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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12596/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23179-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28 int. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1217/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di intimazione di pagamento, notificato il 3.12.2015, riferito a due avvisi di accertamento per imposta Irpef addizionali e sanzioni relative agli anni 2007 e 2008 assumendo che i prodromici avvisi non erano mai stati notificati.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza accoglieva il ricorso sul presupposto della invalidità della notifica, avvenuta con le modalità degli irreperibili anziché nelle forme previste dall'ad 140 cpc, degli avvisi di accertamento. 3.Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni la [OSCURATO:PERSONA] della Veneto accoglieva l'appello rilevando la regolarità della notifica degli avviso di accertamento avvenuta mediante il rito <<degli irreperibili assoluti». 4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo.

Agenzia delle Entrate ha svolto attività difensiva depositando controricorso mentre ADER è rimasta intimata. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ric. 2020 n. 23179 sez.

MT ud. 09-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione degli artt. 140 cpc 26 del dPR 602/73 e 60 del dPR 600/73; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere la validità della notifica con il rito degli <irreperibili assoluti» in quanto la notifica non era stata effettuata per assenza del destinatario e comunque non erano state effettuate ricerche. 2.11 motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell'ad 366 10 comma nr. 6 cpc ( difetto di "autosufficienza"). 2.1 L'avviso di intimazione di pagamento, come si evince dall'esame dell'atto prodotto dalla ricorrente, fa riferimento a due prodromici avvisi di accertamento notificati in data 13 giugno 2012. 2.2 La CTR, sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia ha riconosciuto la regolarità della notifica degli avvisi tentata a mezzo del sèrvizio postale ed eseguita a mezzo del messo ComunaleVle forme previste dall'art 60 dPR nr 600/73. 2.3 Il contribuente ha contestato la validità di tale notifica assumendo che, come si desumeva dalla relata dell'Agente postale, si versava in una situazione non di irreperibilità ma di assenza del destinatario con la conseguenza che si imponeva, a pena di invalidità della notifica, l'espletamento delle formalità di cui all'ad 140 cpc. 2.4 Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016), il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi Ric. 2020 n. 23179 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- dagli artt. 366 I comma nr. 6 e 369 II comma nr 4 cpc, produrlo o trascriverlo nel ricorso 2.4 Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] non ha versato in atti la documentazione relativa alla notificazione eseguita in data 12/6/2012 a mezzo del messo comunale, non ha indicato la sede dove reperirla, né ha riportato il contenuto degli atti notificatori nel corpo del ricorso 2.5 E' stata infatti trascritta solo la relata di notifica a mezzo del servizio postale degli atti del 26/3/2012 3 II ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile 4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23179-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28 int. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1217/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di intimazione di pagamento, notificato il 3.12.2015, riferito a due avvisi di accertamento per imposta Irpef addizionali e sanzioni relative agli anni 2007 e 2008 assumendo che i prodromici avvisi non erano mai stati notificati. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza accoglieva il ricorso sul presupposto della invalidità della notifica, avvenuta con le modalità degli irreperibili anziché nelle forme previste dall'ad 140 cpc, degli avvisi di accertamento. 3.Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni la [OSCURATO:PERSONA] della Veneto accoglieva l'appello rilevando la regolarità della notifica degli avviso di accertamento avvenuta mediante il rito <<degli irreperibili assoluti». 4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo. Agenzia delle Entrate ha svolto attività difensiva depositando controricorso mentre ADER è rimasta intimata. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ric. 2020 n. 23179 sez. MT ud. 09-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione degli artt. 140 cpc 26 del dPR 602/73 e 60 del dPR 600/73; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere la validità della notifica con il rito degli <irreperibili assoluti» in quanto la notifica non era stata effettuata per assenza del destinatario e comunque non erano state effettuate ricerche. 2.11 motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell'ad 366 10 comma nr. 6 cpc ( difetto di "autosufficienza"). 2.1 L'avviso di intimazione di pagamento, come si evince dall'esame dell'atto prodotto dalla ricorrente, fa riferimento a due prodromici avvisi di accertamento notificati in data 13 giugno 2012. 2.2 La CTR, sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia ha riconosciuto la regolarità della notifica degli avvisi tentata a mezzo del sèrvizio postale ed eseguita a mezzo del messo ComunaleVle forme previste dall'art 60 dPR nr 600/73. 2.3 Il contribuente ha contestato la validità di tale notifica assumendo che, come si desumeva dalla relata dell'Agente postale, si versava in una situazione non di irreperibilità ma di assenza del destinatario con la conseguenza che si imponeva, a pena di invalidità della notifica, l'espletamento delle formalità di cui all'ad 140 cpc. 2.4 Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016), il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi Ric. 2020 n. 23179 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- dagli artt. 366 I comma nr. 6 e 369 II comma nr 4 cpc, produrlo o trascriverlo nel ricorso 2.4 Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] non ha versato in atti la documentazione relativa alla notificazione eseguita in data 12/6/2012 a mezzo del messo comunale, non ha indicato la sede dove reperirla, né ha riportato il contenuto degli atti notificatori nel corpo del ricorso 2.5 E' stata infatti trascritta solo la relata di notifica a mezzo del servizio postale degli atti del 26/3/2012 3 II ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile 4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 marzo
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