gli esiti dell’indagine socio-familiare, ha ritenuto ilcondannato non meritevole dell’affidamento in prova in ragione della gravità dei fatti,consumati fino a epoca recente, e di un’irrisolta problematica tossicomanica, consideratiindici di persistente pericolosità sociale, ostativi alla formulazione di una prognosi favorevoledi non recidivanza.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi di censura, esposti congiuntamente, con cui eccepisce vizio dimotivazione in ordine al ritenuto rischio di recidiva, alla valutazione di non meritevolezzadella misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, all’attualità della pericolosità socialedel condannato.Lamenta la risalenza al 2017 dei reati collegati alla condizione di tossicodipendenza,l’omessa valorizzazione della resipiscenza manifestata e del comportamento tenuto dopo lascarcerazione, la mancanza di una valutazione individualizzata e dell’elaborazione di unprogetto rieducativo, denunciando l’inidoneità della detenzione in carcere ad assicurare ilrecupero dalla tossicodipendenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Incontestata la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare inragione dell’entità della pena da espiare, il ricorrente si duole di un’inadeguata valutazionedei dati positivi enucleabili dalla relazione di sintesi degli organi del trattamento e della piùrecente condotta di vita, ai fini del giudizio sulla personalità e sul pericolo di recidiva.Sulla doglianza occorre innanzitutto rammentare che «in tema di misure alternative alladetenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputatiall’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato daigiudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sullapersonalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini delladecisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo lagradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01)Tanto premesso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ilTribunale di sorveglianza ha preso in considerazione i dati favorevoli enucleabilidall’indagine socio familiare, tra cui il positivo contesto familiare, la revisione criticaintrapresa dal detenuto, la disponibilità a riprendere un percorso riabilitativo al Ser.D. e asvolgere attività di lavorativa o di volontariato; ha nondimeno incentrato il giudizio negativo inordine al pericolo di recidivanza sulle condotte criminose commesse sino ad epoca recente esull’irrisolta problematica tossicomanica, che affligge il condannato sin dall’età di diciottoanni.Il Tribunale ha ravvisato nella dipendenza, connotata da un consumo protrattosi fino apochi mesi prima e non fronteggiata mediante l’avvio di un percorso terapeutico, un fattorecriminogeno incidente sull’idoneità della misura a rieducare il reo e ad assicurare laprevenzione dal pericolo di recidiva.La decisione impugnata ha pertanto fatto corretta applicazione del principio, che va quiribadito, secondo cui è legittimo il diniego dell'ordinario affidamento in prova al serviziosociale a soggetto tossicodipendente, in quanto tale misura, caratterizzata da assolutalibertà di comportamento, è incompatibile con la sua carenza di autocontrollo (Sez. 1, n.47522 del 02/12/2008, Gambarana, Rv. 242072 – 01; Sez. 1, n. 5601 del 08/10/1997,3. Per le ragioni che precedono il ricorso va, dunque, rigettato con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.