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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 11875/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un più favorevole giudizio di merito in ordine alla pena e risulta dunque precluso in questa sede, a fronte dei rilievi della Corte, che ha dato conto degli elementi favorevoli, valorizzati ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro nel quadro di un giudizio personologico, segnato dai plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un più favorevole giudizio di merito in ordine alla pena e risulta dunque precluso in questa sede, a fronte dei rilievi della Corte, che ha dato conto degli elementi favorevoli, valorizzati ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro nel quadro di un giudizio personologico, segnato dai plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11875/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris